ASCENSORE

19/06/2010 14.03


"Non è ammissibile l'esonero dalle spese di ascensore per non uso, rinuncia all'uso o mancato uso, quando il regolamento di condominio preveda l'obbligatorietà della partecipazione alle spese in questione." 
(Cassazione, sent. n. 109 del 22 febbraio 1944)


"Il condomino proprietario di un appartamento al piano terreno è tenuto a concorrere alle spese di manutenzione straordinaria e conservazione dell'ascensore, in quanto, trattandosi di un impianto utile indivisibilmente a tutte le parti comuni dell'edificio, esso valorizza l'intero stabile e la sua esistenza reca beneficio anche ai condomini che non se ne servono. Viceversa, dato che non può fare alcun uso dell'ascensore, il condomino proprietario di un appartamento al piano terreno non è tenuto a concorrere alle spese di esercizio dell'ascensore." 
(Trib. Milano, sent. 30 maggio 1960)


"E' nulla la delibera di ripartire le spese di esercizio ascensore in base al valore millesimale delle proprietà"
(Trib. Milano, sent. 30 gennaio 1961)


"Per la ripartizione delle spese di ascensore, anche per quelle relative alla ricostruzione dell'impianto, va applicato l'art. 1124 cod. civ., con conseguente esonero dei condomini dei piano terreno."
(App. Bologna, sent. 25 maggio 1963)


"Nell'impianto dell'ascensore la ripartizione delle spese fra i partecipanti deve essere effettuata secondo il sistema del codice civile, con lo stesso criterio previsto dalla legge, (art. 1124) per la ricostruzione delle scale."
(Trib. Firenze, sent. 26 ottobre 1963)


"La sostituzione del vecchio (ma ancora funzionante) impianto di ascensore con altro nuovo, più consono alla signorilità del palazzo, costituisce innovazione in senso tecnico, soggetta al disposto degli artt. 1120 e 1121 cod. civ., che tuttavia non può ritenersi gravosa o voluttuaria, per cui resta escluso l'esonero dei dissenzienti." 
(Trib. Milano, sent. 21 maggio 1964)


"Le  spese necessarie per aggiornare l'impianto di ascensore secondo le prescrizioni dell'ENPI hanno natura di straordinaria manutenzione dell'impianto." 
(Trib. Milano, sent. 21 maggio 1964)


"E' legittimo ed applicabile un regolamento di condominio il quale preveda che la spesa di sostituzione della cabina dell'ascensore deve essere ripartita coi criteri dell'art. 1124 cod. civ."
(Trib. Milano, sent. 26 novembre 1964)


"L'impianto dell'apparecchiatura a gettoni in un ascensore non costituisce innovazione in quanto la gettoniera ha lo scopo di ripartire le spese dell'ascensore in proporzione all'uso."
(Trib, Roma, sent. n.363 del 18 gennaio 1965)


"L'approvazione della delibera per l'installazione di una gettoniera nel servizio ascensore, quando il condominio sia retto da regolamento contrattuale, che prevede l'uso libero dell'ascensore, necessita della unanimità dei consensi dei condomini."
(Trib. Roma sent. n. 2409 del 24 aprile 1965)



"Quando i rogiti di compravendita prevedono espressamente in quale misura ciascun condomino deve partecipare alle spese di ascensore, è illegittima la delibera assembleare che imponga un aumento di quota di partecipazione alle dette spese ad un determinato condomino, sul motivo che questi ha destinato la sua proprietà ad uso diverso dall'abitazione, ove tale uso diverso sia compatibile con le norme del regolamento." 
(Trib. Milano, sent. 27 giugno 1966)


"Occorre il consenso di tutti i condomini per modificare il criterio di ripartizione spese ascensore contenuto in un regolamento contrattuale di condominio-" 
(Cassazione, sent. n. 154 dei 22 gennaio 1968)


