IMPIANTO TV 
 


"Chiunque abiti nell'edificio condominiale ha il diritto di compiere tutte le opera- zioni necessarie per la messa in opera della propria antenna televisiva compreso il diritto di accedere attraverso l'appartamento di un altro condomino" 
(Trib. Roma 8-10-1964)


"E' legittima l'approvazione, con la maggioranza semplice dell'assemblea, del piano di riparto spesa riparazione antenna TV comune in parti uguali fra i con- domini, anzichè in proporzione al valore millesimale delle singole proprietà, trat- tandosi di spesa destinata a servire in parti uguali i condomini"
(Cass. n.2916 del 2 agosto 1969)


"La norma dell'art.232,  2° comma, del  D.P.R.29-3-1976, n. 156 conferisce al singolo condomino il diritto, di natura personale, di installare antenne sul terraz- zo condominiale anche per la ricezione di trasmissioni private, senza aver alcun obbligo di corrispondere al condominio alcuna indennità"
(Pret. Roma 15-11-1976)


"L'installazione di antenne televisive centralizzate è un'innovazione da approvarsi a norma dell'art. 1136 c.c., 5° comma "
(Trib. Napoli 7-2-1979)


"La spesa per l'antenna televisiva centralizzata non può essere considerata gravosa e voluttuaria"
(Pretura Roma 13-02-1979)
 


"Il combinato disposto dell'art.1 e dell'art. 397 della Legge 6.05.1940, n.554, in relazione all'art.232 - del D.P.R. 29.03.1973, n. 156, relativo al diritto all'installazione sulle parti comuni di antenne ricetrasmittenti, non è estensibile all'installazione di antenne trasmittenti di stazioni radiofoniche commerciali."
Trib. Roma 4-03-1980, n. 2181)


"Il diritto riconosciuto dal D.P.R.29-3-1973, n.156 all'installazione dell'antenna televisiva, anche contro la volontà del condomino proprietario del terrazzo di copertura, non è reale  ma personale ed ha natura di diritto potestativo (cioè ha la natura di diritto soggettivo)
(Pret. Sorrento 20-4-1979)


"E' ritenuta lecita l'installazione di antenna televisiva trasmittente, sul balcone di un appartamento, non diversa per forma dalle comuni antenne riceventi"
(Trib. Roma 27-10-1980)


"'L'art. 1 della legge 6-5-1940, n. 554 configura, a favore del titolare dell'utenza telefonica o televisiva, un vero e proprio diritto soggettivo perfetto. Ma le instal- lazioni non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima. Le installazioni devono essere eseguite in conformità alle norme di cui all'art. 78 del R.D. 28-12-1983, n. 2295" 
(Cass. 30-11-1980)


"I condomini ed i coabitanti di un fabbricato non hanno la facoltà di opporsi all'installazione di antenne ricetrasmittenti, da parte di un abitante del palazzo o condomino, nei limiti in cui ciò non comporti una menomazione dei loro diritti e della loro possibilità di procedere ad un'analoga installazione" 
(Cass. 16-12-1983, n. 7418)


"Il diritto primario alla libera ricezione del pensiero altrui, attraverso l'installazio- ne di antenne televisive, sussiste anche per le antenne da radioamatore. Di con- seguenza, un abitante di un edificio in condominio, munito della prescritta auto- rizzazione amministrativa, ha la facoltà di installare un'antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà altrui, o condominiale, purché ciò non comporti un'ap- prezzabile menomazione dei diritti altrui e della possibilità di procedere ad analo- ghe installazioni da parte degli altri" 
(Cass. 16-12-1983, n. 7418)


"Costituisce innovazione la delibera assembleare di sostituire le antenne televisi- ve singole con un'unica antenna comune, che deve considerarsi impianto non necessario e voluttuario negli edifici non particolarmente signorili"
(App. Genova 12/05/1984)


"E' nulla la delibera condominiale che, stante la preesistenza di un impianto cen- tralizzato, vieti ad un condomino l'installazione di un'antenna televisiva autono- ma, purché ciò non diminuisca l'uso della terrazza da parte degli altri condomini o arrechi altro pregiudizio. Trattandosi di un caso di nullità di una delibera, il ri- corso contro di essa può essere presentato oltre il termine di decadenza di trenta giorni (all'art. 1137 c.c.) anche se il condomino non abbia manifestamente dichiarato la propria opposizione in assemblea, limitandosi a non esprimere voto favorevole" 
(Cass. 6-11-1985, n. 5399)


"I proprietari dell'edificio non possono opporsi all'installazione esterna di anten- ne, da parte degli abitanti dello stesso stabile, per il funzionamento di apparecchi radiofonici e radiotelevisivi (articoli 1 e 3 della legge 6-5-1940, n. 554 ed art.231 del D.P.R. 29-3-1973, n. 156). Il titolare dell'utenza radiotelevisiva ha il diritto all'installazione dell'antenna sulla terrazza dell'edificio, ma il proprietario ha la facoltà del libero uso dell'antenna, secondo la sua destinazione, ancorché tale uso comporti la rimozione od il diverso collocamento dell'antenna, che resta a carico del suo utente, all'uopo preavvertito" 
(Cass. 24-3-1994, n. 2862)


"Il proprietario di una terrazza, che abbia eseguito in essa dei lavori che abbiano comportato la rimozione delle antenne radiotelevisive, non può essere condan- nato al ripristino dello stato preesistente, posto che spetta agli utenti delle anten- ne provvedere, a loro causa e spese, alla rimozione ed al diverso collocamento delle antenne" 
(Cass. 24-3-1994, n. 2862)


" La questione circa la legittimità dell'installazione di cavi elettrici nei muri con- , dominiali, delle centraline elettroniche e delle antenne televisive sui tetti o sulle terrazze comuni, in quanto tale utilizzazione sarebbe vietata dal regolamento condominiale o da una deliberazione condominiale ovvero perchè tale uso non sarebbe compatibile con la facoltà concorrente degli altri condomini sulla stessa parte comune, appartiene alla competenza per materia del Giudice di Pace perchè la controversia non riguarda il diritto di esercitare tale facoltà o il diritto di comproprietà bensì il limite quantitativo e qualitativo dell'uso dei beni comuni"
(Cass. 19-11-2001, n. 14527)