AMMINISTRATORE 12/09/2010
"L'affidamento dell'amministratore del condominio non
può essere imposta ad un condomino senza la sua espressa accettazione".
"Il condominio nel sostituire l'amministratore al termine
dell'incarico, annuale, non è tenuto a dare spiegazioni sul provvedimento".
"L'amministratore revocato dall'autorità giudiziaria non può essere rieletto dall'assemblea". (Trib. Roma 2/05/1959)
"La delibera di nomina dell'amministratore, che non abbia
conseguita la maggioranza necessaria, è nulla".
"La nomina dell'amministratore è inderogabile,
quando i condomini sono più di quattro, e non può essere
derogata nemmeno da un regolamento contrattuale".
"E' nulla la clausola del regolamento di condominio
che riservi al costruttore l'amministrazione del condominio".
"L'amministratore, cessato dalla carica per scadenza del
suo mandato, oppure perché dimissionario, conserva i suoi poteri
fino alla nomina di altro amministratore".
"L'amministratore è un comune mandatario dei condomini, con poteri a lui conferiti dal regolamento e dall'assemblea. E' tenuto ad eseguire le delibere con la diligenza del buon padre di famiglia; in virtù di tale dovere di diligenza, può soprassedere alla immediata esecuzione di una delibera, come nel caso in cui si possa prevedere che la delibera debba essere modificata o revocata." (Cass. 8.10.1963, n. 2668)
"E' nulla la deliberazione che nomina l'amministratore
affidandogli l'incarico per più di un anno".
"L'autorità giudiziaria provvede in camera di consiglio
(volontaria giurisdizione) sulle istanze rivolte a provocare la revoca
dell'amministratore del condominio per inottemperanza agli obblighi di
cui agli art.li 1129 comma 3 e 1131, ultimo comma".
"E' revocabile l'amministratore che non presenti all'assemblea
i conti preventivi e consuntivi della sua amministrazione e che non pretenda
tempestivamente il pagamento dei contributi da parte di tutti i condomini
in modo da evitare che il relativo importo gravi, sia pure provvisoriamente,
sui condomini in regola con i pagamenti".
"Soltanto l'amministratore è legittimato ad affiggere, nell'atrio dello stabile, fogli con comunicazioni; i condomini per effettuare comunicazioni, devono rivolgersi all'amministratore o all'assemblea. Non è punibile, ai sensi dell'art.664, 2° comma, Cod. Pen., la distruzione di scritti o manifesti, infissi nell'ingresso condominiale da persona diversa dell'amministratore." (Cass. 6.10-1971)
"I condomini possono ricorrere all'assemblea contro i
provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri;
analogamente l'amministratore può ricorrere all'assemblea per vincere
la resistenza di uno dei condomini alla disciplina da lui adottata."
"Il provvedimento dell'amministratore, che leda i diritti
dei singoli condomini sulle cose comuni, è affetto da radicale nullità;
la relativa azione di accertamento davanti l'autorità giudiziaria
non è soggetta al termine di decadenza."
"L'amministratore, cessato dall'incarico per decadenza
del termine di cui all'art. 1129 c.c. ha diritto ad essere compensato,
fino alla nuova nomina, secondo i criteri stabiliti per il periodo precedente".
"Non vi è distinzione tra conferma e nomina dell'amministratore,
essendo identici gli effetti che ne derivano"
"Una volta approvato
il bilancio consuntivo con la maggioranza prescritta dalla Legge, l'amministratore,
per ottenere il pagamento delle somme risultanti dal bilancio stesso, non
è tenuto a sottoporre all'esame dei singoli condomini i documenti
giustificativi delle spese effettuate"
.
"Il compenso per l'amministratore deve essere approvato
con delibera e non soltanto verbalmente. Analogamente le regalie che il
condominio vuole effettuare a persone diverse".
