INSEGNE, VASI, ZERBINI

E TARGHE
 

04/07/2008 15.36


"La bottega è diversa dal negozio in quanto in essa si può svolgere  un'attività artigiana" 
(Trib. Roma  sent. n. 4431 del 25/05/1955)


"E' vietato apporre insegne luminose alle finestre se il regolamento vieta  « di tenere appeso alle finestre qualsiasi oggetto ».. " 
(Trib. Roma 16-05-1973)


"Qualora nel regolamento sia stabilito l'obbligo di sistemare le botteghe esterne in modo decoroso, ed altresì sia vietata « qualunque variazione o modificazione esterna dell'edificio », è ugualmente consentito apporre targhe e insegne sulla facciata del palazzo." 
(Trib. Roma, sent. n. 1480 del 3/04/1974)


"I condomini nell'ambito della propria autonomia negoziale, possono sottoporre a limitazioni l'esercizio dei poteri e delle facoltà che normalmente caratterizzano il contenuto diritto di proprietà dei singoli sulle cose comuni, trattandosi di materia disponibile. Ad esempio, con una clausola contrattuale, i condomini possono vietare l'apposizione di targhe ed insegne o subordinarla al consenso dell'amministratore o dell'assemblea." 
(Cassazione, sent. n.4047 del  6/12/1974)


"E' lecita la norma del regolamento, che impone l'obbligo di chiedere il consenso dell'assemblea per l'apposizione di insegne sui muri perimetrali dell'edificio, perché attiene all'uso ed al godimento della cosa comune." 
(Cassazione,  sent. n. 2904 del 22/07/1976)


"Il condomino ha il diritto di collocare nei pianerottoli delle scale (ed in generale, anche sulle rampe) zerbini, tappeti, piante ed oggetti ornamentali; tale diritto trova il limite invalicabile nella necessità che le suddette suppellettili non incrementino la rischiosità e la difficoltà d'uso delle scale."

(Cassazione,  sent. n. 3376 del 6/05/1988)

 


"Il conduttore di un immobile in condominio non può trovarsi nei con- fronti del condominio, in posizione diversa da quella del suo locatore. Pertanto, anche il conduttore deve rispettare la norma del regolamento condominiale (di tipo contrattuale) che vieta di porre insegne  esterne."
(Cassazione, sent. n. 5189 del 21/09/1988)


" In tema di condominio di edifici, i partecipanti con voto unanime possono sottoporre a limitazioni, nell'ambito dell'autonomia negoziale, l'esercizio dei poteri e delle facoltà che normalmente caratterizzano il contenuto del diritto di proprietà sulle cose comuni, vertendosi in materia disponibile, con la conseguenza che con regolamento contrattuale possono vietare l'apposizione di insegne, targhe e simili sui muri perimetrali comuni, ovvero subordinarla al consenso dell'amministratore."
(Cass. 3 settembre 1993,  sent. n. 9311)


" Il regolamento di condominio, a norma dell'art.. 1138 del Codice civ. comma primo, che espressamente richiama il decoro architettonico quale bene da tutelare nel regolamento, può contenere  norme su tale argomento, anche quando non abbia natura contrattuale. Tali norme possono anche incidere sulla sfera del dominio personale esclusivo dei singoli partecipanti, nei limiti in cui ciò si riveli necessario in funzione della salvaguardia del decoro architettonico, il regolamento può vietare interventi che modifichino le proprietà esclusive in modo che, riflettendosi sulle  strutture comuni, siano passibili di comportare pregiudizio per il decoro architettonico.  Nella specie della controversia, si trattava di nuovi serramenti per finestre, messi in opera da un condomino, con rilevante effetto sulla facciata del fabbricato"
(Cass. 3 settembre 1998, sent. n. 8371)