PORTIERE E PULITORE


12/06/2008 23.08



PORTIERE

"Alle spese di portierato debbono concorrere anche i proprietari di negozi, forniti o no di cantina. All'assemblea e al buon senso pratico dei condomini resta affidato il compito della ripartizione dell'onere di codeste spese in misura proporzionale, tenendo conto, da un lato, del valore della quota di ciascun condomino, e, dall'altro, che l'attività del portiere non è limitata alla custodia delle cose e dei servizi comuni, ma si estende alla vigilanza del transito nel portico, alla pulizia delle scale, e ad altre mansioni che interessano, piuttosto, in modo particolare, i proprietari degli appartamenti (ed, in minima parte, anche i proprietari dei negozi con cantina), sui quali, perciò, dovranno gravare, in misura maggiore, le spese inerenti al servizio di portineria. Egualmente deve dirsi per le spese riguardanti la luce del portico, delle scale e dei fondi e la inerente pulizia, prestazioni anche queste che non potrebbero interessare che scarsamente i proprietari di negozi non forniti di cantina".
(Cassazione, sent. n. 1628 del 1948)


"Le spese di portineria, immondizie e simili rientrano, almeno in parte, nelle spese generali di amministrazione, trattandosi di spese che attengono alla conservazione della cosa comune e che in parte si ricollegano anche alla gestione del condominio nel suo complesso; e perciò tali spese devono ricadere su tutti i condomini; senza che essi abbiano la possibilità di sottrarvicisi neanche con la rinunzia al loro diritto di comproprietà. Tale principio soffre eccezioni quando trattasi di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, ovvero di servizi istituiti a vantaggio di condomini che siano in rapporto con l'uso che essi ne facciano o col vantaggio che essi ne traggono".
(Cassazione, sent. n. 2694 del 9 dicembre 1950)


"Le spese di portierato sono a carico di tutti i condomini, compresi i proprietari di negozi, e vanno ripartite in misura proporzionale al valore delle rispettive quote millesimali e dell'interesse che ciascun condomino possa avere nei servizi. Ove il regolamento di condominio stabilisca che la spesa di portierato va ripartita secondo le quote millesimali di comproprietà, tale regolamento va applicato indipendentemente da ogni altra considerazione o norma". 
(Cassazione, sent. n. 2306 del 1952)


"Le spese del servizio di portierato devono essere ripartite fra tutti i condomini del fabbricato, compresi in essi i proprietari dei negozi esterni, forniti o no di cantina, salvo che sia diversamente disposto dal regolamento di condominio". 
(App. Napoli, sent. 31 dicembre 1957)


"L'ordinamento vigente non contiene alcuna norma che imponga di assumere come portiere una persona determinata o che vieti di corrispondere al portiere (mancando nello stabile un locale da adibirsi ad abitazione) una indennità che gli consenta di prendere in locazione un terraneo sito nello stabile stesso ovvero di stabilire il pagamento diretto, da parte dell'amministratore, dell'importo di tale pigione direttamente al condominio che ponga a disposizione il terraneo per l'alloggio del portiere". 
(Trib. Napoli, sent. 29 maggio 1958)


"La natura dell'opera del portiere, tenuto ad assicurare la custodia delle cose comuni, prescinde dal rilievo della sussistenza di un più o meno diretto interesse del condominio. La previsione della relativa spesa, atteso il suo carattere generale, non può essere subordinata all'accertamento dell'entità dell'interesse o del beneficio del singolo condomino, giacché essa è volta a predisporre una cautela che riguarda il complesso edilizio, di cui i singoli appartamenti, variamente importanti per consistenza e destinazione, fanno parte". 
(Trib. Foggia, sent. 12 giugno 1962)


"E' illegittima e quindi va annullata la delibera assembleare che accolli ai condomini proprietari di negozi l'onere di concorrere alle spese di portierato forfetariamente e non per millesimi"- 
Trib. Roma, sent. n. 303 del 18 dicembre 1964)


"Non costituisce innovazione, ma soltanto modifica, la sostituzione con mezzi idonei servizio di portierato, previsto nel regolamento contrattuale di condominio". 
(Cass. 13-1-1965,  n.66)


