CONDOMINO



E' il proprietario di una o più unità immobiliari di un condominio e nel calcolo del numero dei  votanti, in  assemblea, anche  se   proprietario  di più   unità immobiliari, rappresenta sempre una unità.
Ciascun condomino, essendo il condominio un ente di gestione sprovvisto di personalità giuridica, può agire da solo a tutela del suo diritto sulle cose comuni perchè leso ad opera di un altro condomino o da un terzo, senza necessità, perciò, di chiamare in ausilio gli altri condomini nè l'amministratore del condominio. 
 

 Doveri  del  condomino, tra gli altri:

- contribuire alle spese necessarie per la conservazione del  bene
  comune ed alle altre deliberate dall'assemblea;
- usare delle cose comuni secondo il decoro ed il regolamento del 
  condominio;

  Diritti del condomino, tra gli altri:

- convocare l'assemblea ordinaria e  straordinaria in mancanza
  dell'amministratore (art.66  dispos. attuaz. c.c.);
- disporre e godere della cosa comune senza alterarne la destinazione e
  e senza impedire che gli altri condomini ne possano fare lo stesso
  uso;
- essere invitato e rappresentato nelle assemblee;
- dissociazione da una lite giudiziaria deliberata dall'assemblea;

Si deve precisare che il condomino ha l'obbligo di  anticipare  le quote  di  spese a suo carico e non di rimborsare quelle già effettuate.
Il condomino e/o conduttore, portatore di handicap od invalido civile, può richiedere all'assemblea condominiale la rimozione delle barriere architettoniche onde poter avere libertà di movimento. La richiesta può essere presentata anche dove non esistono portatori di handicap in quanto quest'ultimi potrebbero avere interesse a recarsi nel condominio. 
In seconda convocazione l'assemblea può deliberare con un numero di voti che rappresenti almeno 1/3 dei partecipanti al condominio ed 1/3 del valore dello stabile condominiale. La spesa dovrà essere ripartita tra tutti i condomini in base alla tabella di proprietà e dovrà riguardare opere che non arrechino pregiudizio alla statica od in modo apprezzabile all'estetica dello stabile od anche che non ledano i diritti di godere delle cose comuni degli altri condomini. 
Nel caso di diniego dell'assemblea, l'interessato, potrà farle eseguire a sue spese salvo la rivalsa delle quote spese di esecuzione e di manutenzione nei confronti dei condomini che in futuro vorranno avvalersi delle opere stesse. 
La giurisprudenza della Cassazione ha autorizzato il condomino interessato ad installare a proprie spese anche l'impianto ascensore malgrado la legge 9/01/89 non la includa tra gli interventi ammessi. 
L'esecuzione di opere di eliminazione delle barriere architettoniche viene autorizzata con procedura agevolata dalla normativa vigente e gode anche di un finanziamento pubblico a fondo perduto in proporzione alla spesa prevista.