ANIMALI


15/06/2008 20.49


"E' vietata la destinazione di locali al piano terreno e seminterrati a mostra, cura , lavaggio per animali vari, nonché ambulatorio veterinario e stazione di custodia di animali vari, se il regolamento vieta attività moleste e rumorose che possono turbare la tranquillità del condominio o che comunque possano arrecare disturbo."
(Trib. Milano 12-10-67)


"Il divieto di tenere cani negli appartamenti deve essere stabilito nel regolamento perché altrimenti non può essere imposto dall'assemblea ai condomini."
(Trib. Padova 11-11-1968)


"La clausola del regolamento condominiale di natura contrattuale che ponga il divieto di tenere animali che possano recare disturbi  o molestie ai condomini e allevamenti di ogni specie negli appartamenti vincola sia i condomini che i conduttori ed appresta una tutela più rigorosa di quella assicurata dal divieto di immissione di cui all'art.844 cod. civ.."
(Trib. Napoli 25-10-1990)


"I regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti (cioè di tipo assembleare), non possono contenere il divieto di tenere negli appartamenti comuni animali domestici, in quanto detti regolamenti non possono imporre limitazioni al diritto di proprietà dei condomini sulle rispettive proprietà esclusive ed alle relative facoltà d'uso. Le disposizioni anzidette sono inefficaci anche nei riguardi di quei condomini che abbiano concorso ad approvarle col loro voto favorevole. Infatti dette manifestazioni di voto non sono confluite in un atto unico ed efficace e costituiscono atti unilaterali atipici, di per sé non idonei, ai sensi dell'art. 1987 del Cod. civ., a vincolare i loro autori (non essendo atti obbligatori per disposizione legislativa)."
(Cassazione, sent. n.12028 del. 4-12-1993)

 


 

"Far circolare il proprio cane negli spazi comuni dell'edificio senza le cautele richieste dall'ordinario criterio di prudenza, se impedisce agli altri condomini di usare e godere liberamente di tali spazi comuni, rappresenta una limitazione non consentita del pari diritto che hanno gli altri condomini sui medesimi spazi."

(Cassazione, sent. n.14353 del. 3-11-2000)