"Se non è altrimenti disposto dal regolamento di condominio, il servizio di portierato, svolto nell'interesse comune di tutti i condomini, deve essere posto a carico dei medesimi e, quindi, a carico anche dei proprietari dei negozi e magazzini posti a fronte della via pubblica, pur dovendosi, nello stabilire la contribuzione da parte di costoro, tener conto del minor interesse che gli stessi possono avere al servizio". 
(Cassazione, sent. n. 2622 dei 22 luglio 1968)


"E' pertanto legittimo che, in un condominio avente due ingressi e due portieri, le spese di portierato vengano ripartite separatamente fra i due gruppi di condomini interessati, rispettivamente, a ciascun ingresso e, all'interno di ciascun gruppo, secondo le quote millesimali parziali di ciascun condomino". 
(Trib. Catania, sent. 22 aprile 1969)


"L'eliminazione del servizio di portierato non costituisce innovazione, la valutazione della sua opportunità è sottratta a qualunque apprezzamento giudiziale" 
(Trib.Napoli 10-6-1975)


"La sostituzione del portiere con mezzi idonei a garantire le mansioni dello stesso normalmente svolte (citofono, chiusura automatica del portone, lavascale) non costituisce innovazione" 
(Trib. Roma 7-12-1977, n. 12748)


"Poiché non costituisce innovazione l'istituzione del servizio di portierato in uno stabile altamente signorile e con locali già idonei all'espletamento di questo servizio, la relativa delibera può essere assunta a maggioranza semplice".
(Trib. Torino 16-3-1981)


"Le spese di portierato in un edificio condominiale, trattandosi di servizio per sua natura tale da assicurare la custodia-vigilanza dell'intero fabbricato, vanno ripartite tra i condomini alla stregua del criterio dettato dall'art. 1123, primo comma cod. civ., la cui applicabilità può essere legittimamente negata solo se risulti una contraria convenzione (come espressamente previsto dall'indicata norma) oppure se si accerti che il servizio, per particolari situazioni di cose e luoghi non può considerarsi reso nell'interesse di tutti i condomini. (Nella specie, la Corte suprema, enunciando il su riportato principio, ha ritenuto correttamente applicato l'art. 1123, primo comma cit., dai giudici del merito, che avevano accertato trattarsi di servizio di portierato notturno reso nell'interesse comune, e non dei soli condomini proprietari di autorimesse)". 
(Cassazione, sent. n. 5751 del 30 ottobre 1981, 
n. 962 del 18 febbraio 1986 e n. 5179 del 1992)


"Le spese di portierato vanno ripartite fra i condomini in base alla quota  millesimale di comproprietà, ove manchi una diversa convenzione. Ciò anche se alcune unità immobiliari sono costituite da negozi con accesso diretto dalla strada pubblica. A maggior ragione, il criterio esposto, suffragato dalla costante giurisprudenza di Cassazione (cfr. sent. n. 235311966, n. 262211968, n. 1585/1973), va applicato quando il regolamento di condominio prevede espressamente che le spese di cui trattasi vanno ripartite secondo la tabella millesimale di comproprietà". 
(App. Milano, sent. 24 novembre 1981)


"Se il regolamento di condominio prevede che i proprietari dei negozi sono esonerati dalle spese di portierato, e tale regolamento è predisposto dall'originario venditore ed allegato agli atti di acquisto dei condomini, non può l'assemblea deliberare a maggioranza di accollare una quota parte delle spese di cui trattasi ai menzionati condomini dei negozi". 
(Cassazione, sent. n. 5793 del 5 ottobre 1983)



"Il portiere ha l'obbligo della distribuzione di tutta la posta ordinaria, compresa quella consegnata da corrieri privati, con la sola eccezione delle lettere raccomandate ed assicurate".
(Cassazione, sent. n.4832 del 28 luglio 1986)


