03/09/2010 RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO ED IMPIANTI AUTONOMI "Le spese straordinarie relative all'impianto di riscaldamento
centrale non possono essere addebitate ai proprietari di negozi che non
sono allacciati all'impianto"
"E' lecita e vincolativa la norma del regolamento condominiale
che disponga che il corrispettivo del riscaldamento sia commisurato al
numero degli elementi dei termosifoni."
"La spesa occorsa per la sostituzione della caldaia del
riscaldamento centrale deve sempre e necessariamente essere suddivisa tra
i vari condomini, in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà."
"Se l'impianto è difettoso e non assicura a tutti
i condomini una pari erogazione di calore (nella specie al piano attico)
è a carico di tutti i condomini la spesa occorrente per la regolarizzazione
dell'impianto."
"Il riconoscimento di un errore nella ripartizione delle
spese di riscaldamento non costituisce modifica del regolamento di condominio,
e può essere approvato dall'assemblea con la maggioranza ordinaria
(nella specie un condomino era chiamato a pagare una quota superiore al
dovuto per erroneità della tabella di ripartizione)."
"La norma di regolamento condominiale, la quale suddivida
la spesa per il funzionamento del termosifone centrale e per la relativa
manutenzione in ragione della superficie radiante complessiva di ogni
singolo appartamento, attua il criterio generale dettato dalla legge
nell'art. 1123 cod. civ., tenendosi conto, attraverso il diverso numero
di radiatori, delle diverse condizioni obiettive dei singoli appartamenti
(esposizione dei locali, dimensione dei medesimi, altezza del piano ecc.).
Spetta alla maggioranza dei condomini decidere in ordine al riparto del
contributo per l'uso del servizio del riscaldamento centrale, in quanto
si tratta della spesa relativa al funzionamento di un servizio comune,
in ordine al quale compete sempre alla maggioranza la decisione, risolvendosi
essa in un atto di amministrazione. La modifica ad un riparto già
deliberato implica un nuovo accordo, al quale non si può addivenire
se la maggioranza dei condomini non vi consenta nelle forme di legge."
"Deve considerarsi legittima la disposizione, inclusa
in un regolamento di condominio stabilito con l'unanime consenso dei
condomini, nella quale sia prevista la possibilità di un riparto
delle spese di riscaldamento in base ad un criterio diverso da quello prescritto
dalla legge, demandandosi all'assemblea di prendere a maggioranza le eventuali
deliberazioni al riguardo. Pertanto è vincolante per tutti i condomini
una deliberazione assembleare che, in conformità di tale disposizione
del regolamento, stabilisca un diverso criterio di ripartizione delle spese
di riscaldamento."
"Se in un regolamento contrattuale di condominio è
stabilito che le spese di riscaldamento si ripartiscono per millesimi
di comproprietà, è nulla la delibera con cui l'assemblea
decide di modificare, in un qualunque modo, tale criterio di ripartizione,
senza l'assenso di tutti i condomini."
"Tutti i condomini sono obbligati a contribuire alle spese
relative a modifiche dell'impianto di riscaldamento centrale destinate
a garantire ad alcuni condomini una pari erogazione di calore."
"Quando il regolamento di condominio nulla dispone in
proposito, è ammissibile che la spesa di riscaldamento centrale
venga ripartita in base alla cubatura delle unità riscaldate, ma
è inammissibile che la spesa sia ripartita per quote millesimali
di comproprietà, dovendosi applicare non il primo comma, ma il
secondo comma dell'art. 1123 cod. civ."
"Il condominio è tenuto a contribuire alle spese
per la prestazione dei servizi in conseguenza del suo stesso diritto
dominicale, indipendentemente dalla concreta utilizzazione dei servizi
medesimi; in difetto di una regolamentazione contrattuale che ripartisca
le spese di gestione dell'impianto comune di riscaldamento, non è
consentito, quindi, ai singoli condomini di sottrarsi all'onere corrispondente
dichiarando di non voler fluire del servizio."
"Quando un seminterrato sia percorso da tubi di riscaldamento
scoperti che provoca-no dispersione di calore, la quale torna a beneficio
del proprietario del seminterrato, questi dovrà proporzionalmente
concorrere alle spese di riscaldamento sintantoché non si provveda
al rivestimento con materia isolante dei tubi in questione."
