03/09/2010

RISCALDAMENTO  CENTRALIZZATO
ED IMPIANTI AUTONOMI

"Le spese straordinarie relative all'impianto di riscaldamento centrale non possono essere addebitate ai proprietari di negozi che non sono allacciati all'impianto" 
(Trib. Genova,  n. 105 del 30-01-1954)


"E' lecita e vincolativa la norma del regolamento condominiale che disponga che il corrispettivo del riscaldamento sia commisurato al numero degli elementi dei termosifoni." 
(App. Genova, del 17-02-1954)



"E legittima la deliberazione dell'assemblea con la quale si stabilisce di ripartire la spesa del riscaldamento con una media tra il sistema della superficie radiante e quello della cubatura riscaldata." 
(Trib. Milano, del  18-02-1954)


"La spesa occorsa per la sostituzione della caldaia del riscaldamento centrale deve sempre e necessariamente essere suddivisa tra i vari condomini, in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà."
(Trib. Milano, n. 652 del 15-02-1960)


"Se l'impianto è difettoso e non assicura a tutti i condomini una pari erogazione di calore (nella specie al piano attico) è a carico di tutti i condomini la spesa occorrente per la regolarizzazione dell'impianto." 
(Trib. Roma, n. 2984 del 4-04-1960)


"Il riconoscimento di un errore nella ripartizione delle spese di riscaldamento non costituisce modifica del regolamento di condominio, e può essere approvato dall'assemblea con la maggioranza ordinaria (nella specie un condomino era chiamato a pagare una quota superiore al dovuto per erroneità della tabella di ripartizione)."
(Trib. Milano, del 14-04-1960)


"La norma di regolamento condominiale, la quale suddivida la spesa per il funzionamento del termosifone centrale e per la relativa manutenzione in ragione della superficie radiante complessiva di ogni singolo appartamento, attua il criterio generale dettato dalla legge nell'art. 1123 cod. civ., tenendosi conto, attraverso il diverso numero di radiatori, delle diverse condizioni obiettive dei singoli appartamenti (esposizione dei locali, dimensione dei medesimi, altezza del piano ecc.). Spetta alla maggioranza dei condomini decidere in ordine al riparto del contributo per l'uso del servizio del riscaldamento centrale, in quanto si tratta della spesa relativa al funzionamento di un servizio comune, in ordine al quale compete sempre alla maggioranza la decisione, risolvendosi essa in un atto di amministrazione. La modifica ad un riparto già deliberato implica un nuovo accordo, al quale non si può addivenire se la maggioranza dei condomini non vi consenta nelle forme di legge."
(Cass. n. 1216 del 17-05-1960)


"Deve considerarsi legittima la disposizione, inclusa in un regolamento di condominio stabilito con l'unanime consenso dei condomini, nella quale sia prevista la possibilità di un riparto delle spese di riscaldamento in base ad un criterio diverso da quello prescritto dalla legge, demandandosi all'assemblea di prendere a maggioranza le eventuali deliberazioni al riguardo. Pertanto è vincolante per tutti i condomini una deliberazione assembleare che, in conformità di tale disposizione del regolamento, stabilisca un diverso criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento." 
(Cass. n. 1663 del 23-06-1960)


"Se in un regolamento contrattuale di condominio è stabilito che le spese di riscaldamento si ripartiscono per millesimi di comproprietà, è nulla la delibera con cui l'assemblea decide di modificare, in un qualunque modo, tale criterio di ripartizione, senza l'assenso di tutti i condomini." 
(Trib. Milano, del 29-08-1960)


"Tutti i condomini sono obbligati a contribuire alle spese relative a modifiche dell'impianto di riscaldamento centrale destinate a garantire ad alcuni condomini una pari erogazione di calore." 
(Trib. Milano, del 19-09-1960)


"Quando il regolamento di condominio nulla dispone in proposito, è ammissibile che la spesa di riscaldamento centrale venga ripartita in base alla cubatura delle unità riscaldate, ma è inammissibile che la spesa sia ripartita per quote millesimali di comproprietà, dovendosi applicare non il primo comma, ma il secondo comma dell'art. 1123 cod. civ." 
(Trib. Milano, del 2-10-1961)


"Il condominio è tenuto a contribuire alle spese per la prestazione dei servizi in conseguenza del suo stesso diritto dominicale, indipendentemente dalla concreta utilizzazione dei servizi medesimi; in difetto di una regolamentazione contrattuale che ripartisca le spese di gestione dell'impianto comune di riscaldamento, non è consentito, quindi, ai singoli condomini di sottrarsi all'onere corrispondente dichiarando di non voler fluire del servizio." 
(App. Roma, del 9-11-1961)



