03/09/2010
 

TABELLE MILLESIMALI


"I condomini, in attesa di determinare i millesimi come per legge, possono accordarsi su valori approssimati delle proprietà afferenti al condominio, salvo dover ripetere votazioni e conguagli di spesa, dopo la determinazione definitiva." 
(Cass. 10-08-1942, n. 2540)


"La determinazione dei millesimi di proprietà non è inclusa tra le attività inderogabili, a norma dell'art. 72 delle disposizioni attuaz. c.c." 
(App. Genova 14-12-1956, n. 1220)


"Né il c.c., né le disp. attuaz. c.c. stabiliscono che i valori delle proprietà immobiliari debbono essere espressi in  millesimi; pertanto i valori delle proprietà im- mobiliari possono essere espressi in altro modo."
(App. Roma 29-07-1958, n. 1673)


"E' nulla la deliberazione adottata a maggioranza in materia di coeffícienti millesimali di proprietà." 
(App. Roma 15-06-1959)


"I coefficienti millesimali di proprietà, in mancanza di perizia approvata da tutti i condomini, devono essere dedotti dagli estimi catastali oppure, in difetto di accordo, mediante perizia giudiziaria."
(Trib. Napoli 10-02-1961)


"La formazione e la revisione delle tabelle millesimali può essere effettuata dalla assemblea a condizione che l'approvazione avvenga col consenso della totalità dei condomini."
(Trib. Roma 26-05-1961)


"L'assemblea, nel disporre le tabelle dei millesimi di ripartizione dei vari tipi di spesa si deve attenere ai criteri di cui agli art.li 1123, 1124 c.c.; altrimenti, le relative deliberazioni sono illegittime."
(Trib. Firenze 3-12-1964)


"Un locale per il commercio, che in forma contrattuale, sia stato esonerato dalle spese per i servizi non goduti, ugualmente deve contribuire alle spese di amministrazione condominiale (compenso per l'amministratore, spese postali,cancelleria, telefono, ecc.)." 
(Trib. Milano 186- 1965)


"I valori delle tabelle millesimali di proprietà possono essere usati anche per ripartire le spese relative ad opere che, interessando soltanto una parte di condomini, debbano essere ripartite tra questi, a norma dell'art. 1123 c.c." 
(Cass. 30-05-1966, n. 1435)


"Gli assenti, ed i dissenzienti possono invocare l'inefficacia della suddetta delibera anche oltre il termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 c.c. Invece, le delibere non sono impugnabili dai condomini consenzienti in assemblea." 
(Cass. 6-03-1967, n. 520)


"Ai sensi dell'art. 68 disp. att. c.c., la determinazione della tabella millesimale è sempre obbligatoria per i condomini formati da più di quattro partecipanti." 
(App. Napoli 14-12-1967)



"La determinazione dei coefficienti di millesimali di proprietà esige un negozio d'accertamento accettato da tutti i condomini, oppure una sentenza giudiziale di accertamento. Nel caso di frazionamento di un condominio, separando fabbricati distaccati che di esso facevano parte, è valida la delibera assembleare che calcola i nuovi millesimi di proprietà sulla base dei coefficienti millesimali del precedente condominio unico. Pertanto, non è nulla la deliberazione che approva il calcolo dei valori in millesimi di un edificio (non più facente parte di un complesso edilizio composto da altri fabbricati) deducendoli dai precedenti millesimi con un calcolo aritmetico che mantenga le proporzioni originarie fra i valori degli apparta- menti dell'edificio."
( Cass. 6-05-1968, n. 1385)


"La pretesa di un condomino rivolta alla determinazione dei coefficienti millesimali di proprietà, ha natura di azione di accertamento della proprietà; pertanto dà origine ad un procedimento contenzioso volto ad eliminare le suddette incertezze." 
(Trib. Palermo 26-03-1969)


" Le deliberazioni dell'assemblea, in materia di millesimi di proprietà, non rientrano nella disciplina condominiale, perché sono veri e propri negozi giuridici, vincolanti soltanto per i condomini partecipanti." 
(Cass. 6-03-1970, n. 561)


"La domanda al giudice, per la determinazione della tabella millesimale deve essere redatta ai sensi dell'art. 14 c.p.c." 
(Cass. 27-10-1972, n. 3308)


