SUPERCONDOMINIO


10/06/2008 09.02



"Se più condomini dispongono di una strada comune di accesso agli edifici condominiali, l'amministrazione della strada deve essere tenuta da un consiglio di amministrazione composto dai condomini interessati. All'amministra- zione della strada, per analogia, si applicano le norme sul condominio."
(App. Roma, 6-5-1969)


"In un condominio, composto da più separati condomini, i regolamenti di ciascun condominio (ai sensi dell'art.1131, comma 1^c.c.) possono attribuire, ai rispettivi amministratori, la rappresentanza nell'assemblea destinata a nominare l'amministratore del condominio generale, che curerà l'amministrazione dei beni di proprietà comune ai condomini. La nomina dell'amministratore deve avvenire secondo le norme dell'art.1129 c.c."
(Cass. 29-11-1974, 3908)


"In un condominio costituito da un complesso di fabbricati, il locale destinato a sede delle assemblee condominiali, sito in uno dei fabbricati, è comune a tutti i condomini del complesso, e non soltanto dei condomini del fabbricato che lo contiene, se non in forza di specifico titolo."
(Cass. 10-11-1976, n. 4139)


"Le caratteristiche del consorzio d' immobili (avente la funzione della gestione delle parti dei servizi comuni di una zona residenziale) sono diverse dalle caratteristiche del condominio; fatti, per i consorzi hanno minore importanza le parti comuni, generalmente costituite soltanto da spazi esterni agli edifici."

(Cass. 18-7-1984, n. 4199)


"Un cortile che appartenga a due edifici, con due autonomi condomini, qua- lora non esista un regolamento comune relativo al suo uso, segue soltanto le norme sulla comunione in generale."
(Cass. 10-3-1986, n. 1598)


"Qualora alcuni condomini di un complesso residenziale abbiano spazi e ma- nufatti in godimento comune, questi sono soggetti al regime della comunione in genere (e non del condominio)."
(Cass. 20-6-1989, n. 2923)


"Per gli impianti comuni di distribuzione dì acqua tra fabbricati vicini e per gli impianti termici d'acqua calda comuni a più fabbricati, trovano applicazione le regole generali sulla comunione e non quelle particolari sul condominio. Pertanto, la modifica del regolamento convenzionale di detti impianti, anche nella parte che riguarda la nomina dell'amministratore, esige l'unanimità dei consensi di tutti i partecipanti." 
(Cass. 20-09-1991, n. 9821)


"Se la centrale termica (ed anche altri beni) è a servizio  di più edifici condominiali , i comunisti debbono nominare un amministratore per la gestione. Gli amministratori dei condomini possono essere autorizzati  a pretendere dai singoli condomini i contributi per il funzionamento della centrale soltanto se autorizzati con deliberazione dall'assemblea dei comproprietari della  centrale"
(Cass. 4-05-1993, n.5160)


"La clausola di un regolamento contrattuale, che stabilisce che l'assemblea del condominio (originato dalla presenza di parti comuni a diversi condomini, quali strade ed impianti) debba essere composta dagli amministratori dei singoli condomini (anziché da tutti i comproprietari degli edifici componenti il condominio), è nulla per contrarietà a norme imperative ( di cui agli art.li 1136 e 1138 del Cod. civ.). Infatti, in base ai suddetti articoli, non sono de- rogabili, anche dal regolamento condominiale contrattuale, le norme concernenti la composizione ed il funzionamento dell'assemblea."
(Cass. 28-09-1994, n. 7894)


"Nel supercondominio, l'amministratore di questo e non gli amministratori dei condomini componenti, sono abilitati a proporre il decreto ingiuntivo, per ottenere il pagamento delle quote morose relative all'impianto di riscaldamento supercondominiale."
(Cass. 29-9-1994, n. 7946)


"La delibera relativa ad un immobile, che consti di parti distinte e ben specificate, ciascuna delle quali appartenga ad un diverso condominio (nella specie si trattava di una strada privata di passaggio e collegamento tra più edifici, sezionata in parti appartenenti a condomini adiacenti) benché adottata in unica assemblea dei partecipanti ai condomini  interessati, va scissa idealmente in varie distinte deliberazioni riferite a ciascuno dei condomini interessati. Tale deliberazione vincola i condomini soltanto relativamente al condominio cui essi partecipano, in quanto la proprietà dell'immobile (la strada), non è comune ma è suddivisa, a zone, tra i vari condomini e non importa la condizione che l'immobile sia, di fatto, destinato per l'uso di tutti. Nella specie la delibera riguardava la chiusura, diurna e notturna di una strada di collegamento tra tre edifici con l'applicazione di un meccanismo azionabile solo dai condomini."

(Cass. 22-12-1994, n. 11064)


"Poiché non sono derogabili dal regolamento di condominio, anche se di na- tura contrattuale, le norme concernenti la composizione e il funzionamento dell'assemblea, è nulla per contrarietà a norme imperative, la clausola del regolamento contrattuale che prevede che l'assemblea di un cosiddetto supercondominio sia composta dagli amministratori dei singoli condomini, anziché da tutti i comproprietari degli edifici che lo compongono."
(Cass. 6-12-01, n.15476)