REVISIONE CRITERI SUDDIVISIONE SPESE
ASSEMBLEA E REGOLAMENTO

04/07/2008 14.56


"Un regolamento, stabilito con unanime consenso dei condomini, può prevedere un metodo di   riparto delle spese per il riscaldamento in base a criteri diversi da quelli prescritti dalla legge"
(Cass. 23-6-1960, n. 1669)


"Per la revisione dei metodi o criteri di ripartizione della spesa, stabiliti da un regolamento contrattuale di condominio, occorre il consenso unanime di tutti i condomini" 
(Trib. Milano, sent. 22 giugno 1961)


"Nell'approvazione a maggioranza di un regolamento condominiale, per quanto attiene alla ripartizione delle spese, l'assemblea si deve attenere ai criteri indicati nell'art.1123 cod.civ." 
(App. Firenze, sent. 25 ottobre 1962)


"La ripartizione delle spese può essere eseguita in modo diverso da quello indicato dall'art. 1123 c.c., a condizione che ciò risulti in modo certo ed univoco da clausola contrattuale".
(App. Roma 19-6-1963 n. 2898)


"Quando la materia della ripartizione delle spese, che potrebbe formare oggetto di regolamento di condominio, è stata disciplinata convenzionalmente mediante patti allegati agli atti di acquisto, solo una nuova convenzione può innovare alla precedente disciplina contrattuale". 
(Cass. 13-02-1964, n. 308)


"I criteri stabiliti dall'art. 1123 cod. civ. per la ripartizione delle spese hanno carattere suppletivo e quindi possono essere derogati da una convenzione con la quale i condomini, con accordo unanime, stabiliscano criteri diversi". 
(Cass. 13-02-1964, n. 308)


"Le tabelle di ripartizione delle spese, contenute in un regolamento condominiale, non sono modificabili con deliberazione assembleare".
(Trib. Roma 6-3-1964, n. 672)


"Le disposizioni in materia di ripartizione delle spese, contenute in un regolamento di condominio contrattuale, possono essere modificate o con una altra convenzione deliberate da tutti i condomini, ovvero mediante una statuizione del giudice, la quale è possibile soltanto quando ricorrano le condizioni, indicate nell'art.69 disp. att. c.c., necessarie per la revisione delle tabelle dei millesimi di proprietà".
(Cass. 6-12-1978, n. 576)


"E' nulla la delibera assembleare con la quale si sono modificati a semplice maggioranza i criteri di ripartizione delle spese risultanti da un regolamento contrattuale di condominio allegato a tutti gli atti di acquisto". 
(Trib. Milano, sent. 25 marzo 1965)


La clausola del regolamento contrattuale, relativa alla ripartizione delle spese, non può essere modificata se non con altra convenzione da stipularsi tra i condomini"
(Trib. Roma 10-6- 1965, n. 3326)"


"Quando un regolamento contrattuale di condominio, accettato da tutti i condomini, prevede che le spese vanno ripartite in base alla superficie delle proprietà individuali, l'assemblea non può modificare a maggioranza tale criterio, pretendendo che le spese vengano ripartite in base alla tabella millesimale di comproprietà, in quanto il primo comma dell'art. 1123 cod. civ. si applica soltanto quando si sia in assenza di una diversa convenzione". 
(Trib. Milano, sent. 7 ottobre 1965)


"La disciplina della ripartizione delle spese condominiali contenuta in un regolamento convenzionale può essere innovata solo da una nuova convenzione deliberata da tutti i condomini; tale principio non può estendersi, peraltro, all'ipotesi di un riparto preventivo, adottato solo in via provvisoria e salvo conguaglio a seguito di rendiconto delle spese effettivamente sostenute; di una tale delibera di riparto preventivo, pertanto, il singolo condomino non può dolersi solo invocando quel principio, né quindi l'indagine sull'interesse ad agire del condomino medesimo può in tale ipotesi investire una sua pretesa all'osservanza di norme regolamentari inderogabili, ma deve semmai essere indirizzata all'accertamento dell'eventuale sussistenza di un pregiudizio economico, attuale e concreto, che a lui derivi dall'esecuzione della deliberazione impugnata". 
(Cassazione, sent. n. 2160 del 24 luglio 1973)