"L'amministratore ha, nei confronti dei condomini, una
rappresentanza volontaria, che si configura nello schema del mandato;
di conseguenza l'operato dell'amministratore deve ritenersi vincolato entro
i limiti delle direttive e della volontà dei mandanti (condomini),
per la qual cosa le somme riscosse pro quota dai singoli condomini non
possono essere distratte dalla destinazione datane dall'assemblea che ha
approvato, in sede di approvazione del bilancio, la spesa stessa."
"Gli oneri relativi alla retribuzione stabilita per l'amministratore
nominato dall'autorità giudiziaria sono a carico di tutti i condomini
anche se il regolamento condominiale prevede la gratuità dell'incarico
da affidarsi a turno, ai condomini"
" E' da ritenersi responsabile l'amministratore condominiale
per il danno causato dalla tracimazione dei pozzetti di decantazione delle
acque nere e bianche in quanto, ex art.1130 n.2 c.c., spetta ad esso il
compito di vigilare sull'uso delle cose comuni da parte dei singoli proprietari."
(C.c., art.1130)
"L'amministratore, in quanto tenuto ad eseguire le deliberazioni
della assemblea (artt. 1130 e 1131 c.c.) ha la legittimazione ad agire
nei confronti dei condomini inadempienti alle obbligazioni di pagamento
dei contributi (in conformità al piano di ripartizione dell'assemblea)
senza la necessità di specifica autorizzazione, trattandosi di
controversia che rientra nelle sue normali attribuzioni".
"La prorogatio non opera quando risulti
una volontà dei condomini, espressa con delibera dall'assemblea,
contraria alla conservazione dei poteri di gestione da parte dell'amministratore
cessato dall'incarico."
"L'amministratore ha la facoltà di stipulare i
contratti necessari per provvedere, nei limiti della spesa approvata dall'assemblea,
alla manutenzione ordinaria ed ai servizi comuni. Detti contratti sono
vincolanti per tutti i condomini (art. 1131 c.c.)".
"L'amministratore del condominio che è responsabile
dei danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei poteri ed
in genere di qualsiasi inadempimento degli obblighi legali o regolamentari,
non può essere ritenuto responsabile, ancorché sia tenuto
a fare osservare il regolamento condominiale, dei danni cagionati dall'abuso
dei condomini nell'uso della cosa comune, non essendo dotato di poteri
coercitivi e disciplinari nei confronti dei singoli condomini - salvo che
il regolamento di condominio, ai sensi dell'art.70 att. c.c., preveda la
possibilità di applicazione di sanzioni nei confronti dei condomini
che violano le norme da esso stabilite sull'uso delle cose comuni - né
obbligato a promuovere azione giudiziaria contro i detti condomini in mancanza
di una espressa disposizione condominiale o di una delibera assembleare
(C.c., art.1102; c.c., art.1130; att. c.c., art.70)
"In caso di danni cagionati dalla mancata manutenzione
del lastrico solare di un edificio in condominio, non si può escludere
l'eventuale concorso di responsabilità dell'amministratore del
condominio per negligente omissione delle necessarie riparazioni".
"La nomina di un nuovo amministratore del condominio comporta,
ai sensi dell'art.1724 c .c., la revoca automatica di quello precedentemente
in carica. Pertanto, non è richiesta la formale revoca del precedente
amministratore".
"Il compenso percepito dall'amministratore ai sensi dell'art.1135
n.1 cod. civ. o stabilito dal giudice ex art. 1709 cod. civ., riguarda
le prestazioni professionali di carattere ordinario da lui svolte. In caso
di lavori di manutenzione straordinaria, l'amministratore risulterebbe
impegnato al di là delle competenze assegnategli dalla legge e con
funzioni che andrebbero oltre la semplice rappresentanza funzionale dei
condomini. In tale ipotesi, pertanto, deve essere riconosciuto all'amministratore un compenso ulteriore rispetto a quello annuale già
prestabilito."
"L'amministratore di condominio è legittimato a
proporre azione intesa a rimuovere i gravi difetti di costruzione, ai
sensi dell'art. 1669 c.c. tanto nel caso in cui questi riguardino l'intero
edificio condominiale quanto nel caso in cui interessino le proprietà
dei singoli condomini."
