03/09/2010 TABELLE MILLESIMALI
"I
condomini, in attesa di determinare i millesimi come per legge, possono
accordarsi su valori approssimati delle proprietà afferenti al
condominio, salvo dover ripetere votazioni e conguagli di spesa, dopo la
determinazione definitiva."
"La
determinazione dei millesimi di proprietà non è inclusa tra
le attività inderogabili, a norma dell'art. 72 delle disposizioni
attuaz. c.c."
"Né
il c.c., né le disp. attuaz. c.c. stabiliscono che i valori delle
proprietà immobiliari debbono essere espressi in millesimi;
pertanto i valori delle proprietà im- mobiliari possono essere espressi
in altro modo."
"E'
nulla la deliberazione adottata a maggioranza in materia di coeffícienti
millesimali di proprietà."
"I
coefficienti millesimali di proprietà, in mancanza di perizia approvata
da tutti i condomini, devono essere dedotti dagli estimi catastali oppure,
in difetto di accordo, mediante perizia giudiziaria."
"La
formazione e la revisione delle tabelle millesimali può essere effettuata
dalla assemblea a condizione che l'approvazione avvenga col consenso della
totalità dei condomini."
"L'assemblea, nel disporre le tabelle dei millesimi di
ripartizione dei vari tipi di spesa si deve attenere ai criteri di cui
agli art.li 1123, 1124 c.c.; altrimenti, le relative deliberazioni sono
illegittime."
"Un
locale per il commercio, che in forma contrattuale, sia stato esonerato
dalle spese per i servizi non goduti, ugualmente deve contribuire alle
spese di amministrazione condominiale (compenso per l'amministratore,
spese postali,cancelleria, telefono, ecc.)."
"I
valori delle tabelle millesimali di proprietà possono essere usati
anche per ripartire le spese relative ad opere che, interessando soltanto
una parte di condomini, debbano essere ripartite tra questi, a norma dell'art.
1123 c.c."
"Gli
assenti, ed i dissenzienti possono invocare l'inefficacia della suddetta
delibera anche oltre il termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137
c.c. Invece, le delibere non sono impugnabili dai condomini consenzienti
in assemblea."
"Ai
sensi dell'art. 68 disp. att. c.c., la determinazione della tabella millesimale
è sempre obbligatoria per i condomini formati da più di quattro
partecipanti."
"La
pretesa di un condomino rivolta alla determinazione dei coefficienti millesimali di proprietà, ha natura di azione di accertamento della proprietà;
pertanto dà origine ad un procedimento contenzioso volto ad eliminare
le suddette incertezze."
"
Le deliberazioni dell'assemblea, in materia di millesimi di proprietà,
non rientrano nella disciplina condominiale, perché sono veri
e propri negozi giuridici, vincolanti soltanto per i condomini partecipanti."
"La
domanda al giudice, per la determinazione della tabella millesimale deve
essere redatta ai sensi dell'art. 14 c.p.c."
"In
mancanza dell'accordo tra i condomini, le tabelle millesimali vanno effettuate
dal giudice su istanza degli interessati."
"
La determinazione del valore delle unità immobiliari esige l'accordo
unanime di tutti i condomini, o la deliberazione giudiziale; in caso di
deliberazione a maggioranza, la nullità può essere impugnata
soltanto dai condomini dissenzienti o assenti."
"La modifica della tabella millesimale, richiede l'assenso della totalità dei condomini, non essendo sufficiente quello dei soli partecipanti all'assemblea; altrimenti è necessario il ricorso al giudice." (Cass. 14-12-1974, n. 4274)
"Il
condomino ha diritto di chiedere, in via giudiziale, la formazione della
tabella millesimale, anche dopo l'accordo, intervenuto tra i condomini,
di ripartire le spese in proporzione agli imponibili catastali, in quanto
questo accordo può ritenersi vincolante soltanto all'attualità
e non per il futuro."
"Si
può sempre valutare, anche a posteriori, dopo l'approvazione delle
tabelle, se sono stati raggiunti i quorum richiesti per la validità
dell'assemblea e delle relative deliberazioni."
"Nelle
cause relative alla tabella millesimale, il contraddittorio non è
integro se non con la presenza di tutti i condomini."
"La
compilazione della tabella millesimale agevola la gestione del condominio,
in applicazione del criterio che la quota di partecipazione del condomino
al condominio è direttamente proporzionale al valore della proprietà
singola ed è inversa- mente proporzionale al valore dell'intero
edificio."
