ASSICURAZIONE

 

La stipulazione di contratti di assicurazione di fabbricati in condominio, in quanto atto volto a conservare la cosa comune, rientra fra i compiti propri dell’amministratore, il quale vi può provvedere senza la necessità di una preventiva delibera assembleare, Questa la precisa indicazione contenuta nella sentenza del tribunale di Roma dell’11 agosto 1998. In questo senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione con decisione numero 2757/1963.

 

"Nell'assicurazione della responsabilità civile, non esiste un rapporto immediato e diretto tra l'assicuratore ed il danneggiato il quale, pertanto, non può agire nei confronti dell'assicuratore per ottenere il risarcimento. L'obbligazione dell'assicuratore, contratta con l'assicurato, è autonoma e distinta dall'obbligazione che il danneggiatore assicurato ha nei confronti del danneggiato. Nella specie, la S.C. ha negato  la legittimazione di un condomino ad agire con azione diretta nei confronti della società assicuratrice della responsabilità civile del condominio, in seguito a danni causati dalla rottura di una tubazione condominiale."

(Cass. 18/07/2002 n. 10418)

 

"L'amministratore del Condominio non è legittimato a concludere il contratto di assicurazione del fabbricato se non abbia ricevuto l'autorizzazione da una deliberazione dell'assemblea dei partecipanti alla comunione."

(Cass. 3/04/2007 n. 8233)