ANIMALI
"E' vietata la destinazione di locali al piano terreno
e seminterrati a mostra, cura , lavaggio per animali vari, nonché
ambulatorio veterinario e stazione di custodia di animali vari, se il regolamento
vieta attività moleste e rumorose che possono turbare la tranquillità
del condominio o che comunque possano arrecare disturbo."
"Il divieto di tenere cani negli appartamenti deve essere
stabilito nel regolamento perché altrimenti non può essere
imposto dall'assemblea ai condomini."
"La clausola del regolamento condominiale di natura contrattuale
che ponga il divieto di tenere animali che possano recare disturbi
o molestie ai condomini e allevamenti di ogni specie negli appartamenti
vincola sia i condomini che i conduttori ed appresta una tutela più
rigorosa di quella assicurata dal divieto di immissione di cui all'art.844
cod. civ.."
"I regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza
dei partecipanti (cioè di tipo assembleare), non possono contenere
il divieto di tenere negli appartamenti comuni animali domestici, in quanto
detti regolamenti non possono imporre limitazioni al diritto di proprietà
dei condomini sulle rispettive proprietà esclusive ed alle relative
facoltà d'uso. Le disposizioni anzidette sono inefficaci anche nei
riguardi di quei condomini che abbiano concorso ad approvarle col loro
voto favorevole. Infatti dette manifestazioni di voto non sono confluite
in un atto unico ed efficace e costituiscono atti unilaterali atipici,
di per sé non idonei, ai sensi dell'art. 1987 del Cod. civ., a vincolare
i loro autori (non essendo atti obbligatori per disposizione legislativa)."
"Far circolare il proprio cane negli spazi comuni dell'edificio senza le cautele richieste dall'ordinario criterio di prudenza, se impedisce agli altri condomini di usare e godere liberamente di tali spazi comuni, rappresenta una limitazione non consentita del pari diritto che hanno gli altri condomini sui medesimi spazi." (Cassazione, sent. n.14353 del. 3-11-2000)
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