FACCIATE E MURI MAESTRI
" I lavori di restauro, per loro natura e come tali, non
implicano e non importano modifiche innovative, ma semplice ripristino
del miglior uso della cosa deteriorata- si col decorso del tempo. Non è
pertanto ammissibile l'esonero dei dissenzienti dalla spesa. La spesa per
i detti lavori va ripartita fra tutti i condomini, in base al primo comma
art. 1123 cod. civ., in misura proporzionale al valore della proprietà
di ciascuno (cioè secondo le quote millesimali), mentre per adottare
un qualsiasi altro criterio di ripartizione della spesa occorre l'apposita
convenzione, che trovi consenzienti tutti i condomini, fattasalva dal disposto
del terzo comma art. 1123 cod. civ. ( Nella specie è stata ritenuta
illegittima la ripartizione della spesa, decisa a maggioranza, in proporzione
alla superficie di facciata corrispondente alla proprie- tà esclusiva
di ciascun condomino ) "
" Può considerarsi innovazione gravosa, con conseguente
esonero dei dissenzienti dalla spesa, il rivestimento con zoccolo di marmo
della facciata, - ancorché l'opera sia ingiunta dal Comune- , quando
detta ingiunzione può essere soddisfatta con un'opera di verniciatura,
di costo molto inferiore a quello deciso dall'assemblea. "
" La preesistenza di una regolare tabella allegata al
regolamento di condominio, con la quale siano ripartiti in millesimi i
valori dei piani o delle porzioni di piano appartenenti a singoli condomini,
non è requisito di validità delle deliberazioni condominiali,
in quanto il criterio di identificazione della quota di partecipazione
al condominio, costituito dal rapporto tra il valore della proprietà
singola ed il valore dell'intero edificio, esiste prima e indipendentemente
dalla formazione della tabella e consente sempre di valutare (se occorre,
anche a posteriori) se i quorum richie- sti per la validità
dell'assemblea e delle relative deliberazioni siano stati raggiunti. La
facciata di prospetto di un edificio - abbia o meno valore architettonico
o decorativo - rientra nella categoria dei muri maestri, dei quali è
cenno espresso
"Anche se il condominio è costituito da una pluralità
di corpi di fabbrica, le spese di ripartizione del rifacimento facciata
di uno di tali corpi vanno ripartite fra tutti i condomini se il corpo
di fabbrica interessato dalle opere comprende parti comuni utilizzate da
tutti i condomini"
" Non è illegittima la delibera di assemblea che
pone a carico di tutti i condomini, con ripartizione in base alle rispettive
quote millesimali di comproprietà, le spese di tinteggiatura e manutenzione
della facciata anche per le parti a vista dei balconi e delle terrazze
di proprietà esclusiva."
" Ove il regolamento di condominio disponga nel senso
che le spese relative alla facciata siano ripartite fra tutti i condomini
in base alle rispettive quote millesimali, debbono partecipare alla spesa
anche i condomini proprietari di box ubicati in un corpo di fabbrica separato
da quello principale."
"Il criterio di ripartizione delle spese di cui all'art.
1123 cod. civ., con riguardo all'ipotesi di cui al comma 2, può
trovare applicazione in concrete circostanze, con riguardo a qualunque
parte comune dell'edificio e quindi anche alla facciata, in guisa che i
condomini siano obbligati a contribuire alle spese di manutenzione e riparazione
non in base ai valori millesimali, ma in ragione dell'utilità che
la cosa comune sia obiettivamente destinata ad arrecare a ciascuna delle
proprietà esclu- sive, laddove la spesa potrebbe gravare indistintamente
su tutti i partecipanti alla comunione secondo il criterio generale di
cui all'art. 1104 cod. civ. solo se la cosa comune in relazione alla sua
consistenza ed alla sua funzione fosse destinata a servire ugualmente ed
indiscriminatamente i diversi piani o le singole proprietà. (Nella
specie la S.C. ha ritenuto correttamente applicato il principio suriportato
con riguardo alla ripartizione delle spese di riparazione della pannellatura
della facciata di un edificio, sul rilievo che essa assolve ad una duplice
funzione, l'una di protezione verso l'esterno dei balconi di proprietà
esclusiva dei singoli condomini e di riparo dagli agenti atmosferici, l'altra
di abbellimento della facciata dello stabile"
"In un edificio in condominio le chiostrine, vale a dire
i cortili interni destinati a
|
.