Le fognature ( e gli impianti
di adduzione e di scarico delle acque ) sono di proprietà
comune (salvo quanto disposto dal regolamento
condominiale) fino
al punto in cui si diramano per servire le utenze dei singoli
condomini.
A partire dalla diramazione divengono di proprietà dei predetti singoli condomini serviti. Il modo della ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria segue quindi lo stesso criterio. Le spese verranno ripartite tra i condomini proprietari dei tratti di fognatura cui si riferiscono suddividendole tra loro in proporzione dei millesimi di proprietà. |