GIARDINI
"Nella determinazione del valore delle proprietà
esclusive di ciascun condonino, ai fini della ripartizione delle spese
per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell'edificio in
condominio, non va tenuto conto del giardino, che ad uno dei condomini
esclusivamente appartenga, in quanto costituente un'entità ben diversa
e distinta dal fabbricato a cui è adiacente"
"Alle spese di potatura degli alberi, che insistono su
suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino sono tenuti,
tuttavia, a contribuire tutti i condomini allorché si tratti di
piante funzionali al decoro dell'intero edificio e la potatura stessa avvenga
per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso"
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