CORTILE
21/08/2009 09.29
"L'apertura di una porta sul cortile comune è lecita,
purché non sia di conseguenza impedito agli altri condomini di
usare di uguale diritto."
"Il cortile si presume di proprietà comune a tutti
i condomini: compreso il condomino proprietario di una quota avente l'accesso
dalla strada, se il contrario non risulta dal titolo. Pertanto detto proprietario
può aprire una porta tra i suoi locali ed il cortile."
"Una scaletta di legno, messa in opera da un condomino
per accedere ad una sua proprietà esclusiva, può essere una
lecita modifica se non resti alterato l'aspetto architettonico dell'edificio
e non resti compromesso l'esercizio del concorrente diritto degli altri
condomini."
"E' lecito ad un condomino aprire un accesso sul cortile
per dare accesso ad un locale di sua proprietà, anche quando ciò
non sia possibile fare per locali analoghi di proprietà degli altri
condomini perché non confinanti col cortile".
"Un cortile assai ampio può essere occupato, per
una superficie quasi trascurabile (meno di 1 metro quadrato) da una scaletta
d'accesso ad un vano, perché ciò non comporta (diversamente
da quanto sostenuto dalla parte avversa) cambiamento di destinazione, restando
inalterata la funzione del cortile di dare aria e luce ai locali circostanti."
"L'apertura di nuovi accessi e finestre in un cortile
può essere lecita soltanto quando il cortile sia condominiale e
non quando appartenga ad un'unità immobiliare."
" L'apertura di accessi da una proprietà esclusiva
al cortile comune rappresenta un'intensificazione legittima dell'uso della
cosa comune e non un'innovazione."
"Le spese per la conservazione di un edificio che delimitano
le chiostrine, vale a dire i cortili interni, devono essere ripartite tra
tutti i partecipanti al condominio, compresi i proprietari degli immobili
siti a piano terra, ancorché essi non siano proprietari delle chiostrine."
"In caso di fabbricato in condominio la circostanza che
il cortile serva di accesso
alla sola proprietà di uno dei condomini non esclude
la natura condominiale dello stesso, che deriva dalla sua funzione di dare
aria e luce agli appartamenti che prospettano sullo stesso."
"In un cortile, destinato a parcheggio, libero per tutti i condomini, è un abuso parcheggiare, per lunghi periodi di tempo, la propria auto, a guisa di una stabile occupazione, perché impedisce agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà." (Cass. sent. n. 3640 del 24 febbraio 2004)
Infortunio nel cortile La responsabilità dell’amministratore si esaurisce nell’ambito dei rapporti interni con i condomini ed il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso della cosa si arresta di fronte ad una ipotesi di utilizzazione impropria manifestamente pericolosa. In tal caso l’imprudenza del danneggiato che ha riportato un danno a causa di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito di cui agli effetti dell’art. 2051 C.c. (Cass. sezione III sentenza 8 ottobre 2008 n. 24804)
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