"In tema di condominio, degli edifici ed in ordine alla ripartizione delle spese comuni, le attribuzioni dell'assemblea, ai sensi dell'art. 1135 n. 2, cod. civ., sono circoscritte alla verificazione ed applicazione in concreto dei criteri fissati dalla legge, e non comprendono il potere d'introdurre deroghe ai criteri medesimi, atteso che tali deroghe, venendo direttamente ad incidere sui diritti individuali del singolo condomino, attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca; pertanto, la deliberazione assembleare, che modifichi detti criteri, è inefficace, nei confronti dei condomino dissenziente, per nullità radicale deducibile senza limitazioni di tempo, e non meramente annullabile su impugnazione da proporsi entro trenta giorni, ai sensi dell'art. 1137, 2' e 3' comma, cod. civ." 
(Cassazione, sent. n. 2928 del 5 maggio 1980)


"I criteri di ripartizione delle spese, di cui all'art. 1123 c.c., possono essere modificati da convenzione stipulata da tutti i condomini."
(Cass. 6-2-1984, n. 898)


"La disciplina, di cui agli artt . 1123-1125 C.c., sulla ripartizione delle spese, può essere derogata da un regolamento contrattuale."
(Cass. 6-11-1986, n. 6499)


"Nella specie, si è riconosciuta valida per la clausola contrattuale che stabiliva la ripartizione delle spese per l'ascensore in proporzione diretta ai millesimi di proprietà".
(Cass. 6-11- 1986, n. 6499)


"L'assemblea non può derogare dai criteri stabiliti dalla legge in materia di criteri per le ripartizioni delle spese. Un'eventuale delibera che modifica le norme per la ripartizione delle spese, è inefficace, nei confronti del condomino dissenziente per nullità assoluta, deducibile senza la limitazione di tempo di trenta giorni, di cui all'art. 1137 c.c."
(Cass. 21-5-1987, n. 4627)


L'obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione deriva dalla concreta attuazione delle opere previste attraverso atti di gestione avvenuti (scelta dell'impresa, contratto per l'esecuzione dei lavori, ecc.) non già dalla preventiva autorizzazione data all'amministratore a compiere gli atti necessari a seguito della approvazione del preventivo di spesa".
(Cass. 7-7-1988, n 4467)


"Le norme contrattuali sulla ripartizione delle spese condominiali possono essere modificate soltanto col consenso unanime dei condomini".
(Cass. 5-8-1988, n. 4851)


"La deliberazione assembleare, adottata a maggioranza, che modifichi le tabelle millesimali relative alla ripartizione delle spese è inefficace nei confronti del condomino assente o dissenziente per nullità radicale deducibile senza limitazione di tempo. Sono altresì nulle le delibere successivamente adottate sulla base delle tabelle illegittimamente modificate, in virtù del principio secondo il quale l'atto non non produce alcun effetto e non può essere convalidato dal decorso del tempo."
(Cass. Sez. 11 novembre 1989, n. 3920)


"Le spese per la conservazione dei muri e dei tetti dell'edificio condominiale nonché le opere e manufatti deputati a preservare l'edificio dagli agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d'acqua piovana o sotterranea sono da ripartirsi in misura proporzionale al valore delle singole unità immobiliari, appartenenti al condominio, ai sensi della prima parte dell'art. 1123 del Cod. civ. Per contro detto criterio non può essere valido per le parti destinate a servire i condomini in misura diversa, ovvero destinate al godimento di alcuni condomini e non di altri".
(Cass. 27- 11-1990, n. 11423)


"In relazione alle spese inerenti alla pulizia della gronda, trattandosi di spesa relativa a cosa comune, non può non valere il principio che l'onere relativo deve gravare su tutti i condomini, soprattutto se difetti qualsiasi prova che l'intasamento della gronda fu dovuto a fatto esclusivo di un condomino."
(Trib. Milano, 14 gennaio 1991)


