SOPRAELEVAZIONI
"Ai fini del calcolo dell'indennità, non si tiene conto del piano delle cantine." (Cass. 18.05.1067, n. 1055)
"Il condomino sopraelevante non è tenuto a corrispondere l'indennità se è proprietario non soltanto del lastrico solare, ma anche della cosiddetta colonna d'aria che sovrasta l'edificio." (Cass. 26.03 1976, n. 1084)
"L’art.1127 Cod. Civ. il quale vieta al proprietario dell’ultimo
piano dell’edificio condominiale sopraelevazioni precluse dalle condizioni
statiche del fabbricato medesimo, e , quindi, consente all’altro condomino
di agire per la demolizione delle opere realizzate in violazione di detto
divieto trova applicazione pure nel caso di sopraelevazioni che non
osservino le specifiche disposizioni dettate dalle leggi antisismiche.
Anche in tale ipotesi, peraltro, la relativa domanda, investendo un rapporto
privatistico cui è estranea la pubblica amministrazione, rientra
nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario."
"L'indennità di sopraelevazione costituisce un debito di valore e quindi è soggetta alla rivalutazione monetaria." (Cass. 5.12.1987, n. 9032)
"La terrazza a livello anche se di proprietà esclusiva,
è equiparata (in relazione alla sua funzione di copertura della
parte sottostante dell'edificio) al lastrico solare in senso stretto e
tale è considerata anche nel regime della sopraelevazione ."
"La costruzione di una veranda a vetri, che copra l'ultimo piano dell'edificio condominiale, costituisce sopraelevazione." (Cass. 27 aprile 1989, n. 1947)
"Poiché l'indennità di sopraelevazione
prevista dall'art.1127 cod. civ. non costituisce risarcimento del danno,
per la decorrenza dei relativi interessi occorre la costituzione in mora,
a norma dell'art. 1282 cod. civ."
"La clausola del regolamento, richiamato negli atti di acquisto, che fa divieto di effettuare qualunque modifica o variazione esterna dell'edificio, costituisce titolo per l'esclusione del diritto di sopraelevazione, che è genericamente riconosciuto al proprietario dell'ultimo piano dall'art. 1127 del Cod. Civ." (Cass. 14.01.1993, n. 395)
"Il giudice che richiesto di ordinare la demolizione di
un'opera eseguita da un condomino su una terrazza di copertura condominiale
perché altera il decoro architettonico dell'edificio, e perciò
costituisce innovazione vietata ai sensi dell'art. Il 20, comma secondo,
c.c., accoglie la domanda ai sensi dell'art. 1127, comma terzo, c.c. perché
ravvisa il pregiudizio estetico dell'edificio, e perciò l'illegittimità
della sopraelevazione ma accerta, incidenter tantum, conformemente
alle difese del convenuto, la proprietà esclusiva della terrazza,
non va ultra petita perché questo è un presupposto della
causa
petendi - alterazione del decoro architettonico - rimasta identica,
come il petitum attribuito - la demolizione - pur se con
argomenti diversi da quelli prospettati."
"I condomini possono opporsi alla sopraelevazione eseguita
dal condomino dell'ultimo piano sul suo terrazzo a livello, o lastrico
solare, che pregiudica le caratteristiche architettoniche dell'edificio
e, se eseguita ne possono chiedere la riduzione in pristino e il risarcimento
del danno: ma la relativa azione, posta a tutela dei proprietari esclusivi
del piano sottostante, comproprietari delle parti comuni
è soggetta
a prescrizione ventennale, perché il diritto soggettivo reale del
condomino a far valere la non alterazione del decoro architettonico, è
disponibile e si prescrive per mancato esercizio ventennale, sì
che il condomino che ha sopraelevato in violazione dell'obbligo di cui
al comma terzo dell'articolo 1127 c.c. acquista, per usucapione, il diritto
a mantenere la costruzione così come l'ha realizzata diversamente
dal caso in cui con essa comprometta le condizioni statiche dell'edificio
perché in questo caso non vi è un limite al suo diritto di
sopraelevare, ma manca il presupposto stesso della sua esistenza, e perciò
la relativa azione di accertamento negativo è imprescrittibile."
"Le cosiddette pensiline realizzate in materiale tipo tenda, o simile, senza che vi siano delimitazioni con pareti verticali, non possono annoverarsi nel concetto di nuova fabbrica; in conseguenza di esse non sorge il diritto, per gli altri condomini, a percepire l'indennità prevista dall'art. 1127 del Cod. Civ., ultimo comma." (Cass. 15 febbraio 1999, n. 1263)
"La terrazza a livello, anche se di proprietà esclusiva,
è equiparata (in relazione alla sua funzione di copertura dell'edificio)
al lastrico solare in senso stretto e tale è considerata anche nel
regime della sopraelevazione; ne consegue che il regolamento condominiale
può limitare il diritto di sopraelevazione spettante al proprietario
dell'appartamento a cui la terrazza afferisce soltanto se esso ha natura
contrattuale."