"Quando non esista una precisa norma contrattuale o regolamentare che disciplini la ripartizione delle spese di riscaldamento centrale, la maggioranza dei condomini è libera, nel rispetto dei principi enunciati nell'art. 1123 cod. civ., di scegliere il criterio ritenuto più equo, per la ripartizione delle spese di gestione fra i condomini."
(Trib. Milano, del 18-12-1961)


"Quando un seminterrato sia percorso da tubi di riscaldamento scoperti che provoca-no dispersione di calore, la quale torna a beneficio del proprietario del seminterrato, questi dovrà proporzionalmente concorrere alle spese di riscaldamento sintantoché  non si provveda al rivestimento con materia isolante dei tubi in questione." 
(Trib. Milano, del 18-12-1961)


"Il singolo condomino non può rifiutare il suo contributo alle spese di riscaldamento deducendo unilateralmente di rinunciare per un certo periodo alla concreta utilizzazione del riscaldamento." 
(Trib. Firenze,del  6-04-1964)


"La sostituzione della caldaia, e cioè di uno solo degli elementi che concorrono a costituire l'impianto di riscaldamento, rientra nel concetto di spese di manutenzione e cioè di quelle spese dirette non già a sostituire l'intero impianto con altro più perfezionato o più economico nel rendimento, ma semplicemente a mantenere in efficienza quello esistente e a garantirne il funzionamento. Pertanto, quando il regola- mento di condominio prevede un particolare criterio per la ripartizione delle spese di "manutenzione per la riparazione ed il funzionamento dell'impianto di riscaldamento", è questo il criterio che occorre adottare nella ripartizione della spesa di cui si tratta." 
(Trib. Milano, dell'8-10-1964)


"La canna fumaria è soggetta alla presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c. e deve, quindi, ove il contrario non risulti dal titolo, ritenersi comune."
(Cass. n.1092 del 26-04-1966)


"La deliberazione dell'assemblea dei condomini che disponga la ripartizione delle spese necessarie per la manutenzione della cosa comune (nella specie: sostituzione della caldaia logora dell'impianto di riscaldamento centrale) in misura proporzionale al valore del piano o porzione di piano di proprietà esclusiva di ciascun partecipante, anziché proporzionalmente all'uso che ciascun partecipante può fare della cosa stessa, non è nulla, ma annullabile ad istanza della minoranza condominiale dissenziente o assente." 
(Cass. n. 2498 del 17-10-1967)


"Il singolo condomino non è tenuto a contribuire alle spese di esercizio dell'impianto centrale di riscaldamento, allorquando il servizio stesso - per deficienza strutturale o funzionale dell'impianto centrale che non eroga calore in misura apprezzabile all'appartamento di sua proprietà esclusiva - debba considerarsi come non reso nei suoi confronti." 
(Cass. n. 2342 del 12-07-1972)


"In base alla norma del 2' comma art. 1123 cod. civ., le spese di riparazione e sostituzione delle condutture del riscaldamento che costituiscano diramazione dell'impianto centrale e siano destinate a servire un gruppo di box di proprietà esclusiva situati in un corpo di fabbrica staccato debbono essere addebitate unicamente ai proprietari dei box, in proporzione degli altri condomini che dalle predette tubazioni non traggono alcuna utilità. Nella fattispecie non ha alcun rilievo che, in passato, i proprietari dei box abbiano partecipato a spese cui i box erano estranei e che loro non sarebbero spettate seguendo il sopraddetto criterio."
(Trib. Milano, 28-01-1974)


"La deliberazione dell'assemblea dei condomini, con cui si modifica il criterio legale di ripartizione delle spese per la gestione di un servizio comune (nella specie, impianto di riscaldamento), è - se adottata a maggioranza - affetta da nullità relativa, che può essere fatta valere solo dai condomini dissenzienti senza l'osservanza dei termini e delle modalità previsti per l'impugnativa delle delibere assembleari. In un edificio in condominio, il criterio di ripartizione delle spese del riscaldamento centralizzato conforme ad criterio legale è, allo stato attuale della tecnica termica ed edilizia, quello che assume come parametro la superficie radiante; conseguentemente, la delibera condominiale che adotti un diverso criterio (come quello del riparto della spesa in proporzione alla cubatura), senza che ciò sia reso necessario da peculiari caratteristiche dell'edificio o dell'impianto, lede il diritto del condomino dissenziente all'intangibilità, senza il suo consenso, della posizione soggettiva in ordine alle cose e ai servizi comuni, stabilita dalla legge o dalle pattuizioni risultanti dal titolo di acquisto."
(Cass. n. 1300 dell'8-05-1974)