"La legge non pone differenza, ai fini della contribuzione alla spesa di impianto dell'ascensore, tra i condomini che hanno eseguito l'opera e quelli che successivamente dichiarano di aderire all'impianto stesso partecipando ai relativi vantaggi. In tal caso il condomino, acquistando vantaggi uguali a quelli che godono i condomini che hanno eseguito l'opera a loro spese, deve sopportare uguali oneri, e quindi non è lecito, in ordine a tali oneri, distinguere tra partecipanti nuovi e vecchi. Conseguentemente la quota di spese dei condomini non aderenti e rimasti estranei deve essere divisa fra coloro che partecipano ai vantaggi dell'opera stessa, e ciò importa che i condomini aderenti avranno il diritto di rivalersi poi della maggiore spesa sostenuta qualora altri condomini, rimasti estranei, richiedessero successivamente di usufruire dell'impianto pagando la loro quota di spesa."
(App. Napoli, sent. n. 1282 del 6 giugno 1968)


" E' nulla la delibera assembleare con la quale i condomini abbiano deciso che debbono concorrere alle spese anche i condomini proprietari di negozi e magazzini seminterrati, che non sono serviti dall'impianto."
(Trib. Milano, sent. 17 gennaio 1969)


"Circa la ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione, relative all'ascensore destinato all'uso comune in un edificio in condominio, va applicata, in mancanza di una specifica disposizione di legge che disciplini il caso, la regola posta dall'art. 1124 cod.civ. per le scale, eguale essendo la ratio tra l'ipotesi disciplinata da tale norma e quella riguardante l'ascensore. Tali spese vanno, ripartite per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo." 
(Cassazione, sent. n. 3514 del 25 ottobre 1969 e sent. n. 5479 del 16 maggio 1991)


 

"L'ascensore che sia stato installato ed a carico di una parte dei condomini, è proprietà di questi, ma è stabilita dall'art.1121, ultimo comma, la facoltà degli altri condomini di partecipare successivamente all'innovazione."

(Cassazione, sent. n. 331 del 18.11.1971)

 


"Non è nulla, ma è soltanto annullabile, una deliberazione che, riguardando la ripartizione delle spese di manutenzione e riparazione dell'ascensore, le attribuisca secondo un criterio diverso da quello sancito nel regolamento condominiale."
(Cassazione, sent. n.3558 del 25 ottobre 1975)


"La sostituzione di un ascensore in un edificio, dotato di tre gruppi scala-ascensore, deve essere deliberata con la maggioranza limitata ai condomini che abbiano la proprietà sulla parte di edificio servita dall'ascensore da sostituire."

(Cassazione, sent. n. 5188 del 4.09.79)

 

 

"Le spese che ineriscono al mantenimento e all'uso dell'ascensore - ossia della comodità - andranno ripartite proporzionalmente fra i condomini in ragione dei diversi piani cui lo stesso è posto al servizio mentre quelle che attengono all'impianto come tale, per modificazioni o migliorie, saranno sopportate fra i comproprietari in ragione dei rispettivi millesimi." 
(Trib. Bologna, sent. n. 357 del 27 febbraio 1986, Sez. V)
 


"La disciplina di cui agli artt. 1123 e 1125 cod. civ., sul riparto delle spese inerenti ai beni comuni, è suscettibile di deroga col patto negoziale e, quindi, anche col regolamento condominiale, ove abbia natura convenzionale, e sia di conseguenza vincolante nei confronti di tutti i partecipanti; pertanto, con riguardo alla ripartizione delle spese per la manutenzione degli ascensori, deve ritenersi valida ed operante la disposizione del suddetto regolamento, che preveda il concorso di tutti i condomini, inclusi quelli abitanti al piano terreno, in base ai millesimi delle rispettive proprietà." 
(Cassazione, sent. n. 6499 del 6 novembre 1986)


"Ai fini dell'esonero dei proprietari del piano terreno dalle spese di impianto di un ascensore, i medesimi debbono dimostrare che l'impianto non è per essi di alcuna utilità, ad esempio con l'esistenza di lastrici o soffitte o sottotetti di loro uso esclusivo o comuni."
(Trib. Milano, sent. 16 marzo 1989)


"La regola posta dall'art. 1124 cod. civ. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale (per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzione di piano, per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo) è applicabile per analogia, ricorrendo l'identica ratio, alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente; nell'ipotesi, invece, d'installazione ex novo dell'impianto dell'ascensore trova applicazione la disciplina dell'art. 1123 cod. civ. relativa alla ripartizione delle spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza ( proporzionalità al valore della proprietà di ciascun condomino )." 
(Cassazione, sent. n. 5479 del 16 maggio 1991)

