APERTURA DI PORTE
E FINESTRE



 

La Legge vieta al condomino di eseguire interventi che danneggino le parti comuni ma allo stesso tempo gli riconosce il diritto, nella sua qualità di comproprietario delle predette parti comuni, di trarne ogni utilità. Oggetto dell'intervento del condomino, è, di massima, il muro comune. Infatti i muri maestri ed i muri perimetrali dell'edificio, se il contrario non risulta dal titolo sono da considerarsi tra le parti di proprietà comune di tutti i condomini. Essendo la funzione dei predetti muri di delimitare lo stabile costituendone sia l'intelaiatura e sia la suddivisione interna e di proteggerlo contro gli agenti atmosferici, tutti gli interventi che ogni condomino pone in essere per trarne maggiore utilità sono da considerarsi leciti salvo che tali opere non incidano sulla sicurezza statica dei muri, ledano il diritto degli altri condomini a fare altrettanto e ne modifichino apprezzabilmente l'aspetto architettonico.
Quindi ogni condomino può aprire porte e finestre nel muro comune,  trasformare finestre in balconi, aprire porte per l'accesso dalla sua proprietà al cortile comune ecc.