GIARDINI


"Nella determinazione del valore delle proprietà esclusive di ciascun condonino, ai fini della ripartizione delle spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell'edificio in condominio, non va tenuto conto del giardino, che ad uno dei condomini esclusivamente appartenga, in quanto costituente un'entità ben diversa e distinta dal fabbricato a cui è adiacente"
(Cassazione, sent. n. 1615 del 18/09/1948).


"Alle spese di potatura degli alberi, che insistono su suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino sono tenuti, tuttavia, a contribuire tutti i condomini allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell'intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso" 
(Cassazione, sent.N.3666 18/04/1994)