"Il singolo condomino non può rifiutare il suo
contributo alle spese di riscaldamento deducendo unilateralmente di rinunciare
per un certo periodo alla concreta utilizzazione del riscaldamento."
"La sostituzione della caldaia, e cioè di uno solo
degli elementi che concorrono a costituire l'impianto di riscaldamento,
rientra nel concetto di spese di manutenzione e cioè di quelle spese
dirette non già a sostituire l'intero impianto con altro più
perfezionato o più economico nel rendimento, ma semplicemente
a mantenere in efficienza quello esistente e a garantirne il funzionamento.
Pertanto, quando il regola- mento di condominio prevede un particolare
criterio per la ripartizione delle spese di "manutenzione per la riparazione
ed il funzionamento dell'impianto di riscaldamento", è questo
il criterio che occorre adottare nella ripartizione della spesa di cui
si tratta."
"La canna fumaria è soggetta alla presunzione
di comunione di cui all'art. 1117 c.c. e deve, quindi, ove il contrario
non risulti dal titolo, ritenersi comune."
"La deliberazione dell'assemblea dei condomini che disponga
la ripartizione delle spese necessarie per la manutenzione della cosa comune
(nella specie: sostituzione della caldaia logora dell'impianto di riscaldamento
centrale) in misura proporzionale al valore del piano o porzione di piano
di proprietà esclusiva di ciascun partecipante, anziché proporzionalmente
all'uso che ciascun partecipante può fare della cosa stessa, non
è nulla, ma annullabile ad istanza della minoranza condominiale
dissenziente o assente."
"Il singolo condomino non è tenuto a contribuire
alle spese di esercizio dell'impianto centrale di riscaldamento, allorquando
il servizio stesso - per deficienza strutturale o funzionale dell'impianto
centrale che non eroga calore in misura apprezzabile all'appartamento di
sua proprietà esclusiva - debba considerarsi come non reso nei suoi
confronti."
"In base alla norma del 2' comma art. 1123 cod. civ.,
le spese di riparazione e sostituzione delle condutture del riscaldamento
che costituiscano diramazione dell'impianto centrale e siano destinate
a servire un gruppo di box di proprietà esclusiva situati in un
corpo di fabbrica staccato debbono essere addebitate unicamente ai proprietari dei box, in proporzione degli altri condomini che dalle predette
tubazioni non traggono alcuna utilità. Nella fattispecie non ha
alcun rilievo che, in passato, i proprietari dei box abbiano partecipato
a spese cui i box erano estranei e che loro non sarebbero spettate seguendo
il sopraddetto criterio."
"La deliberazione dell'assemblea dei condomini, con cui
si modifica il criterio legale di ripartizione delle spese per la gestione
di un servizio comune (nella specie, impianto di riscaldamento), è
- se adottata a maggioranza - affetta da nullità relativa, che può
essere fatta valere solo dai condomini dissenzienti senza l'osservanza
dei termini e delle modalità previsti per l'impugnativa delle delibere
assembleari. In un edificio in condominio, il criterio di ripartizione
delle spese del riscaldamento centralizzato conforme ad criterio legale
è, allo stato attuale della tecnica termica ed edilizia, quello
che assume come parametro la superficie radiante; conseguentemente, la
delibera condominiale che adotti un diverso criterio (come quello del riparto
della spesa in proporzione alla cubatura), senza che ciò sia reso
necessario da peculiari caratteristiche dell'edificio o dell'impianto,
lede il diritto del condomino dissenziente all'intangibilità, senza
il suo consenso, della posizione soggettiva in ordine alle cose e ai servizi
comuni, stabilita dalla legge o dalle pattuizioni risultanti dal titolo
di acquisto."
