INNOVAZIONI
 
 


 "Il condomino che non voglia partecipare alle spese per un'innovazione gravosa o voluttuaria deve manifestare il suo dissenso in assemblea o con la tempestiva impugnazione della deliberazione" 
(Cassazione, sent. n. 1215 del 17/04/1969)


"Dal concetto di mere modificazioni rientranti nel normale godimento della cosa comune, ai sensi dell'art. 1102, prima parte, cod. civ., esulano quelle modifica- zioni materiali che, invece, incidono sulla cosa stessa, nel senso di limitarne l'uso, sia pure per regolarlo, le quali, quindi, costituendo innovazioni, sono consentite solo in quanto disposte dall'assemblea dei condomini con la maggioranza qualifi- cata richiesta dall'art. 1120 cod. civ."
(Cassazione, sent. n. 1804 del 22/05/1969)


"Non è innovazione la sostituzione di ascensori usurati ed inagibili con altri nuovi" 
(Cassazione, sent. n. 4646 del 16/07/1981)


"Chi, non avendo partecipato in origine, desidera partecipare in seguito ai vantag- gi di una innovazione deve pagare agli aventi diritto il valore della sua quota, ag- giornato in base alla perdita di valore della moneta ed eventualmente corretto, in base ad indagine tecnica, nel caso di degrado attuale dell'innovazione stessa" 
(Trib. Genova, sent. 21/05/1984)


"Le modificazioni della cosa comune o di sue parti (muri perimetrali, cortili ecc.), eseguite dal singolo condomino ai fini di un suo uso particolare, diretto ad un migliore e più intenso godimento della cosa medesima, costituiscono una consentita esplicazione del diritto di comproprietà ex art. 1102 cod. civ. , ove non implichino alterazioni della consistenza e della destinazione del bene e non pregiudichino i diritti di uso e godimento degli altri condomini. Diversamente, si risolvono in una innovazione vietata ai sensi dell'art.1120 stesso codice, e nel caso di costruzione, nel cortile comune, di una autoclave per il servizio di una singola unità abitativa - seppure consentita con deliberazione della assemblea dei condomini a norma del quinto comma dell'art.1136 - comporta sottrazione di una parte del suolo comune alla sua naturale destinazione ed all'uso e godimento degli altri condomini."
(Cassazione, sez. II sent. n. 1911 del 23/02/1987)


"L'eventuale gravosità di una innovazione va riferita alle condizioni ed importan- za dell'edificio, ma non può essere riferita alle condizioni economiche dei singoli condomini"
(Trib. Milano, sent. 4/05/1989)


"E' da ritenersi legittima la delibera adottata senza la maggioranza prevista dall'art.1136, quinto comma cod. civ. relativa alls trasformazione dell'exlocale caldaia in immondezzaio non rappresentando un'innovazione l'utilizzazione di uno spazio rimasto libero e senza precisa destinazione, per un uso utile al condominio."
(Trib. Milano, 3 gennaio 1991)


"L'installazione di un'autoclave non costituisce innovazione non importando alcuna modifica materiale della forma e della sostanza di una parte comune dell'edificio"(C.c. art.1120)
(Trib. di Napoli Sez. X 15/07/92 n. 9040)
 



"In tema di condominio di edifici, l'art. 1121 cod. civ. riconosce ai condomini dissenzienti (e ai loro eredi e aventi causa), in caso di innovazioni gravose o vo- luttuarie, il diritto potestativo di partecipare successivamente ai vantaggi delle in- novazioni stesse, contribuendo pro quota nelle spese di esecuzione e di manuten- zione dell'opera ragguagliate al valore attuale della moneta, onde evitare arricchi- menti in danno dei condomini che hanno assunto l'iniziativa dell'opera. (Fattispecie riguardante un impianto di ascensore installato nell'edifício condomi- niale non all'atto della sua costruzione, ma successivamente per iniziativa e a spe- se di parte dei condomini."
(Cassazione, sent. n. 8746 del 18/08/1993)


"La distinzione tra modifica ed innovazione si ricollega all'entità ed alla qualità dell'incidenza della nuova opera, nel senso che per innovazione in senso tecnico-giuridico deve intendersi non qualsiasi mutamento della cosa comune ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lasciano immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto."
(Cassazione, sent. n.11936 del 23/10/1999)