PROROGATIO dei poteri dell'amministratore
“L’Amministratore di un condominio conserva i poteri conferitigli dalla legge, dall'assemblea,o dal regolamento di condominio, anche se la delibera di nomina sia stata oggetto di impugnativa dinanzi all'autorità giudiziaria, per vizi comportanti la nullità od annullabilità della delibera medesima, ovvero sia decaduto dalla carica per scadenza del mandato, fino a quando non venga sostituito con provvedimento del giudice o con nuova deliberazione dell'assemblea dei condomini.” (Cass. Sez. Lavoro 20/02/1976 n° 572)
“L'amministratore di un condominio, anche dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all’art. 1129 c. civile, conserva in proroga i poteri conferitigli dalla legge, dall’assemblea o dal regolamento di condominio e può continuare ad esercitarli fino a che non sia sostituito con un altro amministratore. (Cass. n. 7256/86) “L’amministratore di condominio, anche se cessato dalla carica per scadenza del termine di cui all’art. 1129 c. civile o perché dimissionario, continua a esercitare i suoi poteri, compresa la rappresentanza del condominio in giudizio, fino a che non sia validamente sostituito con la nomina di un altro amministratore da parte dell’assemblea dei condomini”. (Cass. n. 9501, 21/12/1987)
"L'amministratore, seppur
dimissionario, conserva i suoi
poteri fino a quando non venga sostituito; egli mantiene
pertanto, fino a tale momento, il
potere-dovere di convocare le assemblee."
(C.c. art. 1129; att. c.c. art.66)
"La
prorogatio
non opera quando risulti una volontà dei condomini,
espressa con delibera dall'assemblea,
contraria alla conservazione dei poteri di gestione da parte
dell'amministratore cessato dall'incarico." “L'amministratore in prorogatio continua ad esercitare tutti i poteri previsti dall'art. 1130 C.c., attinenti alla vita normale ed ordinaria del condominio, fino a quando non sia stato sostituito con la nomina di altro amministratore; pertanto, l'amministratore deve continuare a provvedere, durante la gestione interinale, all'adempimento delle incombenze ed attribuzioni previste dall'art. 1130 C.c..” (Cass., Sez. II, n. 3588 del 25/03/1993) “ Fino a quando non viene nominato un altro amministratore che quindi sostituisce quello revocato, quest'ultimo continua ad esercitare i suoi poteri.” (Cassazione Civile, 24 gennaio 1994, n. 705) “Non trova invece applicazione il regime di prorogatio qualora l’assemblea espone contrarietà alla conservazione dei poteri di gestione da parte dell’amministratore, inoltre è stato ritenuto che qualora l’amministratore rinunzi anticipatamente rispetto alla scadenza annuale alla gestione del condominio, egli rimane in prorogatio con funzioni rappresentative soltanto per gli esterni, mentre cessano di esistere i rapporti istituzionali nei confronti dei condomini. (Cassazione 15852 del 12/11/2002)
“ L'istituto della "prorogatio imperii" che trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell'interesse del condominio alla continuità dell’Amministratore, è applicabile in ogni caso in cui il condominio rimanga privato dell'opera dell’Amministratore, e pertanto non solo nei casi di scadenza del termine di cui all'Art. 1129, secondo comma, C.c., o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o di annullamento per illegittimità della relativa delibera di nomina. (Cassazione Civile sez. II n° 4531 del 27/03/2003)
(Corte d’Appello Milano 23.12.2003) “L'amministratore del condominio conserva i poteri conferitigli dalla legge, dall'assemblea o dal regolamento di condominio anche se la delibera di nomina (o quella di conferma) sia stata oggetto di impugnativa davanti all'autorità giudiziaria per vizi comportanti la nullità o annullabilità della delibera stessa, ovvero sia decaduto dalla carica per scadenza del mandato, fino a quando non venga sostituito con provvedimento del giudice o con nuova deliberazione dell'assemblea dei condomini.” (Cass. civ., Sez. II, 5/03/2006, n.7619)
“In tema di condominio di edifici, l'istituto della prorogatio imperii - che trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell'interesse del condominio alla continuità dell'amministratore - è applicabile in ogni caso in cui il condominio rimanga privato dell'opera dell'amministratore, e pertanto non solo nei casi di scadenza del termine di cui all'art. 1129, comma 2, c. c., o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o di annullamento per illegittimità della relativa delibera di nomina.” (Tribunale di Monza sez. I, 15/01/2007)
|