Negli ultimi tempi
sono stati realizzati grandi complessi immobiliari costituiti da singoli
edifici separati gli uni dagli altri da spazi di rispetto destinati a verde,
a par- cheggio, a vie di accesso, ecc.. Questi edifici, a volte, hanno
pure in comune, il servizio di portierato, gli impianti di riscaldamento
e/o condizionamento, dei locali vari, piscine, campi di tennis e
quant'altro il costruttore abbia voluto realizzare ed inserire, a servizio
dell'intero complesso.
Per quanto riguarda
la sua amministrazione e/o le controversie che ne derivano, l'insieme di
questi edifici è stato più volte definito e viene definito
nella giurispru- denza, "SUPERCONDOMINIO".
In pratica quindi il supercondominio è un complesso immobiliare
composto da più condomìni con parti comuni ai predetti
condomìni,
parti che devono essere amministrate.
Nella pratica si sono
sviluppati due tipi di supercondominio.
Il supercondominio
ove l'amministratore supercondominiale, nominato da tutti i condòmini,
facenti parte dei singoli edifici in condominio, amministrati da un loro
amministratore, riscuote direttamente le quote supercondominiali ed è
legittimato, quindi, ad agire verso i morosi ed il supercondominio
di fatto ove l'amministrato- re supercondominiale incassa le quote, dovute
complessivamente dai singoli con- domìni che fanno parte del complesso,
dai relativi amministratori che soli avranno il potere di agire all'interno
del loro condominio verso i morosi.
Nel supercondominio
vi sarà comunque l'assemblea generale,
formata da tutti i condòmini, che sarà competente circa l'amministrazione
delle cose e dei servizi comuni.
La Cassazione
( 13/06/1997 n.5333) ha stabilito che le disposizioni che riguarda-
no la composizione dell'assemblea generale, cui
devono esssere obbligatoria- mente convocati tutti i condomini, non possono
in alcun caso essere deroga- te, e quindi non
è ammessa un'assemblea generale a cui partecipino i singoli
amministratori in quanto la prescritta separazione,
vista la diversità delle funzioni da esercitare, tra
i due organi amministrativi, assemblea che delibera ed amministratore
che esegue, verrebbe a mancare.
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