FACCIATE E MURI MAESTRI
 
 


" I lavori di restauro, per loro natura e come tali, non implicano e non importano modifiche innovative, ma semplice ripristino del miglior uso della cosa deteriorata- si col decorso del tempo. Non è pertanto ammissibile l'esonero dei dissenzienti dalla spesa. La spesa per i detti lavori va ripartita fra tutti i condomini, in base al primo comma art. 1123 cod. civ., in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (cioè secondo le quote millesimali), mentre per adottare un qualsiasi altro criterio di ripartizione della spesa occorre l'apposita convenzione, che trovi consenzienti tutti i condomini, fattasalva dal disposto del terzo comma art. 1123 cod. civ. ( Nella specie è stata ritenuta illegittima la ripartizione della spesa, decisa a maggioranza, in proporzione alla superficie di facciata corrispondente alla proprie- tà esclusiva di ciascun condomino ) " 
(App. Firenze, sent. n. 624 del 25 ottobre 1962)


" Può considerarsi innovazione gravosa, con conseguente esonero dei dissenzienti dalla spesa, il rivestimento con zoccolo di marmo della facciata, - ancorché l'opera sia ingiunta dal Comune- , quando detta ingiunzione può essere soddisfatta con un'opera di verniciatura, di costo molto inferiore a quello deciso dall'assemblea. "
(Trib. Imperia, sent. 23 novembre 1966)


" La preesistenza di una regolare tabella allegata al regolamento di condominio, con la quale siano ripartiti in millesimi i valori dei piani o delle porzioni di piano appartenenti a singoli condomini, non è requisito di validità delle deliberazioni condominiali, in quanto il criterio di identificazione della quota di partecipazione al condominio, costituito dal rapporto tra il valore della proprietà singola ed il valore dell'intero edificio, esiste prima e indipendentemente dalla formazione della tabella e consente sempre di valutare (se occorre, anche a posteriori) se i quorum richie- sti per la validità dell'assemblea e delle relative deliberazioni siano stati raggiunti. La facciata di prospetto di un edificio - abbia o meno valore architettonico o decorativo - rientra nella categoria dei muri maestri, dei quali è cenno espresso 
nell'art. 1117, n. 1, cod. civ., e forma, conseguentemente, oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piano riuniti in condominio; a carico di tutti costoro, conseguentemente, deve porsi, in proporzione, la spesa di rifacimento dell'intonaco"
(Cassazione, sent. n. 298 del 20 gennaio 1977)


"Anche se il condominio è costituito da una pluralità di corpi di fabbrica, le spese di ripartizione del rifacimento facciata di uno di tali corpi vanno ripartite fra tutti i condomini se il corpo di fabbrica interessato dalle opere comprende parti comuni utilizzate da tutti i condomini" 
(Trib. Monza, sent. 2 ottobre 1984)


" Non è illegittima la delibera di assemblea che pone a carico di tutti i condomini, con ripartizione in base alle rispettive quote millesimali di comproprietà, le spese di tinteggiatura e manutenzione della facciata anche per le parti a vista dei balconi e delle terrazze di proprietà esclusiva." 
(Trib. Roma, sent. n. 12843 del 7 ottobre 1985)


" Ove il regolamento di condominio disponga nel senso che le spese relative alla facciata siano ripartite fra tutti i condomini in base alle rispettive quote millesimali, debbono partecipare alla spesa anche i condomini proprietari di box ubicati in un corpo di fabbrica separato da quello principale."
(Trib. Milano, sent. n.9365 del 18/11/1991)


"Il criterio di ripartizione delle spese di cui all'art. 1123 cod. civ., con riguardo all'ipotesi di cui al comma 2, può trovare applicazione in concrete circostanze, con riguardo a qualunque parte comune dell'edificio e quindi anche alla facciata, in guisa che i condomini siano obbligati a contribuire alle spese di manutenzione e riparazione non in base ai valori millesimali, ma in ragione dell'utilità che la cosa comune sia obiettivamente destinata ad arrecare a ciascuna delle proprietà esclu- sive, laddove la spesa potrebbe gravare indistintamente su tutti i partecipanti alla comunione secondo il criterio generale di cui all'art. 1104 cod. civ. solo se la cosa comune in relazione alla sua consistenza ed alla sua funzione fosse destinata a servire ugualmente ed indiscriminatamente i diversi piani o le singole proprietà. (Nella specie la S.C. ha ritenuto correttamente applicato il principio suriportato con riguardo alla ripartizione delle spese di riparazione della pannellatura della facciata di un edificio, sul rilievo che essa assolve ad una duplice funzione, l'una di protezione verso l'esterno dei balconi di proprietà esclusiva dei singoli condomini e di riparo dagli agenti atmosferici, l'altra di abbellimento della facciata dello stabile" 
(Cassazione, sent. n. 13655 del 23/12/1992)


"In un edificio in condominio le chiostrine, vale a dire i cortili interni destinati a 
dare aria e luce a determinati piani o porzioni di piano, attribuite per titolo in pro- prietà esclusiva ai proprietari dei piani superiori, raffigurano beni giuridici diversi rispetto ai muri maestri (interni) dell'edificio, che le delimitano. Questi muri, in quanto parti essenziali per l'esistenza del fabbricato, essendo destinati a sorreggere l'edificio, appartengono in proprietà comune a tutti i partecipanti al condominio, con la conseguenza che alle spese per la conservazione dei muri maestri (che deli- mitano le chiostrine) devono concorrere tutti i partecipanti, compresi i proprietari dei negozi siti a piano terra, ancorché essi non siano proprietari delle chiostrine"
(Cassazione, sent. n. 11435 del 19/11/1993)
 

 


 
 

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