"La ripartizione delle spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, deliberata dall'assemblea o disciplinata dal regolamento condominiale, è in contrasto con l'art. 1123, primo capoverso cod. civ. - secondo cui, per le cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese vanno ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne - soltanto se debba essere effettuata in base al valore della proprietà delle singole quote, ovvero in base ad un diverso criterio che appaia inidoneo, per la sua evidente irrazionalità, a fissare un congruo rapporto fra la spesa e l'uso individuale; qualora, invece, questo rapporto possa essere attuato con più sistemi pratici che, come i tre metodi adottati nella prassi edilizia e rispettivamente fondati sull'estensione della superficie irradiata o sulla cubatura degli appartamenti o sul numero degli elementi radianti, attuano, in modo più o meno soddisfacente riguardo alle circostanze del caso, il precetto di legge, la preferenza accordata, in concreto, ad uno di essi non è viziata da illegittimità e sfugge, pertanto, al controllo del giudice, cui spetta reprimere una deliberazione illegale, ma non sostituire alla deliberazione legalmente adottata una più conveniente, senza invadere la sfera di autonomia degli organi condominiali." 
(Cass. n. 4166 del 10-12-1974)


"Le spese di rifacimento di un impianto centrale di riscaldamento installato in un edificio anteriormente alla costituzione del condominio devono essere poste a carico anche dei proprietari dei locali che, pur non fruendo del servizio di riscaldamento, sono potenzialmente in grado di beneficiarne in relazione alle caratteristiche costruttive dell'impianto che, per tale ragione, forma oggetto di proprietà comune di tutti, se il contrario non risulta dal titolo." 
(Cass. n. 669 del 14-02-1977)


"La delibera sulla gestione del riscaldamento è valida anche nel caso che non sia stato convocato un conduttore non qualificatosi precedentemente come tale presso l'amministratore."
(Cass. n.4984 del 15-11-1977)


"In assenza di specifiche norme del regolamento di condominio, la spesa di sostituzione della caldaia va ripartita in base alle quote millesimali (anche a carico di chi non è attualmente allacciato all'impianto) e non in base alle superfici radianti installate nelle proprietà esclusive, dovendosi applicare il 1' e non il 2' comma art. 1123 cod. civ." 
(Trib. Trieste, 10-05-1979)


"Il conduttore ha l'onere di qualificarsi, nei confronti del condominio, come soggetto legittimato a partecipare alle assemblee convocate per deliberare sulle spese e modalità del servizio di riscaldamento."
(Trib. Milano 11-02-1980)


"Nel caso in cui un regolamento di condominio - avente natura contrattuale per essere stato richiamato espressamente, quale parte integrante, negli atti di acquisto delle singole unità immobiliari facenti parte del condominio - stabilisca che i condomini sono tenuti a sostenere le spese necessarie per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto di riscaldamento anche nelle diramazioni interne dei singoli appartamenti, prevedendo espressamente anche che tali diramazioni sono di proprietà comune, non trova applicazione, ai sensi dell'art. 1138, ultimo comma, cod. civ., la regola sancita dall'art. 1123, secondo comma, stesso codice, a norma della quale le cennate spese vanno commisurate al coefficiente di utilità derivante a ciascuna unità immobiliare dal servizio di riscaldamento, con la conseguenza che le spese di manutenzione straordinaria e quelle conseguenziali di restaurazione dell'immobile non possono far carico per intero al condomino proprietario dell'appartamento nell'ambito del quale è stato necessario intervenire, bensì per esse si configura l'obbligo di ripartizione fra tutti i condomini, secondo la regola generale dettata dall'art. 1123, primo comma, cod. civ. per le spese di manutenzione delle cose comuni." 
(Cass. n. 4717 del 18-07-1980)


"L'installazione dell'impianto di riscaldamento, avvenuta successivamente alla costituzione del condominio, fa escludere la presunzione di comproprietà dell'impianto stesso, di cui all'art. 1117 c.c."
(Pret. Napoli 19-01-1983)


"L'installazione dell'impianto di riscaldamento, avvenuta successivamente alla costituzione del condominio, fa escludere la presunzione di comproprietà dell'impianto stesso, di cui all'art. 1117 c.c."
(Pret. Napoli 19-01-1983)


"Gli impianti di riscaldamento a pannelli radianti sono da considerare di proprietà comune in ogni loro parte ai fini della ripartizione delle spese." 
(Cass. n. 960 del 5-03-1983)


"La delibera di soppressione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, urta contro il limite invalicabile di cui al secondo comma dell'art.1120 c.c. , costituendo una radicale alterazione della cosa comune, pregiudizievole per tutte le unità immobiliari già allacciate o suscettibili di allacciamento, non avendo importanza l'entità dell'onere necessario per il mantenimento e l'adeguamento dell'impianto." 
(Cass. n. 7256 del 6-12-1986)


