02/09/2010

CANNA FUMARIA


"E' una modifica illecita ridurre la sezione di una canna fumaria comune per allocarvi internamente una canna fumaria ad uso esclusivo"
(Cass. del 29-4-1966, n. 1092)


"Una canna fumaria, anche se interna ad un muro perimetrale, può appartenere all'appartamento cui afferisce."

(Cass. 17.05.1967, n.1033)

 


Il condomino, nell'appoggiare una canna fumaria ad un muro perimetrale, deve ri- spettare la sovrastante proprietà esclusiva, compreso un terrazzo a livello, non potendo gravare detta proprietà di pesi o limitazioni, ovviamente causati dal passaggio della canna fumaria, se non dopo averne acquistato il diritto in virtù di norme di legge o per regolamento convenzionale. 
(Cass. del 6-11-1971, n. 3561)


"Non possono essere installate canne fumarie che riducano la visuale di altri condomini in modo apprezzabile"
(Cass. del 8-4-1977, n. 1345)


"Una canna fumaria, appoggiata sul muro perimetrale dell'edifico, e con parte terminale sul terrazzo di altro condomino, alla distanza di soli sessanta centimetri da una finestra, costituisce per quest'ultimo un onere gravoso e non ammissibile"
(Cass. del 12-4-1976, n. 1280)



"Può ordinarsi la rimozione di una canna fumaria, messa in opera da un condomino a suo beneficio, lungo il muro perimetrale dell'edificio, qualora alteri il decoro architettonico dell'edificio, secondo l'insindacabile valutazione del giudice di merito".

(Cass. del 5-10-1976, n. 3256)


"Una canna fumaria, ad uso esclusivo, che riduca in modo apprezzabile la visuale da alcune finestre, a causa della sua grossa sezione e della sua posizione, costituisce pregiudizio per i condomini danneggiati".
(Cass. del 11-2-1977, n. 620)


"In applicazione dell'art. 906 c.c. la distanza legale di una canna fumaria ad uso esclusivo,  dai balconi di altri condomini, non può essere inferiore a settantacinque centimetri. La canna fumaria non deve ridurre in modo apprezzabile la visuale, a danno delle vedute situate sullo stesso muro, per non eccedere i limiti di cui all'art. 1102, in relazione alla volontà espressa  dai condomini interessati e tenendo conto dell'uso della cosa comune fatto in precedenza". 
(Cass. del 8-4-1977, n. 1345)


"In un caso particolare, una canna fumaria, messa in opera lungo la parete esterna di un muro perimetrale di un edificio in condominio, arriva sino ad un'altezza superiore al parapetto del terrazzo dell'appartamento sito al piano attico, con detrimento della veduta per questo appartamento. L'indagine sulla legittimità della suddetta opera va condotta in riferimento all'art.. 907 c.c. (distanza delle costruzioni dalle vedute). Non è attinente al caso suddetto l'art. 1102 c.c., perché trattasi di tutelare una proprietà esclusiva e non un bene comune." 
(Cass. del 27-6-1985, n. 3859)


"E' illegittima la messa in opera di una canna fumaria avente il camino terminale nella zona dello stenditoio comune, perché la destinazione di questo risulta menomata a causa delle immissioni di calore e di fumo".
(Cass. del 8-9-1986, n. 5465)
 

 


"Non possono essere installate canne fumarie che sottraggano una porzione di lastrico solare all'uso degli altri condomini, diminuendone la possibilità di utilizzazione, oppure che danneggino la copertura con conseguenze sulla sua funzionalità". 
(Cass. del 6-5-1987, n. 4201)


"Nell'edificio condominiale l'utilizzazione delle parti comuni con impianti a servizio esclusivo di un appartamento  esige non solo il rispetto delle regole dettate dall'art.1102 cod. civ. ma anche l'osservanza delle norme del codice in tema di distanze onde evitare la violazione del diritto di altri condomini sulla parte di immobile di loro esclusiva proprietà. Tale disciplina tuttavia non opera nell'ipotesi dell'istallazione di impianti che devono considerarsi indispensabili ai fini di una reale abitabilità dell'appartamento intesa nel senso che rispetti l'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini e lo sviluppo delle moderne concezioni in tema d'igiene, salvo l'apprestamento di accorgimenti idonei ad evitare danni alle unità immobiliari altrui."
(Cass. sez.II, del 6-12-1990, n. 11695)
 


"Una canna fumaria, anche se passa all'interno dell'intercapedine di un muro condominiale, non è necessariamente di proprietà comune; appartiene ad un singolo condomino, se è destinata a servire esclusivamente l'appartamento del condomino, costituendo detta destinazione esclusiva titolo contrario alla presunzione legale di comunione."

(Cass. 29/08/1991, n. 9231)

 


"E' lecita l'installazione di tre comignoli sul tetto comune qualora gli stessi non occupino che un'esigua porzione di esso, nel quale esiste amplissimo spazio per la collocazione di altri analoghi manufatti e per qualsiasi altra normale utilizzazione" (C.c. art. 1102; c.c. art. 1117).
(Trib. Milano Sez. VIII, 30 DIC. 1991)



L'uso ex art. 1102, Codice civile, della cosa comune da parte del comproprietario-condomino è lecito quando:

a) non ne altera la naturale destinazione;

b) non impedisce agli altri comproprietari di farne parimenti uso secondo il loro diritto;

c) non pregiudica la stabilità ed il decoro architettonico dell'edificio;

d) non arreca danno alle singole proprietà esclusive.

Applicando questi principi al caso concreto in esame, il Collegio ritiene che l'uso del muro comune (che dà sul retro dell'edificio) per appoggiarvi un'autonoma canna fumaria non ne altera la naturale destinazione, non pregiudica la stabilità dell'edificio e forse non impedisce agli altri comproprietari di utilizzarlo secondo il loro diritto. Ma non può seriamente negarsi che l'installazione di due separate canne fumarie nel tratto di facciata compreso tra i balconi e le finestre di ben cinque piani:

1) violi le norme sulle distanze legali (che non può essere inferiore a 75 cm dai più vicini sporti dei balconi delle proprietà individuali);

2) riduca in modo apprezzabile la visuale laterale che si gode soprattutto dalle finestre lungo le quali dovrebbe correre il manufatto;

3) ma soprattutto alteri il decoro architettonico della facciata intera dello stabile che ha una sua euritmia e dignità che meritano di essere preservate nel preminente interesse della collettività condominiale.
Trib. di Milano, sez. VIII, 26-03-1992 Muri perimetrali - Installazione di una canna fumaria

- Ammissibilità - Condizioni.


 

"Nel caso di contrasto tra le norme sulle distanze legali e le norme sul condominio, prevalgono quest'ultime. (Nella specie, si è trattato di consentire l'installazione, in appoggio al muro condominiale, ed in prossimità della finestra di un condomino, della canna fumaria di un locale pizzeria di altro condomino).

(Cass. 1.12.2000, n.15394)

 



"L'appoggio di una canna fumaria (come, del resto, anche l'apertura di piccoli fori nella parete) al muro perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino, pertanto, può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio, e non ne alteri il decoro architettonico; fenomeno, quest'ultimo, che si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile."
(Cass. del 16-05-2000, n. 6341)

 



Se la canna fumaria altera il decoro architettonico dell’immobile, bisogna procedere alla sua eliminazione.

(Cass. civile, sez. II, sentenza 12.02.2010 n. 3438)