"In mancanza dell'accordo tra i condomini, le tabelle millesimali vanno effettuate dal giudice su istanza degli interessati."
(Cass. 5-07-1973, n. 1887)


" La determinazione del valore delle unità immobiliari esige l'accordo unanime di tutti i condomini, o la deliberazione giudiziale; in caso di deliberazione a maggioranza, la nullità può essere impugnata soltanto dai condomini dissenzienti o assenti." 
(Trib. Napoli 21-02-1974, n. 64)



"La modifica della tabella millesimale, richiede l'assenso della totalità dei condomini, non essendo sufficiente quello dei soli partecipanti all'assemblea; altrimenti è necessario il ricorso al giudice."
(Cass. 14-12-1974, n. 4274)


"Il condomino ha diritto di chiedere, in via giudiziale, la formazione della tabella millesimale, anche dopo l'accordo, intervenuto tra i condomini, di ripartire le spese in proporzione agli imponibili catastali, in quanto questo accordo può ritenersi vincolante soltanto all'attualità e non per il futuro." 
(Cass. 12-11-1975, n. 3808)


"Si può sempre valutare, anche a posteriori, dopo l'approvazione delle tabelle, se sono stati raggiunti i quorum richiesti per la validità dell'assemblea e delle relative deliberazioni."
(Cass. 20-01-1977, n. 298)


"Nelle cause relative alla tabella millesimale, il contraddittorio non è integro se non con la presenza di tutti i condomini." 
(Cass. 18-04-1978, n.1846)


"La compilazione della tabella millesimale agevola la gestione del condominio, in applicazione del criterio che la quota di partecipazione del condomino al condominio è direttamente proporzionale al valore della proprietà singola ed è inversa- mente proporzionale al valore dell'intero edificio."
(Cass. 26-04-1978, n. 1946)


"Nel regolamento di condominio i valori delle unità immobiliari possono essere determinati facendo riferimento al numero dei vani e non ai millesimi. Infatti l'art. 72 disp. att. c.c. che elenca gli articoli non derogabili, non vi comprende anche l'art. 68 che prevede l'espressione dei valori dei piani in millesimi."
(Cass. 21-05-1979, n. 2922)


" La deliberazione con la quale, insieme al regolamento, è approvata la tabella dei coefficienti millesimali di proprietà, è un atto collettivo dovuto che può essere impugnato soltanto per difformità dei millesimi rispetto al valore effettivo delle proprietà." 
(Trib. Firenze 6-09-1981)



"Se un condomino acquista il cortile sul quale affacciano i locali del fabbricato, ne consegue che il cortile stesso e le eventuali costruzioni in esso edificate, che siano in collegamento funzionale con locali appartenenti all'edificio condominiale, concorrono a formare il valore del piano, o della porzione di piano, cui sono collegate, a norma dell'art. 68 delle disp.ni att.ne c.c." 
(App. Bari 6-11-1981)


" I condomini possono approvare, in via definitiva, le tabelle millesimali quando ancora le altre parti del regolamento sono in fase di discussione." 
(Cass. 7-11-1981, n. 5905)


" A norma dell'art. 69 delle disposiz. attuaz. c.c., gli errori (essenziali) che richiedono la revisione delle tabelle millesimali sono di vario tipo: possono riguardare gli elementi di base del calcolo (estensione delle superfici, altezze dei piani, inesatte attribuzioni delle varie proprietà), può trattarsi di errori di diritto (ad esempio, quando si sia tenuto conto di fatti che, ai sensi dell'art. 68, ultimo comma, disposiz. att. c.c., siano irrilevanti). Non sono errori -essenziali- le diversità dei valori relativi ai criteri soggettivi di valutazione poiché, a norma dell'art. 1429 c.c. non sono errori che riguardano la qualità della cosa." 
(Cass. 11-01-1982, n. 116)


"Il consenso, dei condomini assenti all'assemblea che abbia deliberato l'approvazione delle tabelle millesimali con voto unanime, può manifestarsi successiva- mente -per facta concludentia-; detta approvazione non richiede la forma scritta <ad substantiam> giacché non riguarda i diritti reali." 
(Cass. 11-01-1982, n. 116)