"Nonostante siano contenute in regolamento cosiddetto contrattuale, hanno natura regolamentare e sono modificabili dall'assemblea con la maggioranza prevista dall'art. 1136 cod. civ., le sole clausole del regolamento condominiale che coinvolgono interessi dell'intera collettività dei condomini, mentre hanno natura contrattuale e sono modificabili soltanto col consenso unanime dei condomini quelle clausole che incidono direttamente sulla sfera del singolo condomino; rientrano fra queste ultime le clausole che stabiliscono i criteri di ripartizione delle spese (nella specie: spese di riscaldamento) costituendo la relativa contribuzione, nella misura legale e convenzionale (art. 1123 cod. civ.), un obbligo del condomino."
(Cass. n. 3733 del 15-04-1987)


"Salvo diversa disposizione del regolamento di condominio, le spese per la sostituzione di una caldaia del riscaldamento centrale già funzionante a gasolio con altra funzionante a metano vanno ripartite fra tutti i condomini in base alle quote millesimali di comproprietà." 
(Trib. Milano del 11-01-1990).


"Anche i proprietari non allacciati al servizio di riscaldamento centrale debbono partecipare alle spese di manutenzione di tale impianto, se si verificano due condizioni: 
a) che l'impianto esistesse all'epoca della costruzione del condominio; 
b) che l'impianto sia potenzialmente idoneo a riscaldare le loro proprietà esclusive;" 
(Cass. n. 4653 del 23-05-1990)


"Nell'edificio condominiale l'utilizzazione delle parti comuni con impianti a servizio esclusivo di un appartamento  esige non solo il rispetto delle regole dettate dall'art.1102 cod. civ. ma anche l'osservanza delle norme del codice in tema di distanze onde evitare la violazione del diritto di altri condomini sulla parte di immobile di loro esclusiva proprietà. Tale disciplina tuttavia non opera nell'ipotesi  dell'istallazione di impianti che devono considerarsi indispensabili ai fini di una reale abitabilità dell'appartamento intesa nel senso che rispetti l'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini e lo sviluppo delle moderne concezioni in tema d'igiene, salvo l'apprestamento di accorgimenti idonei ad evitare danni alle unità immobiliari altrui." 
(Cass. sez.II, del 6-12-1990, n. 11695) 


"L'approvazione della delibera di soppressione dell'impianto centralizzato di acqua calda richiede l'unanimità dei condomini (ai sensi dell'art. 1120 del Cod. civ.) che vieta tutte le innovazioni che rendano parti comuni inservibili all'uso ed al godimento anche di un solo condomino dissenziente. Non ha importanza la particolare onerosità del mantenimento dell'impianto, né l'irreversibile decisione degli altri condomini." 
(Cass. n. 3186 del 23-03-1991)


"La trasformazione dell'impianto di riscaldamento centrale in impianti autonomi, ri- chiede il consenso di tutti i condomini giacché queste opere, di rilevante entità, non possono essere imposte al condomino dissenziente, ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, del Cod. civ." 
(Cass. n.4652 del  27-04-1991) 


"Non è consentito alla maggioranza dei condomini deliberare una diversa collocazione delle tubazioni comuni dell'impianto di riscaldamento, trasferendole in un locale di proprietà esclusiva, con pregiudizio di tale proprietà, senza il consenso del proprietario del locale. Infatti, i poteri dell'assemblea (art. 1135 del Cod. civ.) non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive, tranne che una siffatta invasione sia stata dal condomino specificatamente accettata, o nei singoli atti d'acquisto o mediante approvazione del regolamento di condominio che la preveda."
(Cass. n.9157 del  27-08-1991)


 
"I criteri stabiliti dai commi primo e secondo dell'art. 1123 del Cod. civ. possono essere derogati soltanto da una convenzione sottoscritta da tutti i condomini o da una deliberazione presa in sede assembleare con la unanimità dei consensi dei partecipanti alla comunione. Quanto sopra è vero anche per la ripartizione delle spese del servizio condominiale di riscaldamento, cosicché non è consentito all'assemblea condominiale, operando a maggioranza, di porre, in via provvisoria, le spese di riparazione delle parti di proprietà esclusiva dell'impianto a carico indistintamente di tutti i condomini."
(Cass. n. 12307 del 16-11-1991)


