SCALE ED ANDRONE



"Le spese di pulitura delle scale, ove non sia diversamente convenuto, vanno ripartite ai sensi dell'art. 1124 cod. civ. e non per millesimi" 
(Trib. Roma, sent. 19 ottobre 1961)


"Salvo diversa convenzione, non debbono partecipare alle spese di pulizia delle scale i proprietari di botteghe che non hanno accessi dalle scale" 
(Trib. Roma, sent. n. 3559 dell'8 aprile 1963)


"I condomini del piano terreno, non avendo possibilità di utilizzare le scale, sono esenti da ogni contributo relativo sia per la manutenzione che per la ricostruzione" 
(App. Bologna, sent. 25 maggio 1963)


"L'assemblea non può, a maggioranza, approvare una tabella non conforme all'art. 1124 cod. civ., per quanto attiene la ripartizione delle spese per le scale" 
(Trib. Firenze, sent. 3 dicembre 1964)


"E' annullabile la delibera dell'assemblea di un condominio che, senza l'osservanza delle forme stabilite dall'art. 1138 cod. civ., esoneri un condomino dal contribuire alle spese relative alle scale comuni, modificando implicitamente il regolamento" (Cassazione, sent. n. 3087 del 5 dicembre 1963)


"I criteri di ripartizione delle spese indicati nell'art. 1124 cod. civ. hanno carattere suppletivo e pertanto possono essere derogati da una convenzione unanimemente accettata dalle parti"
(Cassazione, sent. n. 1726 del 4 luglio 1966)


"E' nulla, perché in contrasto con l'art. 1124 cod. civ., la delibera con cui l'assemblea abbia ritenuto obbligato a concorrere alle spese di manutenzione, pulizia, illuminazione e ricostruzione delle parti comuni dell'edificio un condomino proprietario di un negozio, posto al piano terreno, non servito dalle scale dello stabile e munito unicamente di ingresso verso strada" 
(Trib. Milano, sent. 21 novembre 1966)


" La scala che serve stabili appartenenti a diversi proprietari, deve essere considerata strutturalmente e funzionalmente bene comune indivisibile per presunzione di legge, salvo titolo contrario: devono altresì ritenersi comuni i muretti che la fiancheggiano e che svolgono la funzione di parapetto e di ringhiera-appoggio."
(Cass. 24 aprile 1972, n. 1295)


" I pianerottoli, quali componenti essenziali delle scale comuni, sono per presunzione di legge, salvo diverso titolo, comuni tra tutti i condomini; essi non possono essere, quindi, incorporati nell'appartamento di proprietà esclusiva del singolo condomino, in quanto tale incorporazione costituisce un'alterazione della destinazione della cosa comune ed un'utilizzazione esclusiva di essa, lesiva del concorrente diritto degli altri condomini."
(Cass. 16 dicembre 1974, n. 4299)


"Alle spese d'illuminazione dell'androne e delle scale devono concorrere, ancorché in misura ridotta, per i condomini, quali i proprietari di autorimesse e di botteghe, che non ne usufruiscono per accedere alle loro proprietà esclusive" 
(Cassazione, sent. n. 2328 del 6 giugno 1977)


"L'apertura  praticata da un condomino sul vano scale dell'edificio è legittima qualora non leda il decoro architettonico, non limiti il godimento degli altri condomini, non arrechi danno qualsiasi né pregiudizio alla stabilità del fabbricato"
(Cass. 20-6-1977, n. 2589)


"L'androne e le scale di un edificio sono oggetto di proprietà comune, ai sensi defl'art. 1117 c.c., anche dei proprietari di locali terranei, che abbiano accesso direttamente dalla strada, in quanto costituiscono elementi necessari per la configurabilità stessa di un fabbricato come diviso in proprietà individuali, per piani o porzioni di piano, e rappresentano, inoltre, tramite indispensabile per il godimento e la conservazione, da parte od a vantaggio di detti soggetti, delle strutture di copertura, a tetto od a terrazza; è pertanto legittima, e non costituisce spoglio, l'apertura praticata dal proprietario esclusivo di un terraneo con accesso diretto dalla strada, per accedere all'androne, in quanto diretto ad utilizzare una parte dell'edificio da ritenersi comune, senza pregiudizio per gli altri condomini"
(Cass. 5 febbraio 1979, n. 761)


