SUPERCONDOMINIO


 



 

Negli ultimi tempi sono stati realizzati grandi complessi immobiliari costituiti da singoli edifici separati gli uni dagli altri da spazi di rispetto destinati a verde, a par- cheggio, a vie di accesso, ecc.. Questi edifici, a volte, hanno pure in comune, il servizio di portierato, gli impianti di riscaldamento e/o condizionamento,  dei locali vari, piscine, campi di tennis e quant'altro il costruttore abbia voluto realizzare ed inserire, a servizio dell'intero complesso. 
Per quanto riguarda la sua amministrazione e/o le controversie che ne derivano, l'insieme di questi edifici è stato più volte definito e viene definito  nella giurispru- denza, "SUPERCONDOMINIO". In pratica quindi il supercondominio è un complesso immobiliare composto da più condomìni con parti comuni ai predetti 
condomìni, parti che devono essere amministrate.
Nella pratica si sono sviluppati due tipi di supercondominio. 
Il supercondominio ove l'amministratore supercondominiale, nominato da tutti i condòmini, facenti parte dei singoli edifici in condominio, amministrati da un loro  amministratore, riscuote direttamente le quote supercondominiali ed è legittimato, quindi, ad agire verso i morosi ed il supercondominio di fatto ove l'amministrato- re supercondominiale incassa le quote, dovute complessivamente dai singoli con- domìni che fanno parte del complesso, dai relativi amministratori che soli avranno il potere di agire all'interno del loro condominio verso i morosi.
Nel supercondominio vi sarà comunque l'assemblea generale, formata da tutti i condòmini, che sarà competente circa l'amministrazione delle cose e dei servizi comuni.

La Cassazione ( 13/06/1997 n.5333)  ha stabilito che le disposizioni che riguarda- no la composizione dell'assemblea generale, cui devono esssere obbligatoria- mente convocati tutti i condomini, non possono in alcun caso essere deroga- te, e quindi non è ammessa un'assemblea generale a cui partecipino i singoli amministratori in quanto la prescritta separazione, vista la diversità delle funzioni da esercitare, tra i due organi amministrativi, assemblea che delibera ed amministratore che esegue, verrebbe a mancare.