"La disposizione dell'art. 5 della legge 29-05-1982, n. 308, che riguardava l'ammissibilità di interventi sulle parti comuni degli edifici, volti al contenimento dei consumi energetici è stata abrogata dall'art. 23 della legge 06-01-1991, n. 10; peraltro, la legge n. 5/1982 riguardava interventi diversi dalla soppressione dell'impianto centralizzato di riscaldamento. La rinuncia a tale impianto è un'innovazione (che rappresenta una radicale trasformazione di una cosa comune) e risulta vietata, ai sensi dell'art. 1120, comma secondo, dei Cod. civ., che nega tutte le innovazioni, che rendano in- servibili parti comuni dell'edificio per l'uso ed il godimento di un solo condomino." 
(Cass. n.1926 del 16-02-1993) 

 


"In tema di ripartizione delle spese del servizio condominiale di riscaldamento, i criteri stabiliti dai commi 1^ e 2^ dell'art. 1123 cod. civ. possono essere derogati, secondo quanto sancisce detta norma, soltanto da una convenzione sottoscritta da tutti i condomini o da una deliberazione presa dagli stessi in sede assembleare con l'unanimità dei consensi dei partecipanti al condominio." 
(Cass. n. 6231 del 4-06-1993)


"La deliberazione con cui l'assemblea dei condomini approvi la ripartizione delle spese del servizio di riscaldamento centralizzato senza avere prima accertato il volume dei singoli cespiti, in violazione della disposizione del regolamento di condominio che prevede il riparto volumetrico della spesa, non è affetta da nullità bensì sol- tanto annullabile, ove denunciata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine di decadenza di cui all'art.1137 cod. civ., non incidendo sui criteri generali da adottare nel rispetto dell'art. 1123 cod. civ."
(Cass. n. 6403 dell'8-06-1993)


"La legittimità di una delibera condominiale adottata in materia di riparto di spesa per il servizio di riscaldamento, benché la renda non impugnabile ex art. 1137 cod. civ., non comporta però automaticamente l'obbligo del condomino di provvedere al pagamento della quota di contributi, cui in astratto sarebbe tenuto, anche se il servizio non gli è stato erogato, poiché il principio generale inadimplendi non est adimplendum (posto in materia contrattuale dall'art. 1460 cod. civ.) è applicabile anche ai rapporti tra condominio e condominio." 
(Cass. n. 10723 del 28-10-1993)


"In tema di ripartizione delle spese condominiali attinenti al servizio centralizzato di riscaldamento di un edificio adibito ad uso abitativo, che costituito da due appartamenti sia in comunione pro indiviso tra due comproprietari, trova applicazione la disciplina dettata per la comunione dall'art. 1104 cod. civ., con la conseguenza che ogni comproprietario è obbligato a sostenere le spese stesse in proporzione al valore della sua quota, indipendentemente dal concreto vantaggio che tragga dal detto servizio e senza possibilità di sottrarsi a quest'obbligo rinunciando al servizio medesimo, ove tale rinuncia possa produrre effetti pregiudizievoli per l'altro comproprietario." 
(Cass. n. 3600 del 16-04-1994)

 


"La sostituzione del bruciatore dell'impianto di riscaldamento di un edificio condominiale, nei casi in cui il bruciatore sostituito era guasto o obsoleto, deve considerarsi atto di straordinaria manutenzione, in quanto diretto a ripristinare la funzionalità dell'impianto senza alcuna modifica sostanziale e funzionale dello stesso, mentre deve essere ricondotta alle modifiche migliorative, e non alle innovazioni, se ha lo scopo di consentire l'utilizzazione di una fonte di energia più redditizia, più economica o meno inquinante (nella specie, si trattava della sostituzione di un bruciatore alimentato da gasolio con un bruciatore alimentato da gas metano)." 
(Cass. n. 4831 del 18-05-1994)


"In tema di condominio, ai fini della ripartizione delle spese di riscaldamento, l'unico criterio base che sia conforme al principio generale di cui all'art. 1123, comma 2, cod. civ. è quello della superficie radiante." 
(Cass. n. 946 del 26-01-1995)


" Il distacco dall'impianto centrale di riscaldamento è consentito quando il condomino, che voglia realizzare il distacco, provi che da questo deriverà un'effettiva proporzionale riduzione delle spese di esercizio e non si verificherà uno squilibrio in pregiudizio del regolare funzionamento dell'impianto centrale stesso."
(Cass. n.1597del 14-02-1995) 

 


