INSEGNE, VASI, ZERBINI E TARGHE
04/07/2008 15.36
"La bottega è diversa dal
negozio in quanto in essa si può svolgere un'attività
artigiana"
"E' vietato apporre insegne luminose
alle finestre se il regolamento vieta « di tenere appeso alle
finestre qualsiasi oggetto ».. "
"Qualora nel regolamento sia stabilito
l'obbligo di sistemare le botteghe esterne in modo decoroso, ed altresì
sia vietata « qualunque variazione o modificazione esterna dell'edificio
», è ugualmente consentito apporre targhe e insegne sulla
facciata del palazzo."
"I condomini nell'ambito della propria
autonomia negoziale, possono sottoporre a limitazioni l'esercizio dei poteri
e delle facoltà che normalmente caratterizzano il contenuto diritto
di proprietà dei singoli sulle cose comuni, trattandosi di materia
disponibile. Ad esempio, con una
clausola contrattuale, i condomini
possono vietare l'apposizione di targhe ed insegne o subordinarla al consenso
dell'amministratore o dell'assemblea."
"E' lecita la norma del regolamento,
che impone l'obbligo di chiedere il consenso dell'assemblea per l'apposizione
di insegne sui muri perimetrali dell'edificio, perché attiene
all'uso ed al godimento della cosa comune."
"Il condomino ha il diritto di collocare nei pianerottoli delle scale (ed in generale, anche sulle rampe) zerbini, tappeti, piante ed oggetti ornamentali; tale diritto trova il limite invalicabile nella necessità che le suddette suppellettili non incrementino la rischiosità e la difficoltà d'uso delle scale." (Cassazione, sent. n. 3376 del 6/05/1988)
"Il conduttore di un immobile in
condominio non può trovarsi nei con- fronti del condominio, in posizione
diversa da quella del suo locatore. Pertanto, anche il conduttore deve
rispettare la norma del regolamento condominiale (di tipo contrattuale)
che vieta di porre insegne esterne."
" In tema di condominio di edifici, i partecipanti con
voto unanime possono sottoporre a limitazioni, nell'ambito dell'autonomia
negoziale, l'esercizio dei poteri e delle facoltà che normalmente
caratterizzano il contenuto del diritto di proprietà sulle cose
comuni, vertendosi in materia disponibile, con la conseguenza che con regolamento
contrattuale possono vietare l'apposizione di insegne, targhe e simili
sui muri perimetrali comuni, ovvero subordinarla al consenso dell'amministratore."
" Il regolamento di condominio,
a norma dell'art.. 1138 del Codice civ. comma primo, che espressamente
richiama il decoro architettonico quale bene da tutelare nel regolamento,
può contenere norme su tale argomento, anche quando non abbia
natura contrattuale. Tali norme possono anche incidere sulla sfera del
dominio personale esclusivo dei singoli partecipanti, nei limiti in cui
ciò si riveli necessario in funzione della salvaguardia del decoro
architettonico, il regolamento può vietare interventi che modifichino
le proprietà esclusive in modo che, riflettendosi sulle
strutture comuni, siano passibili di comportare pregiudizio per il decoro
architettonico. Nella specie della controversia, si trattava di nuovi
serramenti per finestre, messi in opera da un condomino, con rilevante
effetto sulla facciata del fabbricato"
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