14/09/2010
"Nei rapporti di condominio, ai fini della determinazione
della contribuzione nelle spese di riparazione e ricostruzione dei tetti,
bisogna distinguere tra opere che for- mano il tetto e opere che assicurano
l'uso esclusivo dei sottotetti, dovendo le prime, solo limitatamente alle
opere che assicurano le funzioni di copertura del tetto, porsi a carico
di tutti i condomini ai sensi dell'art. 1123 cod. civ., e gravando, invece,
le seconde a carico dei possessori esclusivi dei sottotetti"
"E' nulla la delibera assembleare con la quale siano
state addebitate ad un condo- mino, in proporzione della quota millesimale,
le spese relative al rifacimento del tetto dell'intero stabile condominiale,
allorché la porzione di immobile di sua esclu- siva proprietà
sia staccata dallo stabile predetto e non usufruisca alcun beneficio con
la riparazione del tetto (nella specie la proprietà singola di quel
condomino era costituita da un magazzino, con ingresso nel cortile, nonché
da un vano cantina, separati dal corpo dell'edificio principale)"
"Nell'ipotesi di edifici distinti ed autonomi, raggruppati
in un unico condominio, le spese di riparazione dei singoli tetti debbono
essere ripartite tra i soli condomini degli edifici su cui detta opera
venga eseguita. Tale principio non trova applicazione quando, per le caratteristiche
strutturali e funzionari di uno dei corpi di fabbrica compresi nel condominio,
risulti che tutti i condomini siano interessati alla riparazione del
relativo tetto (nella specie è stato ritenuto che tutti i condomini
dovessero concorrere alle spese di riparazione del tetto del secondo corpo
di fabbrica perché in questo si trovavano un portico, un atrio ed
un tratto di scala di accesso alle proprietà esclusive di tutti
i condomini, oltre che vani e cantine aggregati ad appartamenti collocati
in altri corpi di fabbrica)"
"Il principio della proporzione fra quota di proprietà
e concorso nei vantaggi e nei pesi della cosa comune vige allo stato puro
nella comunione, ma è insufficiente nel condominio, giacché
essendo tale istituto caratterizzato dalla consistenza di un regime di
comunione con molteplici proprietà individuali, l'intensità
del godimento delle cose ed impianti comuni da parte dei condomini può
obiettivamente risultare diversa a seconda del rapporto in cui con quelle
cose ed impianti si trova (di fatto) il bene oggetto di proprietà
esclusiva. Pertanto, in sede di riparto delle spese di manutenzione del
tetto, quel che veramente rileva non è tanto l'appartenenza del
tetto medesimo ad alcuni o a tutti i condomini, quanto la funzione di copertura
degli appartamenti, senza che con ciò peraltro si possa dire che
solo i proprietari dei vani posti nella verticale sottostante alla zona
da riparare siano tenuti alla relativa spesa, poiché non può,
almeno in linea generale, ammettersi una ripartizione per zone di un medesimo
tetto. (Nella specie, essendo stato accertato che si trattava di un complesso immobiliare fabbricato in più tempi, con tetti posti a livelli
diversi e con servizi di scale e di riscaldamento separati, è stata
ritenuta ineccepibile la ripartizione della spesa di riparazione del
tetto per gruppi di condomini, in conformità, del resto, al regolamento
condominiale)"
" La trasformazione, ad opera di un condomino, del tetto
condominiale in terrazza ad uso esclusivo del condomino stesso non è
una innovazione ma un'opera vietata ai sensi dell'art.1102 c.c."
"Un condomino non può trasformare il tetto, di proprietà comune, in terrazzo, a suo uso esclusivo, alterandone la destinazione, in contrasto con l'art. 1102 c.c. La trasformazione suddetta è un'innovazione vietata e non una sopraelevazione. (Cass.13-7-1981,
n. 4579. Cass, 9-51983,
"L'opera di occupazione ed incorporazione del tetto comune
in una proprietà esclusiva è un'innovazione vietata"
"Se il tetto è di proprietà esclusiva di
un condomino, la spesa per la sua riparazione va ripartita in base all'art.
1126 cod. civ."
"Il proprietario dell'ultimo piano, a norma dell'art.
1127 c.c., 1° comma, può trasformare il tetto spiovente in
lastrico solare ad uso esclusivo, pagando l'indennità agli altri
condomini"
"La trasformazione, ad opera di un condomino, del tetto
in terrazza a suo uso esclusivo, costituisce alterazione della destinazione
della cosa comune, in violazione del primo comma dell'art. 1102 del Cod.
civ. e non può considerarsi insita nel più ampio diritto
di sopraelevazione spettante al proprietario dell'ultimo piano. (Ovviamente,
la trasformazione può essere effettuata soltanto col consenso di
tutti i condomini)."
«Le spese di rifacimento del tetto di un edificio
diviso in più piani sono sostenute dai condomini, ai sensi degli
artt. 1117 e 1123 cod. civ., in proporzione al valore del piano o della
porzione di piano appartenente a ciascuno in via esclusiva, salvo diversa
convenzione, senza che sia applicabile il principio dell'art. 1101 cod.
civ. in materia di comunione (in base al quale le spese debbono gravare
su tutti i partecipanti in eguale misura, ove non risulti una diversa
entità delle quote), trovando spiegazione la detta deroga nella
presunzione strumentale delle parti comuni dell'e- dificio in condominio
rispetto alle parti in proprietà esclusiva dei singoli condomini,
delle quali esse sono a servizio, consentendone l'esistenza e l'uso»
"L'ambiente ricavato sotto il tetto dell'edificio in condominio,
in modo da formare una camera d'aria limitata, in alto, dalla struttura
del tetto ed, in basso, dal solaio che ricopre i vani dell'ultimo piano
(c.d. sottotetto), assolve di regola, ad una funzione isolante e protettiva
di questi vani e, quando non risulti una diversa destinazione o non sia
diversamente disposto dal titolo, non è, quindi, oggetto di comunione ma costituisce pertinenza dell'appartamento dell'ultimo piano."
"E' nulla la deliberazione dell'assemblea, presa a maggioranza,
che autorizzi un condomino ad aprire un varco nel tetto, trasformandolo
in terrazza a livello per il proprio uso esclusivo"
"In tema di condominio di edifici, la presunzione di comunione
ex art. 1117 c.c. è applicabile in difetto di titolo, soltanto quando
il sottotetto risulti in concreto, per le caratteristiche strutturali e
funzionali, sia pure in via potenziale, come oggettivamente destinato
all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune."
(Cass. 15 maggio 2007, n. 11109)
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