"Chiunque abiti nell'edificio condominiale ha il diritto
di compiere tutte le opera- zioni necessarie per la messa in opera della
propria antenna televisiva compreso il diritto di accedere attraverso l'appartamento
di un altro condomino"
"E' legittima l'approvazione, con la maggioranza semplice
dell'assemblea, del piano di riparto spesa riparazione antenna TV comune
in parti uguali fra i con- domini, anzichè in proporzione al valore
millesimale delle singole proprietà, trat- tandosi di spesa destinata
a servire in parti uguali i condomini"
"La norma dell'art.232, 2° comma, del
D.P.R.29-3-1976, n. 156 conferisce al singolo condomino il diritto, di
natura personale, di installare antenne sul terraz- zo condominiale anche
per la ricezione di trasmissioni private, senza aver alcun obbligo di corrispondere
al condominio alcuna indennità"
"L'installazione di antenne televisive centralizzate è
un'innovazione da approvarsi a norma dell'art. 1136 c.c., 5° comma
"
"La spesa per l'antenna televisiva centralizzata non può
essere considerata gravosa e voluttuaria"
"Il combinato disposto dell'art.1 e dell'art. 397 della
Legge 6.05.1940, n.554, in relazione all'art.232 - del D.P.R. 29.03.1973,
n. 156, relativo al diritto all'installazione sulle parti comuni di antenne
ricetrasmittenti, non è estensibile all'installazione di antenne
trasmittenti di stazioni radiofoniche commerciali."
"Il diritto riconosciuto dal D.P.R.29-3-1973, n.156 all'installazione
dell'antenna televisiva, anche contro la volontà del condomino proprietario
del terrazzo di copertura, non è reale ma personale ed ha
natura di diritto potestativo (cioè ha la natura di diritto soggettivo)
"E' ritenuta lecita l'installazione di antenna televisiva
trasmittente, sul balcone di un appartamento, non diversa per forma dalle
comuni antenne riceventi"
"'L'art. 1 della legge 6-5-1940, n. 554 configura, a favore
del titolare dell'utenza telefonica o televisiva, un vero e proprio diritto
soggettivo perfetto. Ma le instal- lazioni non devono in alcun modo impedire
il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né
arrecare danni alla proprietà medesima. Le installazioni devono
essere eseguite in conformità alle norme di cui all'art. 78 del
R.D. 28-12-1983, n. 2295"
"I condomini ed i coabitanti di un fabbricato non hanno
la facoltà di opporsi all'installazione di antenne ricetrasmittenti,
da parte di un abitante del palazzo o condomino, nei limiti in cui ciò
non comporti una menomazione dei loro diritti e della loro possibilità
di procedere ad un'analoga installazione"
"Il diritto primario alla libera ricezione del pensiero
altrui, attraverso l'installazio- ne di antenne televisive, sussiste anche
per le antenne da radioamatore. Di con- seguenza, un abitante di un edificio
in condominio, munito della prescritta auto- rizzazione amministrativa,
ha la facoltà di installare un'antenna ricetrasmittente su porzione
di proprietà altrui, o condominiale, purché ciò non
comporti un'ap- prezzabile menomazione dei diritti altrui e della possibilità
di procedere ad analo- ghe installazioni da parte degli altri"
"Costituisce innovazione la delibera assembleare di sostituire
le antenne televisi- ve singole con un'unica antenna comune, che deve considerarsi
impianto non necessario e voluttuario negli edifici non particolarmente
signorili"
"E' nulla la delibera condominiale che, stante la preesistenza
di un impianto cen- tralizzato, vieti ad un condomino l'installazione di
un'antenna televisiva autono- ma, purché ciò non diminuisca
l'uso della terrazza da parte degli altri condomini o arrechi altro pregiudizio.
Trattandosi di un caso di nullità di una delibera, il ri- corso
contro di essa può essere presentato oltre il termine di decadenza
di trenta giorni (all'art. 1137 c.c.) anche se il condomino non abbia manifestamente
dichiarato la propria opposizione in assemblea, limitandosi a non esprimere
voto favorevole"
"I proprietari dell'edificio non possono opporsi all'installazione
esterna di anten- ne, da parte degli abitanti dello stesso stabile, per
il funzionamento di apparecchi radiofonici e radiotelevisivi (articoli
1 e 3 della legge 6-5-1940, n. 554 ed art.231 del D.P.R. 29-3-1973, n.
156). Il titolare dell'utenza radiotelevisiva ha il diritto all'installazione
dell'antenna sulla terrazza dell'edificio, ma il proprietario ha la facoltà
del libero uso dell'antenna, secondo la sua destinazione, ancorché
tale uso comporti la rimozione od il diverso collocamento dell'antenna,
che resta a carico del suo utente, all'uopo preavvertito"
"Il proprietario di una terrazza, che abbia eseguito in
essa dei lavori che abbiano comportato la rimozione delle antenne radiotelevisive,
non può essere condan- nato al ripristino dello stato preesistente,
posto che spetta agli utenti delle anten- ne provvedere, a loro causa e
spese, alla rimozione ed al diverso collocamento delle antenne"
" La questione circa la legittimità dell'installazione
di cavi elettrici nei muri con- , dominiali, delle centraline elettroniche
e delle antenne televisive sui tetti o sulle terrazze comuni, in quanto
tale utilizzazione sarebbe vietata dal regolamento condominiale o da una
deliberazione condominiale ovvero perchè tale uso non sarebbe compatibile
con la facoltà concorrente degli altri condomini sulla stessa parte
comune, appartiene alla competenza per materia del Giudice di Pace perchè
la controversia non riguarda il diritto di esercitare tale facoltà
o il diritto di comproprietà bensì il limite quantitativo
e qualitativo dell'uso dei beni comuni"
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