"I pianerottoli, quali elementi essenziali della scala di accesso ai diversi piani dell'edificio in condominio, sono per presunzione di legge, salvo diverso titolo, in comproprietà fra tutti i condomini; pertanto la loro utilizzazione da parte dei singoli condomini è soggetta alla disciplina propria dell'uso individuale della cosa comune, con la conseguenza che è del tutto legittima la creazione di un secondo ingresso ad un appartamento di proprietà esclusiva, in corrispondenza dei pianerottolo antistante, ove non limiti il godimento degli altri condomini e non arrechi pregiudizio all'edificio ed al suo decoro architettonico" 
(Cass. 10 febbraio 1981, n. 843)


"Non può invocarsi la disciplina legislativa di cui all'art. 1124 cod. civ., in merito all'onere delle spese di ricostruzione delle scale comuni e, in via analogica, degli ascensori, quando sul punto vi è una disciplina convenzionale fra i condomini, contenuta nel regolamento condominiale, avente carattere contrattuale" 
(Cassazione, sent. n. 4646 del 16 luglio 1981)


"Nell'ipotesi in cui un androne costituisca parte comune di due contigui edifici uno dei quali appartenente ad un solo proprietario e l'altro costituito in condominio, qualora nei vari contratti di acquisto delle singole porzioni di piani sia stata inserita la clausola, recepita anche nel regolamento di condominio, di immutabilità dell'androne predetto senza la concorde volontà di tutti i condomini, non è valida la modificazione dell'androne disposta sulla base della volontà dell'unico proprietario dell'edificio indiviso e di una deliberazione dell'assemblea condominiale formata ed espressa secondo le disposizioni di legge, ma in contrasto con la volontà anche di un solo condomino comproprietario"
Cass. 9 dicembre 1982, n. 6725)


"Il condomino, che già disponga di una porta d'ingresso su una scala condominiale, può aprire un'altra porta su altra scala, purché questa sia bene comune di tutti i condomini. Infatti, con tale atto il condomino non varia la destinazione della scala né turba il compossesso degli altri condomini" 
(Cass. 24-1-1985, n. 312)


"In tema di ripartizione delle spese condominiali, le attribuzioni dell'assemblea di cui all'art. 1135 n. 2 cod. civ., sono circoscritte alla verificazione ed all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge, e non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi, atteso che tali deroghe, venendo indirettamente ad incidere sui diritti individuali del singolo condomino, possono conseguire soltanto ad una convenzione cui egli aderisca; pertanto, la delibera condominiale che modifichi i suddetti criteri di spesa (nella specie, spese di manutenzione delle scale) è inefficace nei confronti del condomino dissenziente per nullità assoluta, deducibile senza limitazione di tempo, e non meramente annullabile con impugnazione da proporsi entro 30 giorni ai sensi dell'art. 1137, secondo e terzo comma, cod. civ."

(Cassazione, sent. n. 4627 del 21 maggio 1987)


"Le spese di riparazione dei ballatoi esterni delle case a ringhiera si ripartiscono a norma dell'art. 1124 cod. civ., oppure coi criteri previsti per i balconi, a seconda del genere di riparazione da effettuare" 
(Trib. Milano, sent. n. 12061 del 6 ottobre 1988)


"In tema di condominio di edifici, la disposizione dell'art. 1124 cod. civ. concernente la ripartizione fra i condomini delle spese di manutenzione delle scale, come la norma di regolamento condominiale che vi si conformi, riguarda le spese relative alla conservazione della cosa comune e che si rendono necessarie a causa della naturale deteriorabilità della stessa per consentire l'uso ed il godimento e che attengono a lavori periodici indispensabili per mantenere la cosa in efficienza. La disposizione non riguarda, pertanto, le spese di pulizia delle scale, alle quali i condomini sono tenuti a contribuire in ragione dell'utilità che la cosa comune è destinata a dare a ciascuno e che l'assemblea può legittimamente ripartire in virtù delle attribuzioni riconosciutele dall'art. 1135 cod. civ., anche modificando i precedenti criteri con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 cod. civ. trattandosi di criteri aventi natura solo regolamentare" 
(Cassazione, sent. n. 2018 del 19 febbraio 1993)


"Alle spese per la pulizia delle scale i condomini sono tenuti a contribuire non già in base ai valori millesimali di comproprietà, ma in relazione all'uso che ciascuno di essi può fare della parte comune, secondo il criterio fissato dal comma 2 dell'art.1123 del c.c., con la conseguenza che l'assemblea può legittimamente ripartire la spesa in questione, in virtù delle attribuzioni riconosciutele dall'articolo 1135 del c.c., anche modificando i precedenti criteri aventi natura solo regolamentare."
(Cassazione, sent. n.971 del 24 gennaio 2001)