"Nel
regolamento di condominio i valori delle unità immobiliari possono
essere determinati facendo riferimento al numero dei vani e non ai millesimi.
Infatti l'art. 72 disp. att. c.c. che elenca gli articoli non derogabili,
non vi comprende anche l'art. 68 che prevede l'espressione dei valori dei
piani in millesimi."
"
La deliberazione con la quale, insieme al regolamento, è approvata
la tabella dei coefficienti millesimali di proprietà, è un
atto collettivo dovuto che può essere impugnato soltanto per difformità
dei millesimi rispetto al valore effettivo delle proprietà."
"
I condomini possono approvare, in via definitiva, le tabelle millesimali
quando ancora le altre parti del regolamento sono in fase di discussione."
"
A norma dell'art. 69 delle disposiz. attuaz. c.c., gli errori (essenziali)
che richiedono la revisione delle tabelle millesimali sono di vario tipo:
possono riguardare gli elementi di base del calcolo (estensione delle superfici,
altezze dei piani, inesatte attribuzioni delle varie proprietà),
può trattarsi di errori di diritto (ad esempio, quando si sia
tenuto conto di fatti che, ai sensi dell'art. 68, ultimo comma, disposiz.
att. c.c., siano irrilevanti). Non sono errori -essenziali- le diversità
dei valori relativi ai criteri soggettivi di valutazione poiché,
a norma dell'art. 1429 c.c. non sono errori che riguardano la qualità
della cosa."
"Il
consenso, dei condomini assenti all'assemblea che abbia deliberato l'approvazione delle tabelle millesimali con voto unanime, può manifestarsi
successiva- mente -per facta concludentia-; detta approvazione non richiede
la forma scritta <ad substantiam> giacché non riguarda i diritti
reali."
"La
mancanza delle tabelle millesimali non costituisce requisito di validità
delle deliberazioni della assemblea, in quanto si può fare riferimento
al numero delle camere per calcolare maggioranze e ripartire spese. Tale
metodo è valido sino a quando, calcolate le tabelle, non risulti
la divergenza tra i rapporti dei valori."
"
Qualora, per la ripartizione delle spese condominiali, non si possa fare
riferimento ad una tabella debitamente approvata, spetta al giudice stabilire
la validità dei criteri adottati dal condominio determinando egli
stesso il valore delle unità immobiliari, espresso in millesimi."
"
Per l'approvazione delle tabelle millesimali si richiede il consenso di
tutti i condomini; gli assenti, oltre che i dissenzienti, possono far
riconoscere la nullità della delibera d'approvazione, a ragione
della loro mancata adesione."
"La tabella millesimale di proprietà non può
essere utilizzata per il riparto di spese che non sono comuni a tutti i
condomini perché relative a cose condominiali usate diversamente.
In particolare, le spese per la manutenzione di fognature non possono essere
attribuite a condomini che non usino le fognature stesse."
"Qualora
dall'epoca di approvazione delle tabelle millesimali siano mutate le con-
dizioni dell'edificio, con variazione della consistenza delle singole unità
immobiliari, la ripartizione delle spese condominiali è legittimamente
effettuata in conformità alle tabelle stesse fino a quando un
condomino non proponga domanda di revisione e modifica delle tabelle, ai
sensi dell'art. 69 disp. attuaz. c.c., nei con- fronti di tutti i condomini."
"L'errore
che, ai sensi dell'art.69 disp. attuaz. c.c., determina la revisione delle
tabelle millesimali, consiste nella obiettiva divergenza tra i valori delle
singole unità immobiliari ed il coefficiente millesimale ad esse
attribuito. Tale errore determina la revisione delle tabelle millesimali
e non l'annullamento della delibera di approvazione. Diverso è invece
l'errore che vizia il consenso del condomino all'atto di approvazione delle
delibere, come dagli artt. 1428 c.c. e seguenti."
"
La mancata approvazione delle tabelle millesimali da parte di un condominio
non costituisce causa di responsabilità per il condominio stesso
neppure se, di conseguenza, non è possibile ripartire le spese condominiali
tra condomini ed inquilini, a norma della legge n. 392/1978, art. 9."
"La
deliberazione dell'assemblea che modifica le tabelle millesimali, approvata
a maggioranza ma priva del consenso di tutti; condomini (compresi gli assenti)
è nulla; pertanto, è impugnabile senza il limite di tempo
di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c."
"La
formazione della tabella millesimale di proprietà agevola, ma non
condiziona, la gestione del condominio."