"La possibilità di provvedere, con la maggioranza delle quote millesimali, agli interventi su parti comuni dell'edificio, volti al contenimento del consumo energetico (ivi compresi quelli di cui all'art. 8 della legge n. 10/1991, tra i quali rientrano, ai sensi della lettera "g", gli interventi di trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti autonomi/unifamiliari) costituisce una deroga al principio generale sancito dall'art. 1120 codice civile, che preclude all'assemblea condominiale la possibilità di deliberare la rinuncia all'impianto centralizzato, che presuppone il consenso unanime di tutti i condomini. La predetta deroga, di cui all'art. 26 della legge n.10/91 citata, è tuttavia circoscritta alle sole ipotesi in cui l'assemblea dei condomini intenda procedere ad uno degli interventi previsti dalla legge stessa. Pertanto è illegittima la delibera assembleare che decida la soppressione o la disattivazione dell'impianto centralizzato del riscaldamento, qualora non si sia preventivamente proceduto all'analisi di progetti o di relazioni tecniche idonee a comprovare l'effettiva rispondenza della scelta adottata ai criteri ispiratori della legge richiamata. Onde consentire una preventiva verifica della conformità della delibera alle finalità ed alle prescrizioni dettate da tale legge è necessario sottoporre all'assemblea un progetto di fattibilità delle opere, corredato dalla relazione tecnica prevista dal successivo art. 28 della stessa legge, attestante, appunto, tale rispondenza, in quanto il legislatore ha inteso privilegiare l'interesse pubblico al contenimento energetico all'interesse privato, a nulla rilevando, come argomentazione contraria, la circostanza della eccessiva operosità delle opere necessarie a rendere maggiormente funzionale l'impianto termico centralizzato che si intende disattivare: la particolare operosità degli interventi indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza dell'impianto, infatti, non è idonea a legittimare l'iniziativa intesa all'abbandono dell'impianto stesso, in quanto ciò comporta la violazione delle ragioni del comproprietario dissenziente, tutelato dal disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 1120 codice civile."
(Trib. S. Maria C. Vetere 12 aprile 1995)


"La circostanza che l'impianto di riscaldamento centralizzato non eroghi sufficiente calore non  può giustificare un esonero dal contributo, neanche delle sole spese di esercizio dell'impianto. L'obbligo della contribuzione trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni (art. 1123, comma I° del Cod. civ.) ed il condomino è titolare, nei confronti del condominio, di un diritto di natura contrattuale."
(Cass. n.10492 del 23-11-1996)


"La deliberazione approvata a maggioranza (anteriormente all'entrata in vigore della legge 9-01-1991, n. 10) che stabilisce di non eseguire i lavori di manutenzione e di adattamento dell'impianto comune di riscaldamento centralizzato è nulla per illiceità dell'oggetto, essendo lesiva dei diritti attribuiti dalla legge ai condomini sulle parti comuni dell'edificio. Pertanto, l'amministratore è legittimato a resistere alle domande di distacco dall'impianto comune centralizzato." 
(Cass. n.1302 del 7-02-1998)



"La presunzione di comproprietà posta dall'art.1117, n. e cod. civ. opera con riferimento alla parte dell'impianto di riscaldamento che rimane fuori dai singoli appartamenti e non pure con riferimento alle condutture che si addentrano negli appartamenti stessi e sono di proprietà dei titolari."
(Cass. n.9940 dell'8-10-1998)


"Risponde del reato di cui all'art. 650 c.p. l'amministratore di condominio che non ottemperi alla diffida dei Vigili del Fuoco di eseguire lavori all'impianto di riscaldamento condominiale ai fini dell'adeguamento alla normativa antincendi e di non usarlo prima dell'effettuazione dei lavori."
(Pretura Roma 20-10-1998)


"La rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale operata dal singolo condomino mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell'impianto centralizzato é legittima se l'interessato dimostri che, dal suo operato, non derivano né aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell'impianto, né squilibri termici pregiudizievoli della regolare erogazione del servizio."
(Cass. 20-02-98, n.1775; Cass. 9-01-99, n.129 ed altre)


" Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo registrato è sufficiente il solo voto favorevole della maggioranza dei presenti, senza alcun riferimento alle quote millesimali."
(Trib. Roma  n.39236 dell'11-12-2000)



" In tema di condominio negli edifici , poiché tra le spese indicate dall'art.1104 del c.c., soltanto quelle per la conservazione della cosa comune costituiscono obligationes propter rem per cui il condomino non può sottrarsi all'obbligo del loro pagamento, ai sensi dell'articolo 1118 del c.c., che nulla dispone per le spese relative al godimento delle cose comuni, è legittima la rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale, operata dal singolo condomino mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell'impianto centralizzato, purché l'interessato dimostri che, dal suo operato, non derivano né aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell'impianto, né squilibri termici pregiudizievoli della regolare erogazione del servizio; in tal caso il condomino rinunciante mentre è esonerato, ex articolo 1123, comma 2 del c.c., dal dover sostenere le spese per l'uso del servizio centralizzato, è, invece, obbligato a sostenere le spese di conservazione e manutenzione dell'impianto comune di riscaldamento centralizzato."
(Cass. n.6923 del 21/05/2001)