(Cassazione, sent. n. 2833 del 25 marzo 1999)


"E' da ritenersi nulla la delibera adottata secondo la maggioranza prevista dall'art.2 della Legge n.13/1989 di installazione di un ascensore volto a favorire le esigenze di un condomino portatore di handicap, qualora ciò comporti un sensibile deprezzamento dell'unità immobiliare di altro condomino."
(App. Napoli 27 dicembre 1994)


"La regola posta dall'art. 1124 del Cod. civ. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione elle scale, è applicabile per analogia, ricorrendo l'identica ratio, alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente. Nell'ipotesi, invece, dell'installazione ex novo dell'impianto ascensore, trova applicazione la disciplina dell'art.1123 del Cod. civ. relativa alla ripartizione delle spese deliberate dalla maggioranza (proporzionalità al valore della proprietà di ciascun condomino)."

(Cassazione, sent. n. 2833 del 25 marzo 1999)

 


 

"L'installazione dell'ascensore in un edificio in condominio, che ne sia sprovvisto, può essere attuata, trattandosi di un servizio suscettibile di utilizzazione separata, anche a spese di taluni condomini soltanto, purché sia fatto salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi della innovazione, rimborsando, in quota parte, le spese di esecuzione dell'impianto e contribuendo nelle spese di manutenzione."

 (Cassazione, sent. n. 1529 del'11.02.2000)

 


"La regola posta dall'art.1124 del Cod. civ., relativamente alla ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale, è applicabile anche per l'ascensore, in mancanza di patti e condizioni diversi, ricorrendo l'identica <ratio>. Se l'ascensore è stato installato installato successivamente alla costruzione dell'edificio, con il consenso di tutti i condomini, l'impianto è proprietà comune e la ripartizione delle spese è in oggetto è regolata dall'art.1124 del Cod. civ. Il contributo finanziario relativo alla costruzione dell'impianto, in mancanza di un titolo di diverso contenuto, essendo l'ascensore proprietà comune in proporzione del valore della porzione di piano di proprietà esclusiva (articolo 118 del cod. civ.), deve essere proporzionale ai coefficienti millesimali di proprietà dell'impianto. Qualora il contributo finanziario apportato dai condomini nella costruzione dell'impianto dovesse essere di entità maggiore rispetto alla loro quota di comproprietà, detti singoli condomini potrebbero vantare un titolo di credito nei confronti del condominio."

(Cassazione, sent. n. 3264 del 17 febbraio 2005)

 


"Per l'approvazione della delibera che autorizza un condomino a realizzare, a proprie spese, un ascensore occorrono le maggioranze previste dall'articolo 1136, comma 5, del Cc, e non quelle, minori, previste dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, richiamati dall'articolo 2 della legge n.13 del 1989, in tema di superamento e di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, qualora il disabile non provi la sua qualità secondo le modalità, imprescindibili, stabilite dall'articolo 4 della legge 5/02/1992 n.104, ovvero tramite l'accertamento delle apposite commissioni ivi previste. (Nella specie, per contro, il condomino si era limitato a produrre documentazione medica, contestata dalla controparte, circa il proprio stato di salute).


Realizzazione ascensore senza autorizzazione del condominio

L'installazione di un ascensore in un cavedio condominiale, autorizzato dal Comune, che  ha chiarito che lo stesso può essere realizzato anche senza il previo consenso dell'assemblea, in quanto finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche, è un intervento di manutenzione straordinaria, finalizzato alla eliminazione di barriere architettoniche, e può dunque usufruire della detrazione d'imposta del 36% anche se effettuato a proprie spese da un singolo condomino e senza l'autorizzazione dell'assemblea. Detrazione, peraltro,   limitata alla quota parte di spesa imputabile al condomino sulla base della tabella di ripartizione millesimale, anche se, come detto, lo stesso condomino sostiene la spesa per intero. E' questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 264/E del 25/06/2008.

 


Il Tar del Lazio, con sentenza n. 5413 del 1 aprile 2010, ha annullato il D.M. 23 luglio 2009 n. 108 relativo alla sicurezza degli ascensori. e quindi i proprietari d’impianti d’ascensore installati prima del 30 giugno 1999 non debbono più adeguarsi alle norme tecniche UNI – EN 81/80.