"Il
condomino che, nell'acquistare un appartamento dal costruttore-venditore,
abbia accettato la tabella millesimale, allegata ai singoli contratti di
vendita degli alloggi, ha la facoltà di impugnare la tabella medesima,
ai sensi dell'art. 69 disp.att. del cod. civ. sotto il profilo dell'errore,
al fine di ottenete la revisione della tabella, in relazione ed in proporzione
agli effettivi valori delle singole unità immobiliari."
"
La disciplina sulla ripartizione delle spese condominiali, contenuta in
un regolamento contrattuale, può essere modificata da altra convenzione,
in base al principio dell'autonomia contrattuale enunciato dall'art. 1322
del Cod. civ. La nuova convenzione, modificativa della tabella di
ripartizione delle spese condominiali, non integrando una situazione
di diritto, non richiede il ricorso alla forma scritta, necessitando soltanto
il consenso dell'unanimità dei condomini (espresso in assemblea)
la cui volontà (relativamente ai condomini assenti) può essere
anche manifestata in forma tacita, ossia «per facta concludentia»
(non facendo, i condomini stessi, obiezione alla nuova convenzione, al
ricevimento del verbale della assemblea)."
"La
costruzione della sopraelevazione non implica necessariamente la revisione
delle tabelle millesimali. Infatti, l'art. 69 delle disp. att. cod. civ.,
dispone che le tabelle possono essere rivedute e modificate, anche nell'interesse
di un solo condomino, soltanto se è notevolmente alterato il rapporto
originario dei valori dei singoli piani o porzioni di piano."
"La
citazione di uno dei condomini, per l'accertamento della invalidità
ed inefficacia della tabella millesimale, deliberata dall'assemblea dei
condomini senza voto unanime, deve essere necessariamente proposta nei
confronti di tutti i con- domini e non già del solo amministratore
del condominio. La rappresentanza processuale passiva dei condomini vale
per l'amministratore, a norma dell'art. 1131 del Cod. civ., relativamente
alle parti comuni dell'edificio. Tuttavia, anche l'amministratore è
passivamente legittimato alla causa relativa all'accertamento della invalidità
delle tabelle millesimali, per il riflesso di tale argomento sulla tutela
degli interessi comuni."
"La
domanda, in sede giudiziaria, di uno dei condomini, per l'accertamento
della invalidità della tabella millesimale deliberata in assemblea
senza voto unanime (di tutti i partecipanti al condominio) deve essere
necessariamente proposta nei con- fronti di tutti i condomini e non anche
del solo amministratore del condomino, la cui rappresentanza processuale,
a norma dell'art. 1131 del Cod. civ., è limitata alle parti comuni.
L'amministratore è tuttavia legittimato alla causa in parola, per
tutelare gli interessi comuni, che possono avere attinenza con l'accertamento
della invalidità delle tabelle millesimali."
"Qualora
non esista una tabella millesimale approvata da tutti i condomini, il condomino
assente dalla assemblea (che abbia approvata una spesa) o dissenziente
dai valori della tabella di ripartizione, non può sottrarsi al pagamento
della quota. Successivamente, spetterà al Giudice di stabilire se
la pretesa del condominio, nei confronti dei singoli condomini, sia conforme
ai criteri stabiliti dalla legge, in riferimento ai valori delle singole
quote di proprietà. A tal fine, il giudice potrà determinare,
in via incidentale, anche in assenza di una specifica richiesta al riguardo,
i valori di piano o porzioni di piano, espressi in millesimi."
"La
tabella millesimale è modificabile soltanto con deliberazione adottata
con il consenso di tutti i partecipanti al condominio, oppure può
essere modificata da un provvedimento del giudice, nei soli casi tassativamente
indicati dall'art. 69 disp. att. cod. civ."
"Il
voto favorevole dato più volte e reiteratamente a delibere dell'assemblea
condominiale, che dispongano la ripartizione delle spese straordinarie
secondo coefficienti di ripartizione diversi dalle spese millesimali, ovvero
l'acquiescenza alla concreta applicazione di queste delibere, può
assumere il valore di un unico comportamento atto a rivelare la volontà
dei condomini (che hanno partecipato alla votazione, oppure che hanno aderito
ed accettato la differente suddivisione) di volere la parziale modifica
delle tabelle millesimali. Quanto sopra può dar luogo -per facta
concludentia» ad una convenzione modificatrice della disciplina sulla
ripartizione delle spese condominiali; al tal scopo non è necessaria
la forma scritta, ma è sufficiente il solo consenso, anche tacito
o per facta concludentia, purché inequivoco, di tutti i condomini."