"La disciplina della ripartizione delle spese condominiali contenuta in un regolamento di natura contrattuale, può essere innovata, in base al principio dell'autonomia contrattuale enunciato dall'art. 1322 cod. civ., da una nuova convenzione, la quale non incidendo sui diritti reali, non richiede la forma scritta ai sensi dell'art. 1350 cod. civ., ma richiede il consenso di tutti i condomini, che può essere espresso anche per facta concludente, dovendo, però, in ogni caso la manifestazione tacita di volontà rapportarsi ad un comportamento univoco e concludente, dal quale possa desumersi, per il comune modo di intendere, un determinato volere con un preciso contenuto sostanziale. (Nella specie, la Corte suprema, in base all'enunciato principio, ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la formazione di un nuovo accordo negoziale per facta concludente con riguardo ad un'applicazione di diversi criteri di ripartizione delle spese condominiali, ancorché avutasi per diversi anni, ma senza la consapevolezza della diversità di quei criteri e delle tabelle millesimali relative)".
(Cass. 16-07-1991, n.7884) 


"Se, in un regolamento condominiale, le spese per la manutenzione di impianti sono poste a carico dei soli condomini che ne traggono utilità, tale norma è inderogabile. (Infatti, se il regolamento è di tipo assembleare, la norma suddetta segue il disposto dell'art. 1123 del Cod. civ.; invece se il regolamento è contrattuale, le sue disposizioni sono inderogabili, purché non modifichino norme dichiarate inderogabili dall'art. 1138 del Cod. civ."
(Cass. 20-9-1991, n. 9833)


"La disciplina legale di ripartizione delle spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni è, in linea di principio, derogabile, ai sensi degli artt. 1123 e 1138 cod. civ., con la conseguenza che deve ritenersi legittima la convenzione che modifichi i criteri legali di ripartizione delle predette spese contenute in una delibera approvata da tutti i condominio". 
(Cass. 16-11-1992, n. 12281) 


"Le attribuzioni dell' assemblea, ai sensi dell'art. 1135 del Cod. civ., non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri fissati dalla legge. Pertanto, la deliberazione assembleare che deroghi dalle norme di legge, incidendo sui diritti individuali del singolo condomino, è inefficace nei confronti del condomino dissenziente per nullità radicale, deducibile senza limitazioni di tempo (non essendo meramente annullabile)".
(Cass. 19-11-1992, n. 12375)


"Le spese di conservazione delle sottofondazioni di un fabbricato condominiale devono essere suddivise in base ai coefficienti millesimali di proprietà, non rilevando la circostanza che i cedimenti e le lesioni riguardino in misura diversa le varie parti dell'edificio".
(Trib. Milano 1-03-1993)


"In tema di ripartizione delle spese condominiali le attribuzioni dell'assemblea ex art. 1135 cod. civ. sono circoscritte alla verificazione ed all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge, che non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi, atteso che tali deroghe venendo ad incidere sul diritto individuale del singolo condomino di concorrere nelle spese per le cose comuni dell'edificio condominiale in misura non superiore a quelle dovute per legge, possono conseguire soltanto ad una convenzione cui egli aderisca. Pertanto è nulla e non meramente annullabile, anche se presa all'unanimità, la delibera che modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese di riparazione del lastrico solare stabilito dall'art. 1126 cod. civ., senza che i condomini abbiano manifestato la espressa volontà di stipulare un negozio dispositivo dei loro diritti in tal senso, con la conseguenza che detta nullità può essere fatta valere, a norma dell'articolo 1421 cod. civ., anche dal condomino che abbia partecipato all'assemblea esprimendo voto conforme alla deliberazione stessa, purché alleghi e dimostri di avervi interesse per derivare dalla deliberazione assembleare un apprezzabile suo pregiudizio, non operando nel campo del diritto sostanziale la regola propria della materia processuale secondo cui chi ha concorso a dare causa alla nullità non può farla valere". 
(Cass. 3-05-1993, n. 5125)


Se le cose, servizi ed impianti di uso comune, per oggettivi caratteri materiali e funzionali, sono necessari per l'esistenza o per l'uso, ovvero sono destinati all'uso o servizio, non di tutto l'edificio, ma di una sola parte, o di alcune parti di esso, di conseguenza vengono meno i presupposti per l'attribuzione della proprietà comune di detti elementi a vantaggio di tutti i partecipanti al condominio. Dette cose, servizi ed impianti necessariamente non appartengono a tutti i partecipanti. Non esiste il diritto da parte di coloro che non abbiano la comproprietà di alcuni beni, di partecipare alle relative discussioni e votazioni, cosicché la composizione dell'assemblea e delle relative maggioranze si modificano in relazione alla titolarità delle parti comuni che formano oggetto della delibera.
(Cass. 27.09.1994, n.7885)


