02/09/2010 CANNA FUMARIA
"E' una modifica illecita ridurre la sezione di una canna
fumaria comune per allocarvi internamente una canna fumaria ad uso esclusivo"
"Una canna fumaria, anche se interna ad un muro perimetrale, può appartenere all'appartamento cui afferisce." (Cass. 17.05.1967, n.1033)
Il condomino, nell'appoggiare una canna fumaria
ad un muro perimetrale, deve ri- spettare la sovrastante proprietà
esclusiva, compreso un terrazzo a livello, non potendo gravare detta
proprietà di pesi o limitazioni, ovviamente causati dal passaggio
della canna fumaria, se non dopo averne acquistato il diritto in virtù
di norme di legge o per regolamento convenzionale.
"Non possono essere installate canne fumarie che riducano
la visuale di altri condomini in modo apprezzabile"
"Una canna fumaria, appoggiata sul muro perimetrale dell'edifico,
e con parte terminale sul terrazzo di altro condomino, alla distanza
di soli sessanta centimetri da una finestra, costituisce per quest'ultimo
un onere gravoso e non ammissibile"
(Cass. del 5-10-1976, n. 3256)
"Una canna fumaria, ad uso esclusivo, che riduca in modo
apprezzabile la visuale da alcune finestre, a causa della sua grossa sezione
e della sua posizione, costituisce pregiudizio per i condomini danneggiati".
"In applicazione dell'art. 906 c.c. la distanza legale
di una canna fumaria ad uso esclusivo, dai balconi di altri condomini,
non può essere inferiore a settantacinque centimetri. La canna fumaria
non deve ridurre in modo apprezzabile la visuale, a danno delle vedute
situate sullo stesso muro, per non eccedere i limiti di cui all'art. 1102,
in relazione alla volontà espressa dai condomini interessati
e tenendo conto dell'uso della cosa comune fatto in precedenza".
"In un caso particolare, una canna fumaria, messa in opera
lungo la parete esterna di un muro perimetrale di un edificio in condominio,
arriva sino ad un'altezza superiore al parapetto del terrazzo dell'appartamento
sito al piano attico, con detrimento della veduta per questo appartamento.
L'indagine sulla legittimità della suddetta opera va condotta in
riferimento all'art.. 907 c.c. (distanza delle costruzioni dalle vedute).
Non è attinente al caso suddetto l'art. 1102 c.c., perché
trattasi di tutelare una proprietà esclusiva e non un bene comune."
"E' illegittima la messa in opera di una canna fumaria
avente il camino terminale nella zona dello stenditoio comune, perché
la destinazione di questo risulta menomata a causa delle immissioni di
calore e di fumo". |
"Nell'edificio condominiale l'utilizzazione delle parti
comuni con impianti a servizio esclusivo di un appartamento esige
non solo il rispetto delle regole dettate dall'art.1102 cod. civ. ma anche
l'osservanza delle norme del codice in tema di distanze onde evitare la
violazione del diritto di altri condomini sulla parte di immobile di loro
esclusiva proprietà. Tale disciplina tuttavia non opera nell'ipotesi
dell'istallazione di impianti che devono considerarsi indispensabili ai
fini di una reale abitabilità dell'appartamento intesa nel senso
che rispetti l'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini e lo sviluppo
delle moderne concezioni in tema d'igiene, salvo l'apprestamento di accorgimenti
idonei ad evitare danni alle unità immobiliari altrui."
"Una canna fumaria, anche se passa all'interno dell'intercapedine di un muro condominiale, non è necessariamente di proprietà comune; appartiene ad un singolo condomino, se è destinata a servire esclusivamente l'appartamento del condomino, costituendo detta destinazione esclusiva titolo contrario alla presunzione legale di comunione." (Cass. 29/08/1991, n. 9231)
"E' lecita l'installazione di tre comignoli sul tetto
comune qualora gli stessi non occupino che un'esigua porzione di esso,
nel quale esiste amplissimo spazio per la collocazione di altri analoghi
manufatti e per qualsiasi altra normale utilizzazione" (C.c. art. 1102;
c.c. art. 1117).
a) non ne altera la naturale destinazione; b) non impedisce agli altri comproprietari di farne parimenti uso secondo il loro diritto; c) non pregiudica la stabilità ed il decoro architettonico dell'edificio; d) non arreca danno alle singole proprietà esclusive. Applicando questi principi al caso concreto in esame, il Collegio ritiene che l'uso del muro comune (che dà sul retro dell'edificio) per appoggiarvi un'autonoma canna fumaria non ne altera la naturale destinazione, non pregiudica la stabilità dell'edificio e forse non impedisce agli altri comproprietari di utilizzarlo secondo il loro diritto. Ma non può seriamente negarsi che l'installazione di due separate canne fumarie nel tratto di facciata compreso tra i balconi e le finestre di ben cinque piani: 1) violi le norme sulle distanze legali (che non può essere inferiore a 75 cm dai più vicini sporti dei balconi delle proprietà individuali); 2) riduca in modo apprezzabile la visuale laterale che si gode soprattutto dalle finestre lungo le quali dovrebbe correre il manufatto; 3) ma soprattutto alteri il decoro architettonico
della facciata intera dello stabile che ha una sua euritmia e dignità che
meritano di essere preservate nel preminente interesse della collettività
condominiale. - Ammissibilità - Condizioni.
"Nel caso di contrasto tra le norme sulle distanze legali e le norme sul condominio, prevalgono quest'ultime. (Nella specie, si è trattato di consentire l'installazione, in appoggio al muro condominiale, ed in prossimità della finestra di un condomino, della canna fumaria di un locale pizzeria di altro condomino). (Cass. 1.12.2000, n.15394)
(Cass. civile, sez. II, sentenza 12.02.2010 n. 3438)
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