"Il proprietario esclusivo del lastrico solare è
tenuto al pagamento, in proporzione dei relativi millesimi, delle spese
condominiali comuni, anche nel caso in cui è vietato sopra- edificare
dalla normativa edilizia applicabile nella zona ove esiste l'edificio,
perché tale divieto peraltro non immutabile, non fa venire meno
il suo diritto di proprietà sul lastrico solare, né questo
è utilizzabile soltanto per sopraelevare."
"Il diritto a sopraelevare non necessita di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini. I limiti, ovvero i divieti all'esercizio di tale diritto, assimilabili ad un < servitus altius non tollendi> possono essere costituiti soltanto con espressa pattuizione, che può essere contenuta anche nel regolamento condominiale, di tipo contrattuale." Cass. 6.12.2000, n. 15504)
"L'indennità posta a carico del condomino che costruisca
sopra l'ultimo piano dell'edificio, nell'ipotesi di sopraelevazione di
un solo piano deve essere effettuata assumendo come elemento base del calcolo
il valore del suolo sul quale insiste l'edificio o la parte di esso che
viene sopraelevata, dividendo poi il relativo importo per il numero dei
piani, compreso quello di nuova costruzione, e detraendo infine dal quoziente
così ottenuto la quota che spetterebbe al condomino che ha eseguito
la sopraelevazione."
"Se il proprietario del lastrico solare edifica ai sensi dell'art. 1127 del Cod. Civ. (e rispettandone le limitazioni), deve essere corrisposta al condominio la prevista indennità essendo irrilevante, a tal fine, l'assenza della concessione edilizia comunale." (Cass. 21 maggio 2003, n. 7956)
"Poiché l'indennità di sopraelevazione, prevista dall'art. 1127 del Cod. Civ., costituisce un debito di valore, di conseguenza non è utilizzabile la regola dettata, per le obbligazioni di valuta, dal Cod. Civ., secondo il quale gli interessi legali sono dovuti dalla costituzione in mora." (Cass. 21 agosto 2003, n. 12292)
Realizzazione di veranda e decoro architettonico dell'edificio "Ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c., non occorre che il fabbricato, il cui decoro architettonico sia stato alterato dalla innovazione, abbia un particolare pregio artistico (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 14 febbraio 2005, n. 27551), ne' rileva che detto decoro sia stato gia' gravemente ed evidentemente compromesso da precedenti interventi sull'immobile, ma e' sufficiente che vengano alterate in modo visibile e significativo la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità". (Cass. Civ. 14455/2009)
"Lo spazio non costituisce oggetto di diritti e quindi
non può costituire oggetto di proprietà autonomo rispetto
alla proprietà del suolo, in quanto esso è un mezzo necessario
per l'esistenza e l'esercizio del diritto di proprietà. Se ne ricava
che anche la cosiddetta colonna d'aria (ovvero lo spazio sovrastante un
edificio) non costituisce oggetto di diritti e non può costituire
oggetto di proprietà autonoma rispetto alla proprietà dell'ultimo
piano dell'edificio o alla proprietà esclusiva del lastrico solare.
Il concetto di cosiddetta colonna d'aria va inteso, quindi, come diritto
in capo al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio ovvero al proprietario
esclusivo del lastrico solare di utilizzare, senza alcuna limitazione,
il suddetto spazio sovrastante mediante la sopraelevazione. Tale facoltà
non comporta l'esonero dall'obbligo di corrispondere l'indennità
di sopraelevazione previsto a carico di chi sopraeleva dall'articolo 1127,
ultimo comma, del C.c., sempre che i proprietari dei piani sottostanti non
rinuncino, espressamente o implicitamente. a tale diritto di credito."
"Se l'ultimo piano appartiene <pro diviso> a più proprietari, a ciascuno di essi spetta la facoltà di sopraelevare nei limiti della propria porzione di piano e nel rispetto dell'art. 1117 del C.c.." (Cass. 24.02.2006, n.4258)
CONDOMINIO –
ULTIMO PIANO DELL'EDIFICIO – SOPRAELEVAZIONE – INDENNITA'
Cassazione civile, sez. II, sentenza 07.02.2008 n. 2865
"L'amministratore è legittimato, senza necessità di
autorizzazione dell'assemblea dei condomini, ad instaurare il giudizio per la
demolizione della sopraelevazione eseguita dal condomino nell'ultimo piano
dell'edificio, costruita dal condomino in violazione delle prescrizioni e delle
cautele fissate dalle norme speciali antisismiche, ovvero alterando l'estetica
della facciata dell'edificio, perché tale atto, diretto a conservare l'esistenza
delle parti comuni condominiali, rientra negli atti conservativi dei diritti,
che, ai sensi dell'art. 1130, n.4, c.c. è attribuito all'amministratore."
In tema di condominio, chi trasforma le soffitte in appartamenti deve pagare l'indennità di sopraelevazione
Componendo un contrasto di
giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno statuito che l’indennità di
sopraelevazione, di cui all’art. 1127 cod. civ., è dovuta, quale conseguenza
della realizzazione del nuovo piano, in ogni ipotesi di costruzione oltre
l’ultimo piano, indipendentemente dall’entità dell’innalzamento stesso. Quel che
conta è che vi sta stato un aumento della superficie e della volumetria,
indipendentemente dal fatto che esso dipenda o meno dall’innalzamento
dell’altezza del fabbricato.
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