"La rinuncia al riscaldamento centralizzato non è possibile in presenza di un esplicito divieto contenuto nel regolamento condominiale di natura contrattuale, il quale, mentre non può derogare alle disposizioni richiamate dall'art. 1130 ultimo comma c.c. e non può menomare i diritti che ai condomini derivano dalla Legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, ben può, invece, derogare alle disposizioni legali non dichiarate inderogabili. Con la conseguenza che il regolamento condominiale, anche se contrattuale, mentre non può consentire la rinuncia all'uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento, con esonero dall'obbligo del contributo nelle spese di conservazione e manutenzione di detto impianto, ben può vietare la rinuncia ossia il distacco del proprio impianto da quello centralizzato, non essendo tale divieto in contrasto con la disciplina legale dell'uso della cosa comune."
(Cass. n.6923 del 21/05/2001)


" In tema di condominio degli edifici la disciplina di cui agli articoli 1123-1125 del Cc sul riparto delle spese inerenti ai beni comuni è suscettibile di deroga, con patto negoziale e, quindi, anche con regolamento di condominio, ove avente natura negoziale. Esattamente pertanto, il giudice del merito ritiene legittima la distribuzione delle spese di manutenzione dell'impianto di riscaldamento operata dall'assemblea secondo il disposto del regolamento condominiale che pone le stesse, comprese quelle relative alla caldaia ed al bruciatore, tra i condomini in ragione alla superficie radiante di cui sono dotati i rispettivi appartamenti."
(Cass. 4/06/2001, n.7493)


"Il principio di cui all'art. 1118, comma 2, del Cc, secondo cui il condomino, non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione (applicabile, ad esempio, in caso di distacco di singole unità  condominiali dal sistema centralizzato di riscaldamento) non è invocabile nell'ipotesi in cui alcuni locali non siano stati dotati, ab initio, né dei radiatori interni, né delle diramazioni di allaccio alle colonne portanti (in coerenza con la loro destinazione a negozio e deposito che rendeva non indispensabile la fruizione del servizio). In una tale evenienza, infatti, deve trovare applicazione l'articolo 1123 del Cc, che pone l'obbligo di contribuire agli oneri derivanti da un impianto comune solo a carico di coloro che ne traggono utilità."
(Cass. 2/08/2001, n. 10546


" Nell'ipotesi in cui il distacco di alcune unità condominiali dall'impianto di riscaldamento sia stato disposto dal condominio, che ha tagliato le relative tubazioni dell'impianto, i condomini, proprietari dei vani rimasti privi di riscaldamento, non devono più considerarsi soggetti passivi delle obbligazioni connesse con la proprietà comune dell'impianto centralizzato. Venuta, infatti, meno la diramazione ai locali di proprietà esclusiva, non esiste più la possibilità, per costoro, di fruire del riscaldamento e l'impianto non può, pertanto, essere considerato al loro servizio."
(Cass. n.10560 del 2/08/2001)


" La mancata erogazione del calore  non può giustificare l'esonero alla partecipazione delle spese di riscaldamento, perché l'obbligo di contribuire alle spese comuni é correlato all'uso potenziale che il condomino  può fare del servizio comune e non pure all'effettivo
godimento. Ne deriva, pertanto, che  il condomino che fruisce del riscaldamento in misura ridotta rispetto agli altri non può invocare tale scriminante per distaccarsi per distaccarsi dall'impianto centrale né può pretendere di non pagare."
(Cass. n.10560 del 2/08/2001)


"La delibera  condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge n.10 del 1991, in relazione all'articolo 8, comma 1, lettera g), della stessa legge, assunta a maggioranza delle quote millesimali, è valida anche se non accompagnata dal progetto di opere corredato dalla relazione tecnica di conformità di cui all'articolo 28 , comma 1, della detta legge, attenendo tale progetto alla successiva fase di esecuzione della delibera assembleare."
(Cass. n.1166 del 29/01/2002)
 


" In materia di riscaldamento centralizzato dell'edificio condominiale il condomino non può sottrarsi al pagamento delle quote relative al riscaldamento allorché il relativo impianto sia in funzione, adducendo come giustificazione la semplice affermazione dell'insufficienza del calore erogato. Ciò non significa che il condomino danneggiato non possa fare valere la lesione del proprio diritto a conseguire un'adeguata erogazione di calore derivante dal fatto che al pagamento da parte sua del corrispettivo richiestogli  non abbia fatto riscontro l'erogazione della giusta quantità di calore, previo accertamento giudiziale delle entità di tale mancata erogazione e liquidazione del relativo danno, che non può non comprendere tutte le spese affrontate per mantenere nell'unità condominiale quella temperatura che il regolare funzionamento dell'impianto centralizzato avrebbe dovuto garantire, e quindi sia le spese per altro combustibile o energia elettrica, sia quelle per l'acquisto dei macchinari necessari alla erogazione del calore."
(Cass. n. 12596 del 28/08/2002)
 