"Se il regolamento di condominio comprende le spese di portierato tra quelle da ripartirsi tra tutti i condomini in base alle quote millesimali, è irrilevante la minor utilità del servizio per le unità, come i negozi, site in posizione particolare". 
(Cassazione, sent. n. 5081 del 30 maggio 1990)


"La soppressione di un servizio comune (nella specie il portierato), se previsto nel regolamento condominiale, comporta una modificazione del regolamento stesso. Pertanto, la relativa delibera deve essere approvata con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio (art. 1136, comma secondo)". 
(Cass. 29-3-1995, n. 3708)


"La guardiania notturna integra un servizio che, se da un lato ha di mira l'incolumità personale degli inquilini, dall'altro garantisce indubbiamente anche una difesa ulteriore e più ampia del patrimonio comune contro indebite introduzioni nel perimetro condominiale. Pertanto, rispondendo essa non tanto all'interesse soggettivo di ciascun condomino, ma al diverso valore delle proprietà esclusive, il costo del servizio va necessariamente ragguagliato non ad un elemento personale, ma ad un elemento patrimoniale quale il valore della singola unità immobiliare."
(Corte app. civ. Napoli sez. II, 28 dicembre 1998)



PULITORE





"E' nulla la deliberazione assembleare che abbia imposto un contributo uguale per tutti i condomini da erogarsi a favore dell'assuntore della pulizia delle scale"...
(App. Firenze, sent. 7 marzo 1962)


"Il contratto di portierato ha per oggetto una prestazione di vigilanza e di custodia al servizio di stabili destinati ad uso esclusivo o prevalente di abitazione di più nuclei familiari. Dalle disposizioni legislative e dalle norme corporative vigenti è, infatti, considerato portiere solo colui che, oltre a svolgere le mansioni accessorie di cui alle consuetudini locali, presta la propria opera per la vigilanza, la custodia ed, eventualmente, la pulizia degli stabili, e non anche il lavoratore che, con rapporto continuativo, presta la propria opera per la pulizia dell'androne, delle scale e degli accessori, ed, eventualmente, anche per l'accensione e lo spegnimento della luce, per l'apertura e chiusura del portone, con esclusione del servizio di vigilanza e custodia. Pertanto, qualora il portiere sia sostituito con lavascale e sia stato in tal modo istituito un nuovo e diverso rapporto per la pulizia dell'androne, delle scale e degli altri luoghi comuni di passaggio dello stabile, il criterio di ripartizione delle spese relative tra i condomini non può più identificarsi con quello stabilito dal regolamento per le spese del ben diverso rapporto di portierato. E qualora nel regolamento di condominio manchi una esplicita disciplina per la predetta sostituzione, l'adozione di un nuovo criterio di ripartizione delle spese rispondente alla nuova situazione può fissarsi con deliberazione a maggioranza dei condomini, non risolvendosi nella menomazione di alcun loro diritto risultante dagli atti di acquisto o da altra convenzione. (Nella specie il giudice di merito aveva ritenuto ripartibili le spese per il lavascale a norma dell'art. 1124 cod. civ. che disciplina la manutenzione delle scale, giusta la delibera dell'assemblea condominiale, la quale - sostituito il servizio di portierato con quello di lavascale - aveva modificato la norma del regolamento secondo cui le spese di portierato dovevano essere divise in base al valore millesimale degli appartamenti".
(Cassazione, sent. n. 801 del 25 marzo 1970)

 


"La soppressione di un servizio comune (nella specie il portierato), se previsto nel regolamento condominiale, comporta una modificazione del regolamento stesso. Pertanto, la relativa delibera deve essere approvata con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metā del valore dell'edificio."
(Cass. 29.03.1995, n.3708)

 


"L'attivitā di custodia e di vigilanza č svolta dal portiere anche nell'interesse dei proprietari delle unitā immobiliari accessibili direttamente dalla strada mediante autonomo ingresso; pertanto, le spese del servizio di portierato vanno ripartite ai sensi dell'art. 1123 del Cod. Civ. in misura proporzionale al valore millesimale di ciascuno dei condomini."dovevano essere divise in base al valore millesimale degli appartamenti".
(Cassazione, sent. n. 12298 del 21 agosto 2003)