"La mancanza delle tabelle millesimali non costituisce requisito di validità delle deliberazioni della assemblea, in quanto si può fare riferimento al numero delle camere per calcolare maggioranze e ripartire spese. Tale metodo è valido sino a quando, calcolate le tabelle, non risulti la divergenza tra i rapporti dei valori." 
(Cass. 5-10-1983, n. 5790)


" Qualora, per la ripartizione delle spese condominiali, non si possa fare riferimento ad una tabella debitamente approvata, spetta al giudice stabilire la validità dei criteri adottati dal condominio determinando egli stesso il valore delle unità immobiliari, espresso in millesimi."
(Cass. 9-02-1985, n. 1057)


" Per l'approvazione delle tabelle millesimali si richiede il consenso di tutti i condomini; gli assenti, oltre che i dissenzienti, possono far riconoscere la nullità della delibera d'approvazione, a ragione della loro mancata adesione." 
(Cass. 9-02-1985, n. 1057)


"La tabella millesimale di proprietà non può essere utilizzata per il riparto di spese che non sono comuni a tutti i condomini perché relative a cose condominiali usate diversamente. In particolare, le spese per la manutenzione di fognature non possono essere attribuite a condomini che non usino le fognature stesse."
(Cass. 18-11-1987, n. 8484)


"Qualora dall'epoca di approvazione delle tabelle millesimali siano mutate le con- dizioni dell'edificio, con variazione della consistenza delle singole unità immobiliari, la ripartizione delle spese condominiali è legittimamente effettuata in conformità alle tabelle stesse fino a quando un condomino non proponga domanda di revisione e modifica delle tabelle, ai sensi dell'art. 69 disp. attuaz. c.c., nei con- fronti di tutti i condomini." 
(Cass. 31-05-1988, n. 3701)


"L'errore che, ai sensi dell'art.69 disp. attuaz. c.c., determina la revisione delle tabelle millesimali, consiste nella obiettiva divergenza tra i valori delle singole unità immobiliari ed il coefficiente millesimale ad esse attribuito. Tale errore determina la revisione delle tabelle millesimali e non l'annullamento della delibera di approvazione. Diverso è invece l'errore che vizia il consenso del condomino all'atto di approvazione delle delibere, come dagli artt. 1428 c.c. e seguenti." 
(Cass. 21-07-1988, n. 4734)


" La mancata approvazione delle tabelle millesimali da parte di un condominio non costituisce causa di responsabilità per il condominio stesso neppure se, di conseguenza, non è possibile ripartire le spese condominiali tra condomini ed inquilini, a norma della legge n. 392/1978, art. 9."
(Cass. 19-10-1988, n. 5686)


"La deliberazione dell'assemblea che modifica le tabelle millesimali, approvata a maggioranza ma priva del consenso di tutti; condomini (compresi gli assenti) è nulla; pertanto, è impugnabile senza il limite di tempo di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c." 
(Cass. 11-09-1989, n. 3920)


"La formazione della tabella millesimale di proprietà agevola, ma non condiziona, la gestione del condominio."
(Cass. 25-01-1990, n. 431)


"Il condomino che, nell'acquistare un appartamento dal costruttore-venditore, abbia accettato la tabella millesimale, allegata ai singoli contratti di vendita degli alloggi, ha la facoltà di impugnare la tabella medesima, ai sensi dell'art. 69 disp.att. del cod. civ. sotto il profilo dell'errore, al fine di ottenete la revisione della tabella, in relazione ed in proporzione agli effettivi valori delle singole unità immobiliari."
(Cass. 21-05-1991, n, 5722)


" La disciplina sulla ripartizione delle spese condominiali, contenuta in un regolamento contrattuale, può essere modificata da altra convenzione, in base al principio dell'autonomia contrattuale enunciato dall'art. 1322 del Cod. civ. La nuova convenzione, modificativa della tabella di ripartizione delle spese condominiali, non integrando una situazione di diritto, non richiede il ricorso alla forma scritta, necessitando soltanto il consenso dell'unanimità dei condomini (espresso in assemblea) la cui volontà (relativamente ai condomini assenti) può essere anche manifestata in forma tacita, ossia «per facta concludentia» (non facendo, i condomini stessi, obiezione alla nuova convenzione, al ricevimento del verbale della assemblea)."
(Cass. 16-07-1991, n. 7879)