"La ripartizione delle spese del riscaldamento centralizzato
di un edificio in condominio, deliberata dall'assemblea o disciplinata
dal regolamento condominiale, è in contrasto con l'art. 1123, primo
capoverso cod. civ. - secondo cui, per le cose destinate a servire i
condomini in misura diversa, le spese vanno ripartite in proporzione all'uso
che ciascuno può farne - soltanto se debba essere effettuata in
base al valore della proprietà delle singole quote, ovvero in base
ad un diverso criterio che appaia inidoneo, per la sua evidente irrazionalità,
a fissare un congruo rapporto fra la spesa e l'uso individuale; qualora,
invece, questo rapporto possa essere attuato con più sistemi pratici
che, come i tre metodi adottati nella prassi edilizia e rispettivamente
fondati sull'estensione della superficie irradiata o sulla cubatura degli
appartamenti o sul numero degli elementi radianti, attuano, in modo più
o meno soddisfacente riguardo alle circostanze del caso, il precetto
di legge, la preferenza accordata, in concreto, ad uno di essi non è
viziata da illegittimità e sfugge, pertanto, al controllo del giudice,
cui spetta reprimere una deliberazione illegale, ma non sostituire alla
deliberazione legalmente adottata una più conveniente, senza invadere
la sfera di autonomia degli organi condominiali."
"Le spese di rifacimento di un impianto centrale di riscaldamento
installato in un edificio anteriormente alla costituzione del condominio
devono essere poste a carico anche dei proprietari dei locali che, pur
non fruendo del servizio di riscaldamento, sono potenzialmente in grado
di beneficiarne in relazione alle caratteristiche costruttive dell'impianto
che, per tale ragione, forma oggetto di proprietà comune di tutti,
se il contrario non risulta dal titolo."
"La delibera sulla gestione del riscaldamento è
valida anche nel caso che non sia stato convocato un conduttore non qualificatosi
precedentemente come tale presso l'amministratore."
"In assenza di specifiche norme del regolamento di condominio,
la spesa di sostituzione della caldaia va ripartita in base alle quote
millesimali (anche a carico di chi non è attualmente allacciato
all'impianto) e non in base alle superfici radianti installate nelle
proprietà esclusive, dovendosi applicare il 1' e non il 2' comma
art. 1123 cod. civ."
"Il conduttore ha l'onere di qualificarsi, nei confronti
del condominio, come soggetto legittimato a partecipare alle assemblee
convocate per deliberare sulle spese e modalità del servizio di
riscaldamento."
"Nel caso in cui un regolamento di condominio - avente
natura contrattuale per essere stato richiamato espressamente, quale
parte integrante, negli atti di acquisto delle singole unità immobiliari
facenti parte del condominio - stabilisca che i condomini sono tenuti a
sostenere le spese necessarie per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto di riscaldamento anche nelle diramazioni interne dei singoli appartamenti,
prevedendo espressamente anche che tali diramazioni sono di proprietà
comune, non trova applicazione, ai sensi dell'art. 1138, ultimo comma,
cod. civ., la regola sancita dall'art. 1123, secondo comma, stesso codice,
a norma della quale le cennate spese vanno commisurate al coefficiente
di utilità derivante a ciascuna unità immobiliare dal servizio
di riscaldamento, con la conseguenza che le spese di manutenzione straordinaria
e quelle conseguenziali di restaurazione dell'immobile non possono far
carico per intero al condomino proprietario dell'appartamento nell'ambito
del quale è stato necessario intervenire, bensì per esse si configura
l'obbligo di ripartizione fra tutti i condomini, secondo la regola generale
dettata dall'art. 1123, primo comma, cod. civ. per le spese di manutenzione
delle cose comuni."
"L'installazione dell'impianto di riscaldamento, avvenuta
successivamente alla costituzione del condominio, fa escludere la presunzione
di comproprietà dell'impianto stesso, di cui all'art. 1117 c.c."
"L'installazione dell'impianto di riscaldamento, avvenuta
successivamente alla costituzione del condominio, fa escludere la presunzione
di comproprietà dell'impianto stesso, di cui all'art. 1117 c.c."
"Gli impianti di riscaldamento a pannelli radianti sono
da considerare di proprietà comune in ogni loro parte ai fini della
ripartizione delle spese."
"La delibera di soppressione dell'impianto di riscaldamento
centralizzato, urta contro il limite invalicabile di cui al secondo comma
dell'art.1120 c.c. , costituendo una radicale alterazione della cosa comune,
pregiudizievole per tutte le unità immobiliari già allacciate
o suscettibili di allacciamento, non avendo importanza l'entità
dell'onere necessario per il mantenimento e l'adeguamento dell'impianto."
