SOFFITTI - SOLAI - VOLTE
"Allorché il crollo di un soffitto, di una volta
o di un solaio trovi causa esclusiva nel difetto di manutenzione, l'onere
della ricostruzione grava, in applicazione dell'art. 1125 cod. civ., in
parti uguali sui proprietari dei due piani, l'uno sovrastante all'altro.
Quando invece il difetto di manutenzione non sia causa del crollo o, quanto
meno, non sia la causa esclusiva, la spesa della ricostruzione deve essere
posta a carico di colui che ha determinato il crollo in modo totale o,
a seconda dei casi, in proporzione dell'efficacia causale della sua azione
od omissione diversa da quella di non aver provveduto tempestivamente alla
manutenzione"
"L'art. 1125 cod. civ. non trova applicazione quando l'opera
intrapresa non derivi la
"Poiché nel condominio i solai appartengono in comune ai proprietari dell'appartamento sovrastante e di quello sottostante, quello dei due proprietari suddetti che, in caso di trascuranza dell'altro, ha sostenuto le spese necessarie per la loro conservazione, ha diritto, a norma dell'art. 1110 cod. civ., al rimborso" (App. Roma, sent. 18 giugno 1957)
"La disposizione dell'art. 1125 cod. civ., secondo la
quale le spese per la manutenzione e ricostruzione dei solai sono sostenute
in parti uguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro soprastanti,
riguarda soltanto i solai che si trovano fra un piano e l'altro dell'edificio,
e non può, quindi, trovare applicazione nei riguardi dei lastrici
solari, perché questi ultimi non costituiscono dei piani"
"L'art. 1125 cod. civ., nel disporre che restano a carico
del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento (mattonelle
e impiantito) ed a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco,
la tinta e la decorazione del soffitto, ha inteso comprendere, nella nozione
di volte, solai e soffitti tutto il complesso di opere stabilmente unite
che servono a dividere orizzontalmente le due proprietà"
"L'art. 1125 cod. civ., secondo il quale, negli edifici
condominiali, le spese per la
"L'art. 1125 cod. civ. non si applica quando riparazioni
straordinarie dei solai siano rese necessarie da un fenomeno di cedimento
o rotazione delle fondazioni; le spese, in questo caso, vanno ripartite
a carico di tutti i condomini"
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