CONDUTTORE (Inquilino)
"L'art. 10 L. 27 luglio 1978 n.392 il quale attribuisce
al conduttore il diritto di votare in luogo del proprietario nelle assemblee
condominiali aventi ad oggetto l'approvazione delle spese e delle modalità
di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria e
di intervenire senza diritto di voto sulle delibere relative alla modificazione
di servizi comuni, riconosce implicitamente con il rinvio alle disposizioni
del codice civile concernenti l'assemblea dei condomini, il diritto dell'inquilino
di impugnare le deliberazioni viziate, sempreché abbiano ad oggetto
le spese e le modalità di gestione dei servizi di riscaldamento
e di condizionamento d'aria. Al di fuori delle situazioni richiamate,
la norma in esame non attribuisce all'inquilino il potere generale di sostituirsi
al proprietario nella gestione dei servizi condominiali, sicché
deve escludersi la legittimazione del conduttore ad impugnare la deliberazione
dell'assemblea condominiale di nomina dell'amministratore e di approvazione
del regolamento di condominio e del bilancio preventivo."(C.c. art.1136;
c.c. art. 1137; L. 27/07/1978, n.392, art.10)
"La
sanzione di nullità, prevista dall'art.79 della legge n. 392 del
1978 investe non solo le pattuizioni dirette ad attribuire al locatore
un canone maggiore di quello dovuto, ma anche quelle che gli riconoscono
altri non legittimi vantaggi in contrasto con le disposizioni delle norme
sull'equo canone, avendo lo scopo di impedire che il conduttore, pur di
assicurarsi il godimento dell'immobile, sia indotto ad accettare condizioni
lesive dei suoi diritti. Detta norma va, dunque, applicata con riferimento
a qualsivoglia clausola contenuta nel contratto di locazione, compresa
quella che obbliga il conduttore al pagamento degli oneri accessori in
misura superiore a quella prevista dall'art.9 della legge n.392 del 1978."
"Miglioramenti
e addizioni apportati dal locatore sull'immobile locato, nella specie caldaia
a gas, impianto di condizionamento e porta blindata, non rientrano nell'articolo n.23 della Legge del 27/07/78, n.392, a norma del quale
egli, per riparazioni straordinarie, può chiedere al conduttore
un'integrazione del canone."
"La circostanza che il conduttore abbia
adibito l'immobile ad un uso diverso da quello pattuito, con la consapevole
tolleranza del locatore, non č da sola sufficiente a far sorgere una
responsabilitā di quest'ultimo nei confronti del terzo che da tale nuova e
diversa attivitā del conduttore abbia riportato danni."
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