USUFRUTTO E NUDA PROPRIETA'

04/07/2008 14.54


"L'usufruttuario di un appartamento non può impugnare una delibera, riguardante opere di manutenzione straordinaria, per la mancata convocazione del proprietario dell'appartamento, essendo soltanto quest'ultimo legittimato a far valere la nullità della delibera" 
(Trib. Napoli 9 settembre 1957)


"Il condomino usufruttuario partecipa, all'assemblea, con i millesimi che detiene, soltanto per gli affari, d'ordinaria amministrazione, attinenti al godimento delle cose e dei servizi comuni, escludendo fatti relativi all'amministrazione straordinaria" 
(Trib. Roma 28-6-1963) 


"L'azione del condominio contro un usufruttuario, che abbia compiute opere abusive, senza il consenso del nudo proprietario, ha natura reale e recuperatoria e deve essere proposta soltanto nei confronti dell'autore dell'alterazione. L'azione suddetta può essere condotta anche soltanto da una parte dei condomini giacché non sussiste, in tal caso, la necessità del litisconsorzio" 
(Cassazione sent. n. 869 del 4 aprile 1966) 


"A norma dell'art. 67 disp. att. c.c., il nudo proprietario deve partecipare alle assemblee per deliberare su innovazioni, ricostruzioni e opere di manutenzione straordinaria; invece l'usufruttuario deve partecipare alle deliberazioni relative alla ordinaria amministrazione ed al godimento delle cose e dei servizi comuni. Il suddetto art. 67 dispos. attuaz. c.c. usa la dizione - manutenzione straordinaria -  di cui agli art.li 1004 e 1005 c.c. Secondo il criterio espresso dal. 67 disp. att. c.c., che peraltro non contrasta con gli art.li 1004 e 1005 C.C., le competenze sulle opere, di carattere straordinario, attinenti alla struttura, alla sostanza o alla destinazioni delle opere, sono di competenza del nudo proprietario; invece, le competenze sulle opere, di carattere ordinario, attinenti al godimento della cosa ed alla sua conservazione nella sostanza materiale ed attitudine produttiva, sono di competenza dell'usufruttuario. L'attribuzione delle competenze sulle opere spetta, definitivamente, al giudice di merito con giudizio insindacabile se adeguatamente motivato." 
(Cassazione, sent. n.10 del  4 gennaio 1969) 


 "La riparazione degli ascensori in un palazzo di più piani rientra nelle riparazioni  straordinarie contemplate nel secondo comma dell'art.1005 c.c. che le pone, in  ipotesi che sull'immobile sia stabilito un usufrutto, a carico del nudo  proprietario" 
(Cassazione, sent. n. 1215 del 17 aprile 1969)


"La nomina dell'amministratore e la determinazione del compenso spettantegli è un affare di ordinaria amministrazione pertanto, alle relative deliberazioni devono essere convocati gli usufruttuari e non i nudi proprietari a norma dell'art. 67 disp. attuaz. c.c."
(Cassazione, sent. n.124 del 12 gennaio 1978)


"La delibera sulla modifica delle tabelle millesimali è nulla se non sono stati convocati anche i nudi proprietari delle unità immobiliari facenti parte del condominio"
(App. Roma 6 maggio 1980)


"L'obbligo diretto verso il condominio a contribuire alle spese d'interesse comune deve essere posto a carico del nudo proprietario dell'unità immobiliare e non dell'usufruttuario". Parti in causa Amendola c/ Cond. Via Pozzone 5, Milano.
(Trib. Milano, 5 ottobre 1988)


"Il nudo proprietario dell'appartamento in usufrutto deve essere chiamato a partecipare alle assemblee condominiali nelle quali l'ordine del giorno preveda argomenti sulle innovazioni o sulle opere di manutenzione straordinaria, al fine di partecipare alla discussione ed alle relative votazioni. Invece, per gli affari di ordinaria amministrazione, posti all'ordine del giorno, deve essere dato avviso all'usufruttuario, perché ne ha la competenza. Analogamente, l'usufruttuario, non può dare il voto nelle materie riservate al nudo proprietario."
(Cassazione. sent. n.10611 del 5 novembre 1990)