"Nonostante siano contenute in regolamento cosiddetto
contrattuale, hanno natura regolamentare e sono modificabili dall'assemblea
con la maggioranza prevista dall'art. 1136 cod. civ., le sole clausole
del regolamento condominiale che coinvolgono interessi dell'intera collettività
dei condomini, mentre hanno natura contrattuale e sono modificabili soltanto
col consenso unanime dei condomini quelle clausole che incidono direttamente
sulla sfera del singolo condomino; rientrano fra queste ultime le clausole
che stabiliscono i criteri di ripartizione delle spese (nella specie: spese
di riscaldamento) costituendo la relativa contribuzione, nella misura legale
e convenzionale (art. 1123 cod. civ.), un obbligo del condomino."
"Salvo diversa disposizione del regolamento di condominio,
le spese per la sostituzione di una caldaia del riscaldamento centrale
già funzionante a gasolio con altra funzionante a metano vanno ripartite
fra tutti i condomini in base alle quote millesimali di comproprietà."
"Anche i proprietari non allacciati al servizio di riscaldamento
centrale debbono partecipare alle spese di manutenzione di tale impianto,
se si verificano due condizioni:
"Nell'edificio condominiale l'utilizzazione delle parti
comuni con impianti a servizio esclusivo di un appartamento esige
non solo il rispetto delle regole dettate dall'art.1102 cod. civ. ma anche
l'osservanza delle norme del codice in tema di distanze onde evitare la
violazione del diritto di altri condomini sulla parte di immobile di loro esclusiva proprietà. Tale disciplina
tuttavia non opera nell'ipotesi dell'istallazione di impianti che devono considerarsi
indispensabili ai fini di una
reale abitabilità dell'appartamento intesa nel
senso che rispetti l'evoluzione delle
esigenze generali dei cittadini e lo sviluppo delle moderne
concezioni in tema d'igiene, salvo l'apprestamento di accorgimenti idonei
ad evitare danni alle unità immobiliari altrui."
"L'approvazione della delibera di soppressione dell'impianto
centralizzato di acqua calda richiede l'unanimità dei condomini
(ai sensi dell'art. 1120 del Cod. civ.) che vieta tutte le innovazioni
che rendano parti comuni inservibili all'uso ed al godimento anche di un
solo condomino dissenziente. Non ha importanza la particolare onerosità
del mantenimento dell'impianto, né l'irreversibile decisione degli
altri condomini."
"La trasformazione dell'impianto di riscaldamento centrale
in impianti autonomi, ri- chiede il consenso di tutti i condomini giacché
queste opere, di rilevante entità, non possono essere imposte al
condomino dissenziente, ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, del Cod.
civ."
"Non è consentito alla maggioranza dei condomini
deliberare una diversa collocazione delle tubazioni comuni dell'impianto
di riscaldamento, trasferendole in un locale di proprietà esclusiva,
con pregiudizio di tale proprietà, senza il consenso del proprietario
del locale. Infatti, i poteri dell'assemblea (art. 1135 del Cod. civ.)
non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini,
sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive, tranne che una siffatta
invasione sia stata dal condomino specificatamente accettata, o nei singoli
atti d'acquisto o mediante approvazione del regolamento di condominio
che la preveda."
"La disposizione dell'art. 5 della legge 29-05-1982, n.
308, che riguardava l'ammissibilità di interventi sulle parti
comuni degli edifici, volti al contenimento dei consumi energetici è
stata abrogata dall'art. 23 della legge 06-01-1991, n. 10; peraltro, la
legge n. 5/1982 riguardava interventi diversi dalla soppressione dell'impianto
centralizzato di riscaldamento. La rinuncia a tale impianto è
un'innovazione (che rappresenta una radicale trasformazione di una cosa
comune) e risulta vietata, ai sensi dell'art. 1120, comma secondo, dei
Cod. civ., che nega tutte le innovazioni, che rendano in- servibili parti
comuni dell'edificio per l'uso ed il godimento di un solo condomino."
"In tema di ripartizione delle spese del servizio condominiale
di riscaldamento, i criteri stabiliti dai commi 1^ e 2^ dell'art. 1123
cod. civ. possono essere derogati, secondo quanto sancisce detta norma,
soltanto da una convenzione sottoscritta da tutti i condomini o da una
deliberazione presa dagli stessi in sede assembleare con l'unanimità
dei consensi dei partecipanti al condominio."