"La costruzione della sopraelevazione non implica necessariamente la revisione delle tabelle millesimali. Infatti, l'art. 69 delle disp. att. cod. civ., dispone che le tabelle possono essere rivedute e modificate, anche nell'interesse di un solo condomino, soltanto se è notevolmente alterato il rapporto originario dei valori dei singoli piani o porzioni di piano." 
(Cass. 13-09- 1991, n. 9579)


"La citazione di uno dei condomini, per l'accertamento della invalidità ed inefficacia della tabella millesimale, deliberata dall'assemblea dei condomini senza voto unanime, deve essere necessariamente proposta nei confronti di tutti i con- domini e non già del solo amministratore del condominio. La rappresentanza processuale passiva dei condomini vale per l'amministratore, a norma dell'art. 1131 del Cod. civ., relativamente alle parti comuni dell'edificio. Tuttavia, anche l'amministratore è passivamente legittimato alla causa relativa all'accertamento della invalidità delle tabelle millesimali, per il riflesso di tale argomento sulla tutela degli interessi comuni."
(Cass. 10-04-1992, n. 4405)


"La domanda, in sede giudiziaria, di uno dei condomini, per l'accertamento della invalidità della tabella millesimale deliberata in assemblea senza voto unanime (di tutti i partecipanti al condominio) deve essere necessariamente proposta nei con- fronti di tutti i condomini e non anche del solo amministratore del condomino, la cui rappresentanza processuale, a norma dell'art. 1131 del Cod. civ., è limitata alle parti comuni. L'amministratore è tuttavia legittimato alla causa in parola, per tutelare gli interessi comuni, che possono avere attinenza con l'accertamento della invalidità delle tabelle millesimali."
(Cass. 10-05-1992, n. 5405)


"Qualora non esista una tabella millesimale approvata da tutti i condomini, il condomino assente dalla assemblea (che abbia approvata una spesa) o dissenziente dai valori della tabella di ripartizione, non può sottrarsi al pagamento della quota. Successivamente, spetterà al Giudice di stabilire se la pretesa del condominio, nei confronti dei singoli condomini, sia conforme ai criteri stabiliti dalla legge, in riferimento ai valori delle singole quote di proprietà. A tal fine, il giudice potrà determinare, in via incidentale, anche in assenza di una specifica richiesta al riguardo, i valori di piano o porzioni di piano, espressi in millesimi." 
(Cass. 30-07-1992, n. 9107)


"La tabella millesimale è modificabile soltanto con deliberazione adottata con il consenso di tutti i partecipanti al condominio, oppure può essere modificata da un provvedimento del giudice, nei soli casi tassativamente indicati dall'art. 69 disp. att. cod. civ." 
(Cass. 11-11-1992, n. 12115)


"Il voto favorevole dato più volte e reiteratamente a delibere dell'assemblea condominiale, che dispongano la ripartizione delle spese straordinarie secondo coefficienti di ripartizione diversi dalle spese millesimali, ovvero l'acquiescenza alla concreta applicazione di queste delibere, può assumere il valore di un unico comportamento atto a rivelare la volontà dei condomini (che hanno partecipato alla votazione, oppure che hanno aderito ed accettato la differente suddivisione) di volere la parziale modifica delle tabelle millesimali. Quanto sopra può dar luogo -per facta concludentia» ad una convenzione modificatrice della disciplina sulla ripartizione delle spese condominiali; al tal scopo non è necessaria la forma scritta, ma è sufficiente il solo consenso, anche tacito o per facta concludentia, purché inequivoco, di tutti i condomini."
(Cass. 17- 05-1994, n. 4814)


"Il contenuto delle tabelle millesimali, approvate successivamente ad una compravendita di un appartamento, non è idoneo a costituire pretesto per modificare gli effetti giuridici traslativi derivanti dal contratto di acquisto di un appartamento. Infatti, la tabella millesimale è un atto, il cui scopo e natura sono limitate alla valutazione del patrimonio ai soli effetti della distribuzione del carico delle spese tra i condomini, nonché della misura della partecipazione del singolo condomino alla formazione della volontà assembleare." 
(Cass. 9-07-1994, n. 6501)


"La sentenza, che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori della tabella millesimale di proprietà (in base all'art. 69 delle disp. att. cod. civ. e nei casi previsti da tale articolo) non ha natura dichiarativa (di un diritto) ma costitutiva (di nuovi coefficienti per la ripartizione delle spese), avendo la stessa funzione (e valore) dell'accordo raggiunto all'unanimità dai condomini. L'efficacia di tale sentenza, decorre dal passaggio in giudicato (per il fatto che non esiste una specifica disposizione di legge contraria)."
(Cass. 8-09-1994, n. 7696)


