AUTORIMESSA 12/09/2010
"La deliberazione, che nega l'utilizzazione ad autorimessa
per un locale sito al piano terreno, è invalida, in quanto impone,
a maggioranza, un onere reale, anche se il regolamento vieta
di adibire i locali del piano terreno ad industrie che emanino odori spiacevoli
o con funzionamento notturno".
"La delibera dell'assemblea, che autorizza i condomini
proprietari di auto a parcheggiare nel cortile comune, può essere
approvata a maggioranza giacché il suo disposto incide sul modo
di utilizzazione del cortile, senza cambiarne la destinazione".
"E' illegittimo l'allacciamento dell'impianto di illuminazione
delle autorimesse ad uso esclusivo alla rete elettrica condominiale
perché pone a carico dei condomi- ni, in parti eguali, dei diversi
consumi di elettricità".
"Per la destinazione dell'area condominiale alla costruzione
di un'autorimessa occorre l'unanimità".
"L'assemblea dei condomini non ha il potere di disporre
la costruzione di un'autorimessa sull'area comune a parcheggio disponendo,
oltretutto, che essa resti a beneficio non già della collettività,
ma dei condomini in condizioni di profittarne".
"Il comproprietario di una strada, può legittimamente
aprirvi l'accesso per una propria autorimessa."
"Costituisce innovazione vietata la divisione del cortile
fra i condomini al fine della edificazione di autorimesse, che comporteranno
per alcuni appartamenti limitazione di luce ed immissioni moleste, oltre
alla perdita del verde impiantato nel cortile."
"L'approvazione della delibera, che prevede la costruzione
di autorimesse interrate nell'area del giardino condominiale, richiede
il consenso di tutti i condomini e non soltanto della maggioranza prevista
per le innovazioni, poiché trattasi di mutamento di destinazione
della cosa comune in pregiudizio dei diritti dei singoli."
"L'assemblea può validamente deliberare, con la
maggioranza di cui al secondo comma dell'art.1136 del Cod. civ.,
la destinazione di un locale di proprietà comune ad autorimessa
comune, tenuto conto delle caratteristiche idonee del locale a tale uso
(nella specie il locale era situato al piano terra con accesso dalla strada).
Tale assegnazione di destinazione non comporta una sostanziale modifica
della cosa comune; invece, si tratta di un atto diretto ad assicurare a
tutti i condomini il miglior godimento e la migliore utilizzazione della
cosa comune; non ne deriva una violazione del principio paritario per la
presunta impossibilità di assi- curare a ciascun condomino un posto
macchina (in quanto il pari uso della cosa comune non postula, necessariamente,
il contemporaneo uso della cosa da parte di tutti i condomini, giacché
l'uniformità dell'uso può essere realizzato con idonea regolamentazione)."
"L'assemblea condominiale può legittimamente regolamentare
l'uso dei beni comuni limitando il godimento dei condomini, nell'interesse
comune, senza incorrere in causa di nullità assoluta, salvo escludere
il godimento diretto dei condomini o di alcuno di essi; sicché,
in caso d'incapienza dei beni, il godimento turnario offre l'unico strumento
idoneo a consentire il godimento di tutti i condomini, e nessuna norma
inderogabile impone di ragguagliare la durata dei periodi di godi- mento
all'entità delle quote di comproprietà dei turnisti."(C.c.
art.1102)
"Il condomino non può costruire, in una parte del
cortile condominiale, destinato al parcheggio comune delle auto, un'autorimessa
per la propria automobile. Infatti, questa costruzione comporta un'alterazione
sia della consistenza strutturale della cosa comune che della destinazione
funzionale della stessa che verrebbe così utilizzata, oltre che
per la sosta delle autovetture anche per il deposito dei relativi accessori
ed altri beni."
"L'art. 18 della legge 765 del 1967 riconosce ai condomini
il diritto reale d'uso agli spazi riservati a parcheggio. Pertanto, qualora
il costruttore dell'edificio abbia ceduto le unità immobiliari,
riservandosi la proprietà di tali aree, il contratto di vendita
deve essere integrato, ope legis, ai sensi dell'art. 1419 del Cod. civ.,
al fine di riconoscere, a favore dei condomini, il diritto reale d'uso,
facendo tuttavia salvo il diritto del venditore alla maggiorazione del
prezzo. La successiva Legge n.122/1989, all'art.9, non ha carattere innovativo,
perché ribadisce l'inderogabilità del vincolo delle aree
da adibirsi a parcheggio. Le domande all'A.G., proposte dai singoli proprietari
delle singole unità immobiliari, per il riconoscimento del diritto
reale d'uso delle aree destinate a parcheggio e la nullità dei contratti
di compra- vendita (se privati da detta clausola) sono dirette ad ottenere
una sentenza di mero accertamento che, avendo natura dichiarativa, può
essere emessa anche nei confronti di una sola parte, non richiedendosi
per essa il litisconsorzio necessario."
"I proprietari dei box, situati in una costruzione indipendente
dall'edificio condominiale, anche se interna al recinto condominiale,
non devono concorrere alle spese di manutenzione facciata dell'edificio
principale. Infatti, detti condomini non possono essere ritenuti proprietari
anche della facciata dell'edificio principale."
