SOPRAELEVAZIONE
(sopra l'ultimo piano dello stabile)
 



 


 

L'art. 1127 del c.c. stabilisce che il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà  spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non lo consentono. I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
Il proprietario che realizza la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detraendo l'importo della quota a lui spettante. La Cassazione, con sentenza del 24 ottobre 1978, ha stabilito che anche l'installazione di una veranda a vetri, con copertura dell'ultimo piano dell'edifico condominiale rientra nel disposto dell'art.1127 del c.c.