"L'amministratore del condominio è legittimato
senza la necessità di una specifica deliberazione assembleare, ad
agire in giudizio nei confronti dei singoli condomini e dei terzi al fine
di:
"Nell'ipotesi in cui l'amministratore abbia addotto giustificazioni
per il ritardo nella convocazione dell'assemblea annuale per l'approvazione
del rendiconto e l'assemblea non abbia sollevato censure di sorta non
appare ammissibile la revoca dell'amministratore di condominio, su richiesta
di ciascun condomino ex art. 1129, comma 3, c.c., per fondati sospetti
di gravi irregolarità che come precisato dalla giurisprudenza non
devono afferire necessariamente aspetti contabili."
"L'amministratore del condominio può chiedere decreto
ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti del condomino moroso,
in base al preventivo approvato dall'assemblea. Avuto riguardo alla natura
eccezionale della norma ed al fatto che il decreto ingiuntivo presuppone
l'esistenza di una prova scritta del creditore proveniente dal debitore
(e non dal creditore), l'emissione di tale decreto deve ritenersi ammessa
solo dopo che sia intervenuta, da parte dell'assemblea, l'approvazione
del bilancio, preventivo o consuntivo."
"L'amministratore del condominio è legittimato
a esercitare le azioni a tutela del possesso dei condomini sulla cosa comune."
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"E' configurabile una responsabilità aquiliana
dell'amministratore di un condominio che, in presenza nel complesso condominiale
di scritte offensive di un terzo e, quindi di un fatto che integra un reato,
non abbia provveduto, una volta sollecitato dalla parte lesa, all'eliminazione
delle stesse, evitando in tal modo che il reato fosse portato ad ulteriori
conseguenze."
"Ai fini del computo delle maggioranze dell'assemblea
condominiale, non si deve tener conto del voto del condomino titolare
in relazione all'oggetto della deliberazione da adottare di un interesse
particolare contrastante, ancorché solo virtualmente, con quello
del condominio. Qualora gli argomenti sottoposti all'esame e alla decisione
dell'assemblea dei condomini implichino un giudizio sulla persona e sull'operato
dell'amministratore in materie inerenti alla gestione economica della cosa
comune (nella specie, approvazione del bilancio consuntivo e conferma
dell'amministratore), sussiste una situazione di conflitto di interessi
tra amministratore e condominio, che può essere fatta valere da
qualsiasi partecipante alla collettività condominiale; essa tuttavia,
non comporta di per sé la non computabilità del voto espresso
dall'amministratore per delega di taluno dei condomini in relazione ai
predetti argomenti, ma soltanto qualora venga dedotto e provato che il
condomino delegante non era a conoscenza o non era in grado di rendersi
conto con la normale diligenza, della situazione di conflitto. La sostituzione della delibera condominiale invalida con altra di identico contenuto
(nella specie, si trattava di una delibera di conferma dell'amministratore)
determina il venir meno dell'interesse all'impugnazione della prima delibera
per difetti formali.
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Amministratore – Rappresentanza processuale L’amministratore di un condominio è legittimato
ad agire e resistere in giudizio, senza necessità di alcuna preventiva
autorizzazione assembleare, non solo per l’esecuzione delle delibere dell’assemblea,
ma anche per garantire l’osservanza del regolamento condominiale e tutelare
conseguentemente la condominialità degli effetti lesivi dello stesso.
Ne segue, pertanto, che ove l’amministratore agisca nei confronti di un
condomino per avere utilizzato l’unità immobiliare di sua proprietà
esclusiva in modo non consentito dal regolamento di condominio lo stesso
non necessita di alcuna autorizzazione neppure per proporre, in detto giudizio,
domanda di risarcimento dei danni.
