SPESE URGENTI


"Il rifacimento completo di una terrazza da parte di un condomino che ne ha l'uso esclusivo, allo scopo di ovviare a macchie di umidità sui soffitti dell'appartamento sottostante, non appare in diretta relazione con il danno in atto e costituisce opera di manutenzione straordinaria; le spese di tale rifacimento, effettuate senza l'autorizzazione dell'assemblea dei condomi- ni, non sono rimborsabili in quanto non rivestono carattere di urgenza" 
(Pret. Roma, sent. 20 settembre 1956)


"In tema di condominio il concetto di spese urgenti, cui si riferisce l'art. 1134 cod. civ., deve interpretarsi con una certa larghezza ed clasticità, nel senso di comprendervi tutte le spese che comunque appaiano, secondo il criterio di un bonus pater familias, indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento. Pertanto, sono indubbiamente da ritenersi urgenti le spese necessarie per opere la cui esecuzione sia stata ordinata dall'autorità comunale nell'esercizio dei poteri attribuitile dalla legge in materia di edilizia" 
(Cassazione, sent. n. 261 del 21 gennaio 1966)


"In mancanza dell'amministratore, anche il singolo condomino può far eseguire, nell'interesse comune, le opere di riparazione necessarie, salvo diritto al rimborso delle quote di spesa a carico degli altri condomini, nei limiti in cui il giudice le ritenga giustificate"
(Cassazione, sent. n. 475 del 18 febbraio 1972)


"La terrazza a livello, anche se di proprietà esclusiva, è equiparata (in re- lazione alla sua funzione di copertura dell'edificio) al lastrico solare in senso stretto e tale è considerata anche nel regime della sopraelevazione; ne consegue che il regolamento condominiale può limitare il diritto di so- praelevazione spettante al proprietario dell'appartamento a cui la terrazza afferisce soltanto se esso ha natura contrattuale" 
(Cass. civ., sez. V, 19 luglio 1999, n. 7678)
 


"Il divieto imposto dalla legge al singolo condomino di eseguire spese per la tutela dei diritti ed interessi comuni, ispirato al criterio di impedire dannose interferenze nell'amministrazione, cessa solo quando si tratti di spese urgenti" 
(Cassazione, sent. n. 1542 del 25 maggio 1973)


"Ai sensi dell'art. 1134 cod. civ., il diritto del singolo condomino ad essere rimborsato delle spese effettuate per le parti comuni dell'edificio senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea postula l'urgenza delle spese medesime, e cioè la loro indifferibilità. (Nella specie, la Corte supre- ma ha escluso il diritto del condomino al rimborso di spese per riparazioni di danni derivanti da terremoto, tenuto conto che i relativi lavori erano stati intrapresi dopo un periodo di tempo più che sufficiente a richiedere il consenso degli altri condomini)" 
(Cassazione, sent. n. 5356 del 10 dicembre 1977)


"L'art. 1134 cod. civ., secondo cui il condomino non ha diritto al rimborso di spese fatte senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, trova applicazione solo nel caso in cui le spese si riferiscono alla riparazio- ne di cose comuni e non pure allorché aderiscono ad opere dallo stesso effettuate nell'ambito della sua proprietà singola al fine di accertare le cau- se del danno verificatosi (nella specie infiltrazioni d'acqua) e la sua deri- vazione o meno dalla rottura di un impianto condominiale (nella specie, condotta fognaria)"
(Cassazione, sent. n. 5264 del 5 agosto 1983)



"Nel caso di trascuratezza degli altri comproprietari, da accertarsi in fatto, solo le spese di conservazione possono essere anticipate da un partecipan- te al fine di evitare il deterioramento della cosa, cui egli e tutti gli altri han- no un oggettivo interesse, e soltanto delle spese per la conservazione il comunista, che le ha anticipate, può chiederne il rimborso. Relativamente alle spese per il godimento, le quali invece debbono essere sostenute sola- mente da chi concretamente gode della cosa comune, il rimborso non è previsto, in quanto il singolo comunista le ha anticipate per un godimento soggettivo, che è suo personale che non può riguardare anche gli altri partecipanti alla comunione. ( Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha deciso che sono destinate alla conservazione le spese per l'acqua occor- rente per l'irrigazione del giardino; mentre sono destinate al godimento le spese per il combustibile e per l'energia elettrica necessari per l'impianto di riscaldamento e l'acqua potabile) "
(Cassazione, sent. n. 11747 del 3 aprile-1° agosto 2003)