INNOVAZIONI
"Il condomino che non voglia partecipare alle spese
per un'innovazione gravosa o voluttuaria deve manifestare il suo dissenso
in assemblea o con la tempestiva impugnazione della deliberazione"
"Dal concetto di mere modificazioni rientranti nel normale
godimento della cosa comune, ai sensi dell'art. 1102, prima parte, cod.
civ., esulano quelle modifica- zioni materiali che, invece, incidono sulla
cosa stessa, nel senso di limitarne l'uso, sia pure per regolarlo, le quali,
quindi, costituendo innovazioni, sono consentite solo in quanto disposte
dall'assemblea dei condomini con la maggioranza qualifi- cata richiesta
dall'art. 1120 cod. civ."
"Non è innovazione la sostituzione di ascensori
usurati ed inagibili con altri nuovi"
"Chi, non avendo partecipato in origine, desidera partecipare
in seguito ai vantag- gi di una innovazione deve pagare agli aventi diritto
il valore della sua quota, ag- giornato in base alla perdita di valore
della moneta ed eventualmente corretto, in base ad indagine tecnica, nel
caso di degrado attuale dell'innovazione stessa"
"Le modificazioni della cosa comune o di sue parti (muri
perimetrali, cortili ecc.), eseguite dal singolo condomino ai fini di un
suo uso particolare, diretto ad un migliore e più intenso godimento
della cosa medesima, costituiscono una consentita esplicazione del diritto
di comproprietà ex art. 1102 cod. civ. , ove non implichino alterazioni
della consistenza e della destinazione del bene e non pregiudichino i diritti
di uso e godimento degli altri condomini. Diversamente, si risolvono in
una innovazione vietata ai sensi dell'art.1120 stesso codice, e nel caso
di costruzione, nel cortile comune, di una autoclave per il servizio di
una singola unità abitativa - seppure consentita con deliberazione
della assemblea dei condomini a norma del quinto comma dell'art.1136 -
comporta sottrazione di una parte del suolo comune alla sua naturale destinazione
ed all'uso e godimento degli altri condomini."
"L'eventuale gravosità di una innovazione va riferita
alle condizioni ed importan- za dell'edificio, ma non può essere
riferita alle condizioni economiche dei singoli condomini"
"E' da ritenersi legittima la delibera adottata senza
la maggioranza prevista dall'art.1136, quinto comma cod. civ. relativa
alls trasformazione dell'exlocale caldaia in immondezzaio non rappresentando
un'innovazione l'utilizzazione di uno spazio rimasto libero e senza precisa
destinazione, per un uso utile al condominio."
"L'installazione di un'autoclave non costituisce innovazione
non importando alcuna modifica materiale della forma e della sostanza di
una parte comune dell'edificio"(C.c. art.1120)
"In tema di condominio di edifici, l'art. 1121 cod. civ. riconosce ai condomini dissenzienti (e ai loro eredi e aventi causa), in caso di innovazioni gravose o vo- luttuarie, il diritto potestativo di partecipare successivamente ai vantaggi delle in- novazioni stesse, contribuendo pro quota nelle spese di esecuzione e di manuten- zione dell'opera ragguagliate al valore attuale della moneta, onde evitare arricchi- menti in danno dei condomini che hanno assunto l'iniziativa dell'opera. (Fattispecie riguardante un impianto di ascensore installato nell'edifício condomi- niale non all'atto della sua costruzione, ma successivamente per iniziativa e a spe- se di parte dei condomini." (Cassazione, sent. n. 8746 del 18/08/1993)
"La distinzione tra modifica ed innovazione si ricollega
all'entità ed alla qualità dell'incidenza della nuova opera,
nel senso che per innovazione in senso tecnico-giuridico deve intendersi
non qualsiasi mutamento della cosa comune ma solamente quella modificazione
materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione
originaria, mentre le modificazioni che mirano a potenziare o a rendere
più comodo il godimento della cosa comune e ne lasciano immutate
la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti
interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto."
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