E' il proprietario di una o più unità immobiliari
di un condominio e nel calcolo del numero dei votanti, in assemblea,
anche se proprietario di più
unità immobiliari, rappresenta sempre una
unità.
Ciascun condomino, essendo il condominio
un ente di gestione sprovvisto di personalità giuridica, può
agire da solo a tutela del suo diritto sulle cose comuni perchè
leso ad opera di un altro condomino o da un terzo, senza necessità,
perciò, di chiamare in ausilio gli altri condomini nè l'amministratore
del condominio.
Doveri
del condomino, tra gli altri:
- contribuire alle spese necessarie per la conservazione
del bene
comune ed alle altre deliberate dall'assemblea;
- usare delle cose comuni secondo il decoro ed il regolamento
del
condominio;
Diritti del
condomino, tra gli altri:
- convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria
in mancanza
dell'amministratore (art.66 dispos. attuaz.
c.c.);
- disporre e godere della cosa comune senza alterarne
la destinazione e
e senza impedire che gli altri condomini ne possano
fare lo stesso
uso;
- essere invitato e rappresentato nelle assemblee;
- dissociazione da una lite giudiziaria deliberata dall'assemblea;
Si deve precisare che il condomino
ha l'obbligo di anticipare le quote di
spese a suo carico e non di rimborsare quelle già effettuate.
Il condomino e/o conduttore, portatore
di handicap od invalido civile, può richiedere all'assemblea
condominiale la rimozione delle barriere architettoniche
onde poter avere libertà di movimento. La richiesta può essere
presentata anche dove non esistono portatori di handicap in quanto quest'ultimi
potrebbero avere interesse a recarsi nel condominio.
In seconda convocazione l'assemblea può deliberare
con un numero di voti che rappresenti almeno 1/3
dei partecipanti al condominio ed 1/3 del valore dello stabile condominiale.
La spesa dovrà essere ripartita tra tutti i condomini in base alla
tabella di proprietà e dovrà riguardare opere che non arrechino
pregiudizio alla statica od in modo apprezzabile all'estetica dello stabile
od anche che non ledano i diritti di godere delle cose comuni degli altri
condomini.
Nel caso di diniego dell'assemblea, l'interessato, potrà
farle eseguire a sue spese salvo la rivalsa delle quote spese di esecuzione
e di manutenzione nei confronti dei condomini che in futuro vorranno avvalersi
delle opere stesse.
La giurisprudenza della Cassazione ha autorizzato il
condomino interessato ad installare a proprie spese anche l'impianto ascensore
malgrado la legge 9/01/89 non la includa tra gli interventi ammessi.
L'esecuzione di opere di eliminazione delle barriere
architettoniche viene autorizzata con procedura agevolata dalla
normativa vigente e gode anche di un finanziamento
pubblico a fondo perduto in
proporzione alla spesa prevista.
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