"La deliberazione con cui l'assemblea dei condomini approvi
la ripartizione delle spese del servizio di riscaldamento centralizzato
senza avere prima accertato il volume dei singoli cespiti, in violazione
della disposizione del regolamento di condominio che prevede il riparto
volumetrico della spesa, non è affetta da nullità bensì
sol- tanto annullabile, ove denunciata dai condomini assenti e dissenzienti
nel termine di decadenza di cui all'art.1137 cod. civ., non incidendo sui
criteri generali da adottare nel rispetto dell'art. 1123 cod. civ."
"La legittimità di una delibera condominiale adottata
in materia di riparto di spesa per il servizio di riscaldamento, benché
la renda non impugnabile ex art. 1137 cod. civ., non comporta però
automaticamente l'obbligo del condomino di provvedere al pagamento della
quota di contributi, cui in astratto sarebbe tenuto, anche se il servizio
non gli è stato erogato, poiché il principio generale inadimplendi
non est adimplendum (posto in materia contrattuale dall'art. 1460
cod. civ.) è applicabile anche ai rapporti tra condominio e condominio."
"In tema di ripartizione delle spese condominiali attinenti
al servizio centralizzato di riscaldamento di un edificio adibito ad uso
abitativo, che costituito da due appartamenti sia in comunione pro
indiviso tra due comproprietari, trova applicazione la disciplina
dettata per la comunione dall'art. 1104 cod. civ., con la conseguenza che
ogni comproprietario è obbligato a sostenere le spese stesse in
proporzione al valore della sua quota, indipendentemente dal concreto vantaggio
che tragga dal detto servizio e senza possibilità di sottrarsi
a quest'obbligo rinunciando al servizio medesimo, ove tale rinuncia possa
produrre effetti pregiudizievoli per l'altro comproprietario."
"La sostituzione del bruciatore dell'impianto di riscaldamento
di un edificio condominiale, nei casi in cui il bruciatore sostituito
era guasto o obsoleto, deve considerarsi atto di straordinaria manutenzione,
in quanto diretto a ripristinare la funzionalità dell'impianto
senza alcuna modifica sostanziale e funzionale dello stesso, mentre deve
essere ricondotta alle modifiche migliorative, e non alle innovazioni,
se ha lo scopo di consentire l'utilizzazione di una fonte di energia più
redditizia, più economica o meno inquinante (nella specie, si trattava
della sostituzione di un bruciatore alimentato da gasolio con un bruciatore
alimentato da gas metano)."
"In tema di condominio, ai fini della ripartizione delle
spese di riscaldamento, l'unico criterio base che sia conforme al principio
generale di cui all'art. 1123, comma 2, cod. civ. è quello della
superficie radiante."
"
Il distacco dall'impianto centrale di riscaldamento è consentito
quando il condomino, che voglia realizzare il distacco, provi che da questo
deriverà un'effettiva proporzionale riduzione delle spese di esercizio
e non si verificherà uno squilibrio in pregiudizio del regolare
funzionamento dell'impianto centrale stesso."
"La possibilità
di provvedere, con la maggioranza delle quote millesimali, agli interventi su parti comuni dell'edificio, volti al contenimento del consumo
energetico (ivi compresi quelli di cui all'art. 8 della legge n. 10/1991,
tra i quali rientrano, ai sensi della lettera "g", gli interventi di trasformazione
di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti autonomi/unifamiliari)
costituisce una deroga al principio generale sancito dall'art. 1120 codice
civile, che preclude all'assemblea condominiale la possibilità
di deliberare la rinuncia all'impianto centralizzato, che presuppone il
consenso unanime di tutti i condomini. La predetta deroga, di cui
all'art. 26 della legge n.10/91 citata, è tuttavia circoscritta
alle sole ipotesi in cui l'assemblea dei condomini intenda procedere ad
uno degli interventi previsti dalla legge stessa. Pertanto è illegittima
la delibera assembleare che decida la soppressione o la disattivazione
dell'impianto centralizzato del riscaldamento, qualora non si sia preventivamente
proceduto all'analisi di progetti o di relazioni tecniche idonee a comprovare
l'effettiva rispondenza della scelta adottata ai criteri ispiratori della
legge richiamata. Onde consentire una preventiva verifica della conformità
della delibera alle finalità ed alle prescrizioni dettate da tale
legge è necessario sottoporre all'assemblea un progetto di fattibilità
delle opere, corredato dalla relazione tecnica prevista dal successivo
art. 28 della stessa legge, attestante, appunto, tale rispondenza, in quanto
il legislatore ha inteso privilegiare l'interesse pubblico al contenimento
energetico all'interesse privato, a nulla rilevando, come argomentazione
contraria, la circostanza della eccessiva operosità delle opere
necessarie a rendere maggiormente funzionale l'impianto termico centralizzato
che si intende disattivare: la particolare operosità degli interventi
indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza dell'impianto,
infatti, non è idonea a legittimare l'iniziativa intesa all'abbandono
dell'impianto stesso, in quanto ciò comporta la violazione delle
ragioni del comproprietario dissenziente, tutelato dal disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 1120 codice civile."
