La Legge vieta al condomino
di eseguire interventi che danneggino le parti comuni ma allo stesso tempo
gli
riconosce il diritto, nella sua qualità di comproprietario
delle predette parti comuni, di trarne ogni utilità.
Oggetto dell'intervento del condomino, è, di massima, il muro comune.
Infatti i muri maestri ed i muri perimetrali dell'edificio, se il contrario
non risulta dal titolo sono da considerarsi tra le parti di proprietà
comune di tutti i condomini. Essendo la funzione dei predetti muri di delimitare
lo stabile costituendone sia l'intelaiatura e sia la suddivisione interna
e di proteggerlo contro gli agenti atmosferici, tutti gli interventi che
ogni condomino pone in essere per trarne maggiore utilità sono da
considerarsi leciti salvo che tali opere non incidano sulla sicurezza statica
dei muri, ledano il diritto degli altri condomini a fare altrettanto e
ne modifichino apprezzabilmente l'aspetto architettonico.
|