USUFRUTTO E NUDA PROPRIETA' 04/07/2008 14.54 "L'usufruttuario di un appartamento non può impugnare
una delibera, riguardante opere di manutenzione straordinaria, per la mancata
convocazione del proprietario dell'appartamento, essendo soltanto quest'ultimo
legittimato a far valere la nullità della delibera"
"Il condomino usufruttuario partecipa, all'assemblea,
con i millesimi che detiene, soltanto per gli affari, d'ordinaria amministrazione,
attinenti al godimento delle cose e dei servizi comuni, escludendo fatti
relativi all'amministrazione straordinaria"
"L'azione del condominio contro un usufruttuario, che
abbia compiute opere abusive, senza il consenso del nudo proprietario,
ha natura reale e recuperatoria e deve essere proposta soltanto nei confronti
dell'autore dell'alterazione. L'azione suddetta può essere condotta
anche soltanto da una parte dei condomini giacché non sussiste,
in tal caso, la necessità del litisconsorzio"
"A norma dell'art. 67 disp. att. c.c., il nudo proprietario
deve partecipare alle assemblee per deliberare su innovazioni, ricostruzioni
e opere di manutenzione straordinaria; invece l'usufruttuario deve partecipare
alle deliberazioni relative alla ordinaria amministrazione ed al godimento
delle cose e dei servizi comuni. Il suddetto art. 67 dispos. attuaz. c.c.
usa la dizione - manutenzione straordinaria - di cui agli art.li
1004 e 1005 c.c. Secondo il criterio espresso dal. 67 disp. att. c.c.,
che peraltro non contrasta con gli art.li 1004 e 1005 C.C., le competenze
sulle opere, di carattere straordinario, attinenti alla struttura, alla
sostanza o alla destinazioni delle opere, sono di competenza del nudo proprietario;
invece, le competenze sulle opere, di carattere ordinario, attinenti al
godimento della cosa ed alla sua conservazione nella sostanza materiale
ed attitudine produttiva, sono di competenza dell'usufruttuario. L'attribuzione
delle competenze sulle opere spetta, definitivamente, al giudice di merito
con giudizio insindacabile se adeguatamente motivato."
"La riparazione degli ascensori
in un palazzo di più piani rientra nelle riparazioni straordinarie
contemplate nel secondo comma dell'art.1005 c.c. che le pone, in
ipotesi che sull'immobile sia stabilito un usufrutto, a carico del nudo
proprietario"
"La nomina dell'amministratore e la determinazione del
compenso spettantegli è un affare di ordinaria amministrazione pertanto,
alle relative deliberazioni devono essere convocati gli usufruttuari e
non i nudi proprietari a norma dell'art. 67 disp. attuaz. c.c."
"La delibera sulla modifica delle tabelle millesimali
è nulla se non sono stati convocati anche i nudi proprietari delle
unità immobiliari facenti parte del condominio"
"L'obbligo diretto verso il condominio a contribuire alle
spese d'interesse comune deve essere posto a carico del nudo proprietario
dell'unità immobiliare e non dell'usufruttuario". Parti in causa
Amendola c/ Cond. Via Pozzone 5, Milano.
"Il nudo proprietario dell'appartamento in usufrutto deve
essere chiamato a partecipare alle assemblee condominiali nelle quali l'ordine
del giorno preveda argomenti sulle innovazioni o sulle opere di manutenzione
straordinaria, al fine di partecipare alla discussione ed alle relative
votazioni. Invece, per gli affari di ordinaria amministrazione, posti
all'ordine del giorno, deve essere dato avviso all'usufruttuario, perché
ne ha la competenza. Analogamente, l'usufruttuario, non può dare
il voto nelle materie riservate al nudo proprietario."
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