Riscaldamento – Trasformazione dell’impianto 
da centralizzato a unifamiliare

"La delibera condominiale  di trasformazione dell’impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas, ai sensi della Legge 10/1991, non necessita che della maggioranza delle quote millesimali, ex articolo 26 della stessa legge, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del Cc. e non richiede, ai fini della sua validità, di essere accompagnata dal progetto delle opere, corredato dalla relazione tecnica di conformità, di cui al successivo articolo 28, attenendo tale progetto alla fase successiva di esecuzione della delibera."
( Cass. Sez. II, sentenza del 30/X/2003 n. 16364)

 



Caldaia centralizzata: anche condomini staccati pagano le spese di sostituzione


Salvo deroga contrattuale attraverso una convenzione che obblighi tutti i condomini le spese di sostituzione della caldaia condominiale devono essere ripartite secondo i millesimi di proprietà e non secondo l’uso che ciascun condomino può farne.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1420 del 27 gennaio 2004, precisando che tali spese, attenendo alla conservazione, cioè alla tutela dell’integrità materiale e, quindi, del valore capitale dell’impianto comune, interessano i condomini quali proprietari dell’impianto, a cui carico la legge pone l’obbligo di concorrere alle spese, configurando a carico di essi obligationes propter rem, che, nascendo dalla contitolarità del diritto reale sull’impianto comune, sono dovute in proporzione della quota che esprime la misura della appartenenza.
La Suprema Corte ha inoltre ricordato che, ove nell’edificio condominiale vi siano locali (ad esempio box-cantine) non serviti dall’impianto di riscaldamento centralizzato, i condomini titolari, soltanto, della proprietà di tali locali, non sono contitolari dell’impianto centralizzato, non essendo questo legato da una relazione di accessorietà, cioè da un collegamento strumentale, materiale e funzionale all’uso o al servizio di quei beni
.

(Cassazione, sez. II civile, sentenza 27.01.2004, n. 1420)

 


"Il condomino, che abbia ottenuto il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, volendo successivamente riallacciare la propria unità immobiliare all'impianto comune, deve rivolgerne domanda al condominio e sostenere poi la spesa per l'allaccio."(Cass. n. 1558 del 28/01/2004)

 


"In tema di soppressione, dell'impianto di riscaldamento, la delibera, presa a maggioranza semplice deve per essere valida almeno prevedere il tipo d'impianto che sarà installato, tra quelli di cui alla legge n. 10 del 9 gennaio 1991, pur senza la sottoposizione e l'approvazione da parte dell'assemblea del progetto esecutivo, non essendo sufficiente la sola previsione che l'impianto centralizzato di cui si delibera l'abolizione, verrà sostituito con impianti autonomi, poiché, essendo tale iniziativa meramente eventuale e non programmata, siffatta delibera si ridurrebbe alla mera soppressione, senza il consenso di tutti i condomini aventi diritto a fruirne in quanto bene oggetto del diritto di condominio."

(Cassazione civile, sezione II, 18/08/2005, n. 16980)


"Un condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato, distaccando le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini; fermo il suo obbligo al pagamento delle spese di conservazione dell'impianto, è tenuto a partecipare quelle di gestione, nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri di servizio  di cui continuano a godere i condomini. La delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione del distacco, è nulla per violazione del diritto individuale del condominio sulla cosa comune."
(Cass. n. 7518 del 30/03/2006)
 


OBBLIGO PAGAMENTO SPESE DI CONSERVAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO ANCHE PER IL CONDOMINO CHE HA OTTENUTO IL DISTACCO DALL'IMPIANTO CENTRALE.

"Il condomino è sempre obbligato a pagare le spese di conservazione dell'impianto di riscaldamento centrale anche quando sia stato autorizzato a rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto comune, ovvero abbia offerto la prova che dal distacco non derivano ne' un aggravio di gestione o uno squilibrio termico, essendo in tal caso esonerato soltanto dall'obbligo del pagamento delle spese occorrenti per il suo uso, se il contrario non risulti dal regolamento condominiale.
Di conseguenza, è legittima la delibera condominiale che pone a carico anche dei condomini che si siano distaccati dall'impianto di riscaldamento le spese occorrenti per la sostituzione della caldaia, posto che l'impianto centralizzato costituisce un accessorio di proprietà comune, al quale i predetti potranno comunque riallacciare la propria unità immobiliare."

(Cass. sezione II, 29/03/2007, n. 7708)