SOPRAELEVAZIONE
(sopra l'ultimo piano dello stabile)
L'art. 1127 del c.c. stabilisce che il
proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può
elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti
dal titolo. La stessa facoltà
spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione
non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non lo consentono. I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione,
se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce
notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
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