FONDAZIONI
Le spese per opere dirette a rafforzare i muri maestri, o a sottrarli all'azione delle acque provenienti dal sottosuolo, o a impermeabiliz- zare i muri perimetrali e simili, sono a carico di tutti i condomini, in proporzione alla quota millesimale di comproprietà di ciascuno, inte- ressando quel bene comune che è la stabilità dell'edificio. Ai fini del riparto delle spese non ha alcun rilievo che uno dei condomini, per la vicinanza della sua proprietà a tali opere, ne riceva maggior vantag- gio. Tali principi, affermati in una antica sentenza della Cassazione (n. 2088 del 30 maggio 1931) sono tuttora validi, e derivano dal combinato disposto degli artt. 1117 e 1123, 1° comma, c.c. attuale. Ovviamente, se il condominio è composto di più edifici o corpi di fabbrica, parteciperanno alla spesa solo i condomini dell'edificio o corpo di fabbrica interessato ai lavori.
"Le spese di riparazione e conservazione delle sottofondazioni
di un edificio condominiale vanno addebitate a tutti i condomini in propor-
zione alle quote millesimali di comproprietà di ciascuno, non essendo
rilevante la circostanza che il cedimento e le lesioni riguardino in di-
versa misura alcune parti dell'cdificio"
" Poiché l'edificio condominiale comprende l'intero
manufatto che va dalle fondamenta al tetto e quindi anche i vani scantinati
compresi tra le fondamenta stesse, il suolo su cui sorge l'edificio, oggetto
di proprietà comune ai sensi dell'art.1117 c.c., è non la
superficie, a livello di campagna, che viene scavata per la posa delle
fondamenta, bensì quella porzione del terreno sulla quale viene
a poggiare l'intero edificio, e, immediatamente, la parte infima dello
stesso. Ne conse- gue che il "vespaio", consistente in riempimento calcareo
a nido d'ape in terra di riporto, sottostante al pavimeno del piano terra,
che viene appoggiato, non rientra nell'ambito del suolo comune a norma
dell'art.1117 c.c. bensì costituisce un manufatto ben distinto dalle
fondazioni ed al servizio esclusivo della unità immobiliare al piano
terreno e poggiante sul suolo comune."
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