"Il singolo condomino che, per vari anni, ha effettuato il pagamento dei contributi condominiali in base ad una tabella millesimale di fatto in vigore - ancorché difforme da quella originaria - non può opporsi al decreto ingiuntivo, emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., richiedente il pagamento dei contributi condominiali, finché non propone domanda giudiziaria (nei confronti di tutti i condomini e non soltanto dell'amministratore) diretta ad ottenere la revisione della tabella, di fatto vigente, e salvo il diritto di ottenere la restituzione delle maggiori somme pagate indebitamente." 
(Cass. 19-01-1995, n. 602)


"E' sempre fatta salva la possibilità, che non può essere derogata, della revisione delle tabelle millesimali, in presenza di errore sul valore effettivo delle singole unità immobiliari, come previsto dall'ari. 69 delle disp. att. cod. civ." 
(Cass. 28-01-1995, n. 1028)


" La deliberazione assembleare, adottata a maggioranza, che approvi le tabelle millesimali, o la parte del regolamento anche non contrattuale relativa alla ripartizione delle spese, è inefficace nei confronti del condomino dissenziente, od as- sente, per nullità radicale (art. 1135 del Cod. civ.)." 
(Cass. 9-08-1996, n. 7359)


"La revisione delle tabelle millesimali è possibile anche se l'errore, nella valutazione delle unità immobiliari, è stato determinato dall'applicazione di criteri normativi non più in vigore anche se vigenti al momento della formazione della tabella millesimale, che risulta pertanto da modificare." 
(Cass. 15-06-1998, n. 5942)


"Sia per revisionare o modificare le tabelle millesimali di alcune unità immobiliari, sia per la prima caratura di esse, il giudice deve verificare o accertare, i valori di tutte le unità immobiliari, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi (quali la superficie, l'altezza di piano, la luminosità, l'esposizione) incidenti sul valore effettivo di esse, e quindi adeguarvi le tabelle, eliminando gli errori riscontrati."
(Cass. 15-06-1998, n. 5942)


"Il criterio di valutare la quota, con la quale ciascun condomino partecipa al con- dominio, pari al rapporto tra il valore della proprietà di ciascun condomino ed il valore dell'intero edificio, esiste prima ed indipendentemente dalla formazione della tabella dei millesimi di proprietà. In base a tale criterio, si può sempre valutare, anche a posteriori in giudizio, se le maggioranze richieste per la validità della costituzione dell'assemblea e per le relative deliberazioni siano state raggiunte (facendo riferimento ai valori delle unità immobiliari, favorevoli, o sfavorevoli, nelle votazioni delle delibere condominiali). Infatti la tabella dei millesimi agevola, ma non condiziona, lo svolgimento ed in genere la gestione del condominio." 
(Cass. 23-06-1998, n. 6202)


"Nel caso in cui la tabella millesimale è contrattuale, l'azione prevista dall'art. 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile, fondata sull'oggettiva violazione del principio secondo cui alle spese condominiali devono far fronte tutti i condomini, in ragione del valore e delle caratteristiche delle rispettive proprietà individuali, non è esperibile, ed è esperibile invece l'ordinaria azione di annullamento del contratto, previa allegazione di un vizio della volontà."
(Cass. 2001, n.7908)


 
"L'amministratore del condominio, nel redigere il piano di riparto delle spese tra i condomini, deve attenersi alle tabelle approvate e accettate finché queste non siano modificate e non può essere tenuto a esaminare i titoli dei singoli condomini e a valutarli, di sua iniziativa, come eventualmente difformi dalle tabelle, adeguando conseguentemente il riparto delle spese a tale valutazione, coinvolgente la posizione di tutti gli altri condomini. Le tabelle non sono, infatti, attributive della proprietà ma sono atti di mera natura valutativa del patrimonio dei singoli condomini ai limitati effetti della distribuzione tra essi del carico delle spese condominiali e della misura della partecipazione e della formazione assembleare della volontà del condominio."
(Cass. 18/08/2005, n. 16982)



Condominio, tabelle, modifiche, precisazioni

Il regolamento di condominio deve precisare i valori proporzionali di ciascun piano o delle porzioni di piano spettanti in proprietà esclusiva ai singoli condomini e detti valori, che devono essere ragguagliati in millesimi a quello dell'intero edificio ed espressi in una apposita tabella allegata al regolamento, possono essere riveduti e modificati, anche nell'interesse di un solo condomino:

a) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
b) quando per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i loro valori.