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Delibera assembleare di autorizzazione a procedere nei confronti del condomino moroso - Impugnazione - Legittimazione dell'amministratore a proporre domanda riconvenzionale - Sussiste L'amministratore del condominio, che sia stato autorizzato
con delibera dell'assemblea, a promuovere azione giudiziaria nei confronti
del condomino moroso, qualora sia da questo convenuto in giudizio per sentir
dichiarare la nullità della delibera assembleare, è legittimato,
senza che occorra una nuova autorizzazione dell'assemblea, a proporre domanda
riconvenzionale diretta a ottenere il paga- mento di quanto dovuto dal
condomino moroso. In tal caso l'amministratore che agisce in riconvenzionale
utilizza il processo iniziato contro di lui per far valere una pretesa
proponibile anche in autonomo giudizio, quale attore, in base a già
espressa autorizzazione dell'assemblea.
Amministratore - Decreto ingiuntivo - Opposizione - Vincolo della solidarietà - Un titolo creditorio nei confronti di un condominio deve
essere azionato, in sede di cognizione, nei confronti dell'amministratore
che, ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile, ha la rappresentanza
processuale dell'intero condominio, e non può, invece, essere
azionato nei confronti di un singolo condomino.
Amministratore - Apertura di credito illecitamente ottenuta......... E' inefficace nei confronti del condominio già
intestatario del relativo conto corrente, l'apertura di credito illecitamente
ottenuta dall'amministratore pro-tempore dietro presentazione alla banca
di falsa delibera da lui stesso redatta. contenente l'autorizzazione assembleare
ad effettuare l'operazione bancaria sulla base di necessarie e ingenti
somme da sborsare per spese di ristrutturazione dell'immobile. Conseguentemente,
il condominio non potrà essere chiamato a rispondere del relativo
debito derivante dal saldo negativo del conto.
Falsità in atti - Falsità in scrittura privata...... L'esposizione di fatti non rispondenti al vero (nella
specie conferma della nomina dell'amministratore) operata dall'amministratore
medesimo nella successiva trascrizione dattiloscritta del verbale di assemblea
condominiale stesa in forma manoscritta nel corso della riunione, integra
falsità ideologica in scrittura privata, penalmente non rilevante
ai sensi dell'art.485 c.p. che sanziona esclusivamente le falsità
materiali in scrittura privata. Né può dirsi sussistere il
reato di truffa consumata o tentata, posto che, se la falsità
commessa nel verbale ben può costituire artificio idoneo ad indurre
in errore una persona, manca peraltro l'elemento dell'ingiustizia del profitto
con l'altrui danno, atteso che l'artificio deve essere finalizzato proprio
all'induzione in errore di altra persona che per ciò si determini
ad un atto di disposizione patrimoniale che - altrimenti - non avrebbe
effettuato.
L'amministratore che è a conoscenza del decesso
di un condomino, fino a quando gli eredi non gli manifestano la loro qualità,
non avendo elementi utili di riferimento e non essendo obbligato a fare
alcuna particolare ricerca, non è tenuto a inviare avviso di comunicazione.
L’amministratore di condominio è tenuto ad impedire
che il modo di essere dei beni condominiali provochi danni ai
condomini o a terzi. Responsabilità del committente in tema di sicurezzaDella sicurezza risponde il committente in caso di affidamento di lavori a personale privo delle necessarie attrezzature e competenze professionali.
Il committente dei
lavori è responsabile del rispetto degli
obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli
infortuni, qualora manchi in concreto un appaltatore fornito della
capacità tecnica e professionale per assumersi la responsabilità
dell'attuazione generale delle misure antinfortunistiche. (Cass. Penale Sezione IV 21/09/2009, n. 36581)
Recupero di somme anticipate
dall'amministratore
Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto
corrette le valutazioni effettuate nei giudizi di merito e
quindi insufficiente la prova offerta. Più in generale,
prendendo spunto dal principio espresso
si può concludere affermando che per il
recupero del credito da parte dell’amministratore uscente la
produzione in giudizio di un rendiconto approvato è prova
idonea a dimostrare l’esistenza del credito, mentre il solo
rendiconto non approvato, essendo atto proveniente da una
sola parte, dovrà essere accompagnato dalla produzione della
documentazione attestante le spese effettuate e i versamenti
ricevuti al fine di permettere una corretta quantificazione
del credito vantato.
(Cass. 9 giugno 2010 n. 13878).
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