FOGNATURE


Le fognature ( e gli impianti di  adduzione e di scarico delle acque ) sono di proprietà comune (salvo quanto disposto dal regolamento condominiale)  fino  al  punto in cui  si diramano per servire le utenze dei singoli condomini.
A partire dalla  diramazione  divengono  di proprietà  dei predetti singoli condomini serviti. Il modo della ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria segue quindi lo stesso criterio. Le  spese  verranno ripartite tra i condomini proprietari dei tratti di fognatura cui si riferiscono  suddividendole  tra  loro  in  proporzione dei millesimi di proprietà.