"L'accettazione da parte dei condomini, di un regolamento contrattuale che si discosta, relativamente alla ripartizione delle spese, dai criteri fissati dalla legge, è vincolante tra le parti, attesa la derogabilità di tali norme da quelle precisamente stabilite dal Codice civile".
(Cass. 28-1- 1995, n. 1028)


Alle parti comuni elencate nell’articolo 1117 del Cc. possono essere aggiunte altre parti che, con modalità comuni, servono per l’esistenza e l’uso delle singole unità immobiliari. La comproprietà delle parti comuni ha il suo fondamento nel collegamento strumentale, materiale o funzionale che dette parti hanno con le proprietà esclusive, cioè nella relazione di accessorietà che ha la parte comune, anche se indispensabile, nei confronti del bene principale (la proprietà esclusiva). Il condomino ha l'obbligo di contribuire alle spese di manutenzione e di  conservazione delle parti comuni che abbiano attinenza alla sua proprietà esclusiva. Pertanto, le cose, i servizi e gli impianti , necessari per l'esistenza e l'uso di una parte soltanto dell’edificio, appartengono solo alle unità immobiliari di quella parte e non anche ai proprietari delle unità immobiliari dell’altra parte, rispetto alle quali manca quel rapporto di pertinenza che è presupposto necessario del diritto di comunione. Ne consegue che le spese di manutenzione e conservazione delle cose e degli impianti che servono solo una parte del fabbricato debbono essere sostenute solo dai proprietari delle unità immobiliari di questa parte e non dagli altri secondo il principio del terzo comma dell'articolo 1123 del Cc.
(Cass. 02.02/1995, n.1255)


"Le delibere, che stabiliscono i criteri regolamentari di ripartizione delle spese comuni, ai sensi dell'art. 1123 del Cod. civ., nonché le delibere che riguardando la stessa materia, modificano i suddetti criteri, già fissati in precedenza da altre delibere, necessitano, per l'approvazione, del consenso unanime dei condomini (a pena di radicale nullità). Invece, le delibere con le quali l'assemblea, nell'esercizio delle sue normali attribuzioni, ripartisce le spese scegliendo i criteri già stabiliti, sono passibili di annullamento, ove siano adottate in violazione dei criteri regolamentari, e la relativa impugnazione deve essere proposta nel termine di trenta giorni come previsto dall'art. 1137, ultimo comma, del Cod. civ."
(Cass. 9-2-1995, n. 1455)



"Con norme contrattuali, gli oneri di gestione del condominio possono farsi gravare sui singoli condomini indipendentemente dalla rispettiva quota di proprietà delle cose comuni o dall'uso".
(Cass. 15-7-1995, n. 7752)



"La norma di un regolamento di condominio, che stabilisca, per una determinata categoria di condomini, l'esenzione dal concorso alle spese di conservazione di una delle parti dell'edificio, indicate come comuni dall'art. 1117 del Cod. civ., comporta il superamento, nei riguardi di detta categoria di condomini, della presunzione di comproprietà su detta parte del fabbricato".
(Cass. 26-1-1998, n. 714)


" E' nulla la delibera assembleare, adottata a maggioranza, che deroghi ai criteri legali di ripartizione delle spese comuni, come nella fattispecie di spesa relativa all'adeguamento dell'impianto elettrico alla normativa in tema di sicurezza ed alla automazione del portone."
(Cass. 16-02-2001, n. 2301)


" In tema di condominio, il criterio legale, di ripartizione delle spese generali e di manutenzione delle parti comuni in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino (art.1123 c.c.) è liberamente derogabile per convenzione, in particolare per regolamento contrattuale di condominio, senza che una deroga siffatta abbia alcuna effettiva incidenza sulla disposizione non derogabile dell'articolo 1136 del Cc, ovvero su quella dell'articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Cc, che, seppure con riguardo alla stessa materia del condominio negli edifici, disciplinano segnatamente i diversi tempi della costituzione dell'assemblea, della validità delle deliberazioni e delle tabelle millesimali.".
(Cass. 18-03-2002, n.3944)