SPESE URGENTI
"Il rifacimento completo di una terrazza da parte di un
condomino che ne ha l'uso esclusivo, allo scopo di ovviare a macchie di
umidità sui soffitti dell'appartamento sottostante, non appare in
diretta relazione con il danno in atto e costituisce opera di manutenzione
straordinaria; le spese di tale rifacimento, effettuate senza l'autorizzazione
dell'assemblea dei condomi- ni, non sono rimborsabili in quanto non rivestono
carattere di urgenza"
"In tema di condominio il concetto di spese urgenti, cui
si riferisce l'art. 1134 cod. civ., deve interpretarsi con una certa larghezza
ed clasticità, nel senso di comprendervi tutte le spese che comunque
appaiano, secondo il criterio di un bonus pater familias,
indifferibili
allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento. Pertanto,
sono indubbiamente da ritenersi urgenti le spese necessarie per opere la
cui esecuzione sia stata ordinata dall'autorità comunale nell'esercizio
dei poteri attribuitile dalla legge in materia di edilizia"
"In mancanza dell'amministratore, anche il singolo condomino
può far eseguire, nell'interesse comune, le opere di riparazione
necessarie, salvo diritto al rimborso delle quote di spesa a carico degli
altri condomini, nei limiti in cui il giudice le ritenga giustificate"
"La terrazza a livello, anche se di proprietà esclusiva,
è equiparata (in re- lazione alla sua funzione di copertura dell'edificio)
al lastrico solare in senso stretto e tale è considerata anche nel
regime della sopraelevazione; ne consegue che il regolamento condominiale
può limitare il diritto di so- praelevazione spettante al proprietario
dell'appartamento a cui la terrazza afferisce soltanto se esso ha natura
contrattuale"
"Il divieto imposto dalla legge al singolo condomino di
eseguire spese per la tutela dei diritti ed interessi comuni, ispirato
al criterio di impedire dannose interferenze nell'amministrazione, cessa
solo quando si tratti di spese urgenti"
"Ai sensi dell'art. 1134 cod. civ., il diritto del singolo
condomino ad essere rimborsato delle spese effettuate per le parti comuni
dell'edificio senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea
postula l'urgenza delle spese medesime, e cioè la loro indifferibilità.
(Nella specie, la Corte supre- ma ha escluso il diritto del condomino al
rimborso di spese per riparazioni di danni derivanti da terremoto, tenuto
conto che i relativi lavori erano stati intrapresi dopo un periodo di tempo
più che sufficiente a richiedere il consenso degli altri condomini)"
"L'art. 1134 cod. civ., secondo cui il condomino non ha
diritto al rimborso di spese fatte senza autorizzazione dell'amministratore
o dell'assemblea, trova applicazione solo nel caso in cui le spese si riferiscono
alla riparazio- ne di cose comuni e non pure allorché aderiscono
ad opere dallo stesso effettuate nell'ambito della sua proprietà
singola al fine di accertare le cau- se del danno verificatosi (nella specie
infiltrazioni d'acqua) e la sua deri- vazione o meno dalla rottura di un
impianto condominiale (nella specie, condotta fognaria)"
"Nel caso di trascuratezza degli altri comproprietari, da accertarsi in fatto, solo le spese di conservazione possono essere anticipate da un partecipan- te al fine di evitare il deterioramento della cosa, cui egli e tutti gli altri han- no un oggettivo interesse, e soltanto delle spese per la conservazione il comunista, che le ha anticipate, può chiederne il rimborso. Relativamente alle spese per il godimento, le quali invece debbono essere sostenute sola- mente da chi concretamente gode della cosa comune, il rimborso non è previsto, in quanto il singolo comunista le ha anticipate per un godimento soggettivo, che è suo personale che non può riguardare anche gli altri partecipanti alla comunione. ( Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha deciso che sono destinate alla conservazione le spese per l'acqua occor- rente per l'irrigazione del giardino; mentre sono destinate al godimento le spese per il combustibile e per l'energia elettrica necessari per l'impianto di riscaldamento e l'acqua potabile) " (Cassazione, sent. n. 11747 del 3 aprile-1° agosto 2003)
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