"La circostanza che l'impianto di riscaldamento centralizzato
non eroghi sufficiente calore non può giustificare un esonero
dal contributo, neanche delle sole spese di esercizio dell'impianto. L'obbligo
della contribuzione trova la sua fonte nella comproprietà delle
parti comuni (art. 1123, comma I° del Cod. civ.) ed il condomino è
titolare, nei confronti del condominio, di un diritto di natura contrattuale."
"La deliberazione approvata a maggioranza (anteriormente
all'entrata in vigore della legge 9-01-1991, n. 10) che stabilisce di non
eseguire i lavori di manutenzione e di adattamento dell'impianto comune
di riscaldamento centralizzato è nulla per illiceità dell'oggetto,
essendo lesiva dei diritti attribuiti dalla legge ai condomini sulle parti
comuni dell'edificio. Pertanto, l'amministratore è legittimato
a resistere alle domande di distacco dall'impianto comune centralizzato."
"Risponde del reato di cui all'art. 650 c.p. l'amministratore
di condominio che non ottemperi
alla diffida dei Vigili del Fuoco di eseguire lavori all'impianto
di riscaldamento condominiale ai fini dell'adeguamento alla normativa
antincendi e di non usarlo prima dell'effettuazione dei lavori."
"La rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale
operata dal singolo condomino mediante il distacco
del proprio impianto dalle diramazioni dell'impianto centralizzato
é legittima se l'interessato dimostri che, dal suo operato, non
derivano né aggravi di spese per coloro che continuano a fruire
dell'impianto, né squilibri termici pregiudizievoli della regolare
erogazione del servizio."
" Per le innovazioni relative all'adozione
di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e
per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo
registrato è sufficiente il solo voto favorevole della maggioranza
dei presenti, senza alcun riferimento alle quote millesimali."
"La rinuncia al riscaldamento centralizzato non è
possibile in presenza di un esplicito divieto contenuto nel regolamento
condominiale di natura contrattuale, il quale, mentre non può derogare
alle disposizioni richiamate dall'art. 1130 ultimo comma c.c. e non può
menomare i diritti che ai condomini derivano dalla Legge, dagli atti di
acquisto e dalle convenzioni, ben può, invece, derogare alle disposizioni
legali non dichiarate inderogabili. Con la conseguenza che
il regolamento condominiale, anche se contrattuale, mentre non
può consentire la rinuncia all'uso dell'impianto centralizzato di
riscaldamento, con esonero dall'obbligo del contributo nelle spese di conservazione
e manutenzione di detto impianto, ben può
vietare la rinuncia ossia il distacco del proprio impianto da quello centralizzato,
non essendo tale divieto in contrasto con la disciplina legale dell'uso
della cosa comune."
" In tema di condominio degli edifici la disciplina di
cui agli articoli 1123-1125 del Cc sul riparto delle spese inerenti ai
beni comuni è suscettibile di deroga, con patto negoziale e, quindi,
anche con regolamento di condominio, ove avente natura negoziale. Esattamente
pertanto, il giudice del merito ritiene legittima la distribuzione delle
spese di manutenzione dell'impianto di riscaldamento operata dall'assemblea
secondo il disposto del regolamento condominiale che pone le stesse, comprese
quelle relative alla caldaia ed al bruciatore, tra i condomini in ragione
alla superficie radiante di cui sono dotati i rispettivi appartamenti."
