SOFFITTI -  SOLAI - VOLTE






"Allorché il crollo di un soffitto, di una volta o di un solaio trovi causa esclusiva nel difetto di manutenzione, l'onere della ricostruzione grava, in applicazione dell'art. 1125 cod. civ., in parti uguali sui proprietari dei due piani, l'uno sovrastante all'altro. Quando invece il difetto di manutenzione non sia causa del crollo o, quanto meno, non sia la causa esclusiva, la spesa della ricostruzione deve essere posta a carico di colui che ha determinato il crollo in modo totale o, a seconda dei casi, in proporzione dell'efficacia causale della sua azione od omissione diversa da quella di non aver provveduto tempestivamente alla manutenzione" 
(Cassazione, sent. n. 3569 del 13 ottobre 1956)


"L'art. 1125 cod. civ. non trova applicazione quando l'opera intrapresa non derivi la
sua origine da necessità impellenti relative all'uso stesso dell'immobile, ma sia dipendente dal desiderio dei proprietario di un singolo appartamento di abbellire e migliorare lo stato della propria abitazione. In tal caso trova applicazione il principio generale secondo cui nel condominio per piani orizzontali la responsabilità per danni al soffitto del piano sottostante, determinati da lavori da parte del proprietario del piano superiore, grava direttamente su quest'ultimo, salva l'azione di regresso contro l'appaltatore" 
(App. Roma, sent. l' aprile 1957)



"Poiché nel condominio i solai appartengono in comune ai proprietari dell'appartamento sovrastante e di quello sottostante, quello dei due proprietari suddetti che, in caso di trascuranza dell'altro, ha sostenuto le spese necessarie per la loro conservazione, ha diritto, a norma dell'art. 1110 cod. civ., al rimborso" 
(App. Roma, sent. 18 giugno 1957)


"La disposizione dell'art. 1125 cod. civ., secondo la quale le spese per la manutenzione e ricostruzione dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro soprastanti, riguarda soltanto i solai che si trovano fra un piano e l'altro dell'edificio, e non può, quindi, trovare applicazione nei riguardi dei lastrici solari, perché questi ultimi non costituiscono dei piani" 
(Cassazione, sent. n. 1694 del 6 giugno 1959)


"L'art. 1125 cod. civ., nel disporre che restano a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento (mattonelle e impiantito) ed a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto, ha inteso comprendere, nella nozione di volte, solai e soffitti tutto il complesso di opere stabilmente unite che servono a dividere orizzontalmente le due proprietà" 
(Cassazione, sent. n. 1319 del 23 aprile 1969)


"L'art. 1125 cod. civ., secondo il quale, negli edifici condominiali, le spese per la
manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, costituisce norma derogabile dall'autonomia privata, sicché i condomini interessati ben possono addivenire ad un accordo sul loro rispettivo diritto e determinare convenzionalmente, oltre ai lavori da eseguire, chi debba sostenere la spesa; conseguentemente, solo in caso di mancanza di tale accordo trova applicazione il criterio ripartitivo di cui all'art. 1125 cod. civ., restando, d'altro canto, il diritto di rimborso del condomino, che abbia provveduto a tali opere, subordinato, oltre che alla richiesta in tal senso, anche alla duplice condizione della necessità della spesa e della sua urgenza, cioè dell'indifferibilità, secondo il criterio del buon padre di famiglia, per evitare un possibile nocumento" 
(Cassazione, sent. n. 4601 del 6 luglio 1981)


"L'art. 1125 cod. civ. non si applica quando riparazioni straordinarie dei solai siano rese necessarie da un fenomeno di cedimento o rotazione delle fondazioni; le spese, in questo caso, vanno ripartite a carico di tutti i condomini" 
(App. Milano, sent. n. 457 del 13 dicembre 1988)