" Il condomino, che chiuda con muratura lo spazio assegnatogli
nell'autorimessa comune, mutando lo stato di fatto ed apportando inconvenienti
vari all'uso dei posti auto, da parte degli altri condomini (relativamente
alle percorrenze, aerazione, illuminazione e facilità di manovra)
commette molestia al compossesso degli altri. Infatti la modifica delle
modalità di esercizio, da parte di uno dei comproprietari,
integra una turbativa nei confronti dei condomini dissenzienti, senza che
il condomino possa utilmente opporre l'eccezione «feci sed iure feci
> in quanto la modifica è in contrasto con i limiti corrispondenti
ai diritti spettantigli sulla cosa comune."
"Un'area esterna esterna comune adibita a parcheggio dei
veicoli dei condomini, può essere da costoro utilizzata anche per
parcheggiarvi roulottes, se il regolamento condominiale non prevede particolari
divieti o limitazioni, trattandosi di un uso particolare delle cose comuni
che non contrasta con la normale destinazione della cosa e che, come tale,
è consentito a ciascun condomino quale esplicazione del suo diritto
all'uso delle parti comuni."
"La delibera assembleare, che destina le aree scoperte
condominiali al parcheggio va approvata a maggioranza ( non è necessaria
l'unanimità)."
"Costituisce innovazione, vietata ai sensi dell'art.1120,
comma 2, c.c., e, come tale, affetta da nullità, l'assegnazione
nominativa da parte del condominio a favore dei singoli condomini di posti
fissi nel cortile comune per il parcheggio della seconda autovettura, in
quanto tale delibera, da un lato , sottrae "utilizzazione " del bene comune
a coloro che non posseggono la seconda autovettura e, dall'altro, crea
i presupposti per l'acquisto da parte del condomino, che usi la cosa con
animus domini, della relativa proprietà a titolo di usucapione,
non essendo a tal fine necessaria l'interversione del possesso da arte
del compossessore il quale, attraverso l'occupazione della relativa area,
esercita un possesso esclusivo, impedendo automaticamente agli altri condomini
di utilizzarla allo stesso modo."
"La condotta del singolo condomino, che parcheggia per
lunghi periodi di tempo la sua autovettura nel cortile condominiale, manifesta
l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, ed è tale
da configurarsi come occupazione stabile, abusiva, in quanto impedisce
agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello spazio comune".
"Reca danno alle cose comuni la realizzazione, da parte di un condomino, di una struttura in ferro a delimitazione del proprio posto auto di proprietà esclusiva, che rende impossibile l'accesso ai singoli posti auto antistanti, limitando altresì l'utilizzazione della caldaia. Infatti, l'art. 1122 del Cod. Civ. vieta di eseguire opere nella propria proprietà che rechino danno alle cose comuni sia materialmente che funzionalmente, impedendo delle utilità che dalle cose comuni possono conseguirsi." (Cass. 10.09.2004, n. 18214)
"La delibera assembleare di destinazione di aree condominiali
scoperte in parte a parcheggio autovetture dei singoli condomini e in parte
a parco giochi va approvata a maggioranza qualificata dei condomini ex
art. 1136, comma 5, c.c. con la quale possono essere disposte tutte le
innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior
rendimento delle cose comuni ( art. 1120, comma 1 c.c.), non essendo all'uopo
necessaria l'unanimità dei consensi degli aventi diritto al voto".
"Qualora un cortile condominiale sia sovrastante
a locali interrati di proprietà dei singoli condomini (nella specie:
box) ai fini della ripartizione delle spese per la manutenzione e la
ricostruzione del cortile stesso non può trovare applicazione, in
via analogica, l'articolo 1126 del Cc, il quale stabilisce che quando l'uso
del lastrico solare ( e, a maggior ragione la proprietà) non é
in comune a tutti i con- domini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono
tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni
del lastrico. Sussistono, invece, in una tale evenienza, le condizioni
per un'applicazione analogica dell'articolo 1125 del Cc, secondo cui le
spese per la manutenzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute
in parti uguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastante, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura
del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco,
la tinta e la decorazione del soffitto. Tale disposizione, infatti, accolla
per intero le spese relative alla manutenzione di una struttura complessa
(il pavimento del piano superiore) a chi con l'uso esclusivo della stessa
determina la necessità di tale manutenzione, per cui si può
dire che costituisce una applicazione particolare del principio dettato
dall'articolo 1123, comma 2°, del codice civile".
"Il diritto di ciascun condomino, in materia di condominio
degli edifici, sulle parti di proprietà comune può trovare
limitazioni soltanto in forza del titolo di acquisto o di convenzioni. La
delibera assembleare che, nel destinare un'area comune a parcheggio di
autovetture, ne disciplini l'uso escludendo uno dei condomini, è
nulla se il relativo verbale non è sottoscritto da tutti i condomini,
atteso che la relativa determinazione, modificando il regolamento condominiale,
produce vincoli di natura reale su beni immobili ed è, pertanto,
soggetta all'onere della forma scritta "ad substantiam".
Delibera condominiale di adibire il cortile comune a parcheggio di motocicli Cass. Sez. II civ., n. 5997 del 05/05/2008
Cassazione civile, sez. II, sentenza 18.09.2009 n. 20254
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