"Il
contenuto delle tabelle millesimali, approvate successivamente ad una compravendita di un appartamento, non è idoneo a costituire pretesto per
modificare gli effetti giuridici traslativi derivanti dal contratto di
acquisto di un appartamento. Infatti, la tabella millesimale è un
atto, il cui scopo e natura sono limitate alla valutazione del patrimonio
ai soli effetti della distribuzione del carico delle spese tra i condomini,
nonché della misura della partecipazione del singolo condomino alla
formazione della volontà assembleare."
"La
sentenza,
che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori della tabella
millesimale di proprietà (in base all'art. 69 delle disp. att. cod.
civ. e nei casi previsti da tale articolo) non ha natura dichiarativa (di
un diritto) ma costitutiva (di nuovi coefficienti per la ripartizione
delle spese), avendo la stessa funzione (e valore) dell'accordo raggiunto
all'unanimità dai condomini. L'efficacia di tale sentenza, decorre
dal passaggio in giudicato (per il fatto che non esiste una specifica disposizione
di legge contraria)."
"Il
singolo condomino che, per vari anni, ha effettuato il pagamento dei contributi
condominiali in base ad una tabella millesimale di fatto in vigore - ancorché
difforme da quella originaria - non può opporsi al decreto ingiuntivo,
emesso ai
sensi
dell'art. 63 disp. att. cod. civ., richiedente il pagamento dei contributi
condominiali, finché non propone domanda giudiziaria (nei confronti
di tutti i condomini e non soltanto dell'amministratore) diretta ad ottenere
la revisione della tabella, di fatto vigente, e salvo il diritto di ottenere
la restituzione delle maggiori somme pagate indebitamente."
"E'
sempre fatta salva la possibilità, che non può essere derogata,
della revisione delle tabelle millesimali, in presenza di errore sul valore
effettivo delle singole unità immobiliari, come previsto dall'ari.
69 delle disp. att. cod. civ."
"
La deliberazione assembleare, adottata a maggioranza, che approvi le tabelle
millesimali, o la parte del regolamento anche non contrattuale relativa
alla ripartizione delle spese, è inefficace nei confronti del
condomino dissenziente, od as- sente, per nullità radicale (art.
1135 del Cod. civ.)."
"La
revisione delle tabelle millesimali è possibile anche se l'errore,
nella valutazione delle unità immobiliari, è stato determinato
dall'applicazione di criteri normativi non più in vigore anche
se vigenti al momento della formazione della tabella millesimale, che risulta
pertanto da modificare."
"Sia
per revisionare o modificare le tabelle millesimali di alcune unità
immobiliari, sia per la prima caratura di esse, il giudice deve verificare
o accertare, i valori di tutte le unità immobiliari, tenendo conto
di tutti gli elementi oggettivi (quali la superficie, l'altezza di piano,
la luminosità, l'esposizione) incidenti sul valore effettivo di
esse, e quindi adeguarvi le tabelle, eliminando gli errori riscontrati."
"Il
criterio di valutare la quota, con la quale ciascun condomino partecipa
al con- dominio, pari al rapporto tra il valore della proprietà
di ciascun condomino ed il valore dell'intero edificio, esiste prima ed
indipendentemente dalla formazione della tabella dei millesimi di proprietà.
In base a tale criterio, si può sempre valutare, anche a posteriori
in giudizio, se le maggioranze richieste per la validità della costituzione
dell'assemblea e per le relative deliberazioni siano state raggiunte (facendo
riferimento ai valori delle unità immobiliari, favorevoli, o sfavorevoli,
nelle votazioni delle delibere condominiali). Infatti la tabella dei millesimi
agevola, ma non condiziona, lo svolgimento ed in genere la gestione del
condominio."
"Nel caso in cui la tabella millesimale è contrattuale,
l'azione prevista dall'art. 69 delle disposizioni di attuazione del codice
civile, fondata sull'oggettiva violazione del principio secondo cui alle
spese condominiali devono far fronte tutti i condomini, in ragione del
valore e delle caratteristiche delle rispettive proprietà individuali, non è esperibile, ed è esperibile invece l'ordinaria
azione di annullamento del contratto, previa allegazione di un vizio della
volontà."
a)
quando risulta che sono conseguenza di un errore; Cassazione civile, sez. II, sentenza 10.02.2010 n. 3001
(Cass. civile, sez. II, sentenza 26.03.2010 n. 7300)
Cassazione civile, sez. II, sentenza 23.04.2010 n. 9757
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