Cassazione civile, sez. II, sentenza 10.02.2010 n. 3001



Condominio, errore, rilevanza, precisazioni

Qualora i condomini, nell’esercizio della loro autonomia, abbiano in modo espresso dichiarato di accettare che le loro quote nel condominio vengano determinate in modo difforme da quanto previsto nell’art. 1118 c.c. e nell’art. 68 disp. att. c.c., dando vita alla “diversa convenzione” di cui all’art. 1123 c.c., comma 1, ultima parte, in questo caso la dichiarazione di accettazione ha un indubbio valore negoziale e, risolvendosi in un impegno irrevocabile di determinare le quote in un certo modo, impedisce di ottenerne la revisione ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c. attribuendo rilievo esclusivamente alla obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari dell’edificio ed il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle.

(Cass. civile, sez. II, sentenza 26.03.2010 n. 7300)



Condominio, tabelle millesimali, valore giuridico, rinvio alle Sezioni Unite

In tema di condominio degli edifici, le tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale, qualora abbiano natura convenzionale - in quanto predisposte dall’unico originario proprietario ed accettate dagli iniziali acquirenti delle singole unità ovvero abbiano formato oggetto di accordo da parte di tutti condomini - possono, nell’ambito dell’autonomia privata, fissare criteri di ripartizione delle spese comuni anche diversi da quelli stabiliti dalla legge ed essere modificate con il consenso unanime dei condomini o per atto dell’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c.; ove, invece, abbiano natura non convenzionale ma deliberativa perché approvate con deliberazione dell’assemblea condominiale - le tabelle millesimali, che devono necessariamente contenere criteri di ripartizione delle spese conformi a quelli legali e a tali criteri devono uniformarsi nei casi di revisione, possono essere modificate dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal comma 2 dell’art. 1136 c.c. (in relazione all’art. 1138, comma 3, c.c.) ovvero con atto dell’autorità giudiziaria ex art. 69 disp. att. citato. Ne consegue che, mentre è affetta da nullità la delibera che modifichi le tabelle millesimali convenzionali adottata dall’assemblea senza il consenso unanime dei condomini o se non siano stati convocati tutti i condomini, è valida la delibera modificativa della tabella millesimale di natura non convenzionale adottata dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal comma 2 dell’art. 1136 c.c.
Tale nuovo orientamento, però, non chiarisce, in primo luogo, come possano esservi tabelle millesimali approvate con deliberazione dell’assemblea condominiale, se la precedente giurisprudenza aveva escluso una competenza dell’assemblea in merito, e, in secondo luogo, sembra porsi in contrasto la precedente giurisprudenza in tema di c.d. regolamento condominiale di origine “contrattuale”; tale giurisprudenza, infatti, aveva chiarito che occorre distinguere tra disposizioni tipicamente regolamentari e disposizioni contrattuali e che solo per le seconde è necessario, ai fini della loro modifica, l’accordo di tutti i partecipanti, mentre le prime sono modificabili con le maggioranze previste dalla legge, precisando ulteriormente che:
a) sulla diversa natura dei due gruppi di disposizioni e sul diverso loro regime di modificabilità non può incidere la loro comune inclusione nel regolamento;
b) hanno natura contrattuale solo le clausole limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni attributive ad alcuni condomini di maggiori diritti rispetti ad altri.
Sulla base di tali premesse non sembra, in linea di principio, poter riconoscere natura contrattuale alle tabelle millesimali per il solo fatto che, ai sensi dell’art. 68 disp. att. cod. civ. , siano allegate ad un regolamento di origine c.d. “contrattuale”, ove non risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, si sia inteso, cioè, approvare quella “diversa convenzione” di cui all’art. 1123 comma 1, cod. civ..
Sul punto dovranno pronunciarsi le Sezioni Unite.

Cassazione civile, sez. II, sentenza 23.04.2010 n. 9757