"Il principio di cui all'art. 1118, comma 2, del Cc, secondo
cui il condomino, non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni,
sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione (applicabile,
ad esempio, in caso di distacco di singole unità condominiali
dal sistema centralizzato di riscaldamento) non è invocabile nell'ipotesi
in cui alcuni locali non siano stati dotati, ab initio, né dei radiatori
interni, né delle diramazioni di allaccio alle colonne portanti
(in coerenza con la loro destinazione a negozio e deposito che rendeva
non indispensabile la fruizione del servizio). In una tale evenienza, infatti,
deve trovare applicazione l'articolo 1123 del Cc, che pone l'obbligo di
contribuire agli oneri derivanti da un impianto comune solo a carico di
coloro che ne traggono utilità."
" Nell'ipotesi in cui il distacco di alcune unità
condominiali dall'impianto di riscaldamento sia stato disposto dal condominio,
che ha tagliato le relative tubazioni dell'impianto, i condomini, proprietari
dei vani rimasti privi di riscaldamento, non devono più considerarsi
soggetti passivi delle obbligazioni connesse con la proprietà comune
dell'impianto centralizzato. Venuta, infatti, meno la diramazione ai locali
di proprietà esclusiva, non esiste più la possibilità,
per costoro, di fruire del riscaldamento e l'impianto non può, pertanto,
essere considerato al loro servizio."
" La mancata erogazione del calore non può
giustificare l'esonero alla partecipazione delle spese di riscaldamento,
perché l'obbligo di contribuire alle spese comuni é correlato
all'uso potenziale che il condomino può fare del servizio comune
e non
pure all'effettivo
"La delibera condominiale di trasformazione dell'impianto
centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas, ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, della legge n.10 del 1991, in relazione all'articolo
8, comma 1, lettera g), della stessa legge, assunta a maggioranza delle
quote millesimali, è valida anche se non accompagnata dal progetto
di opere corredato dalla relazione tecnica di conformità di cui
all'articolo 28 , comma 1, della detta legge, attenendo tale progetto alla
successiva fase di esecuzione della delibera assembleare."
|
|
Riscaldamento – Trasformazione dell’impianto da centralizzato a unifamiliare "La delibera condominiale di trasformazione dell’impianto
centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas, ai sensi
della Legge 10/1991, non necessita che della maggioranza delle quote millesimali,
ex articolo 26 della stessa legge, in deroga agli articoli 1120 e 1136
del Cc. e non richiede, ai fini della sua validità, di essere accompagnata
dal progetto delle opere, corredato dalla relazione tecnica di conformità, di cui al successivo articolo 28, attenendo tale progetto
alla fase successiva di esecuzione della delibera."
(Cassazione, sez. II civile, sentenza 27.01.2004, n. 1420)
"Il condomino, che abbia ottenuto il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, volendo successivamente riallacciare la propria unità immobiliare all'impianto comune, deve rivolgerne domanda al condominio e sostenere poi la spesa per l'allaccio."(Cass. n. 1558 del 28/01/2004)
"In tema di
soppressione, dell'impianto di riscaldamento, la delibera, presa a maggioranza
semplice deve per essere valida almeno prevedere il tipo d'impianto che sarà
installato, tra quelli di cui alla
legge n. 10 del 9 gennaio 1991,
pur senza la sottoposizione e l'approvazione da parte dell'assemblea del
progetto esecutivo, non essendo sufficiente la sola previsione che l'impianto
centralizzato di cui si delibera l'abolizione, verrà sostituito con impianti
autonomi, poiché, essendo tale iniziativa meramente eventuale e non programmata,
siffatta delibera si ridurrebbe alla mera soppressione, senza il consenso di
tutti i condomini aventi diritto a fruirne in quanto bene oggetto del diritto di
condominio." "Un condomino può legittimamente rinunziare
all'uso del riscaldamento centralizzato, distaccando le diramazioni della sua
unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di
autorizzazione od approvazione degli altri condomini; fermo il suo obbligo al
pagamento delle spese di conservazione dell'impianto, è tenuto a partecipare
quelle di gestione, nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una
diminuzione degli oneri di servizio di cui continuano a godere i
condomini. La delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni,
respinga la richiesta di autorizzazione del distacco, è nulla per violazione del
diritto individuale del condominio sulla cosa comune."
OBBLIGO
PAGAMENTO SPESE DI CONSERVAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO
ANCHE PER IL CONDOMINO CHE HA OTTENUTO IL DISTACCO DALL'IMPIANTO CENTRALE. |