PROROGATIO DEI POTERI

DELLAMMINISTRATORE

 

 

La “prorogatio” è il prolungamento dei poteri dell’amministratore che opera  pienamente anche quando è trascorso l’anno del suo mandato o non sia stato riconfermato per qualunque motivo, in assenza della nomina del nuovo amministratore.

La prorogatio nell’istituto condominiale si applica quindi quando non si è potuto rieleggere l’amministratore o nominarne altro in sostituzione. Anche qualora l’amministratore venga riconfermato con una delibera invalidata l’amministratore mantiene comunque la sua carica appunto in regime di prorogatio, fino a quando l’assemblea o il giudice non ne nomina uno nuovo

L’amministratore di condominio in regime di prorogatio mantiene comunque invariati gli stessi doveri e poteri verso il condominio, come le sue responsabilità civili e penali derivanti dallo svolgimento dei suoi compiti, d’altronde percepisce anche lo stipendio.

 

I POTERI DELL’AMMINISTRATORE

DOPO LA SCADENZA DEL MANDATO

 

a)L’amministratore continua nell’esercizio dei propri poteri anche successivamente alla scadenza del mandato e sino alla nomina del suo successore da parte dell’assemblea o dell’autorità giudiziaria.

b)L’amministratore in proroga di poteri deve svolgere tutte le attribuzioni di ordinaria gestione che l’art.1130 c.c. gli impone di fare.

c)Mantiene la rappresentanza processuale del condominio sia per le liti che il condominio intende promuovere nei confronti dei condomini o dei terzi e sia per quelle in cui il condominio è convenuto in giudizio.

d)La prorogatio non diminuisce le responsabilità dell’amministratore uscente, anche di quello dimissionario. La rinuncia all’incarico, se non seguita dalla nomina di altro amministratore, ha efficacia solo per i condomini e lascia inalterata la posizione dell’amministratore nei confronti dei terzi.

e)Durante il periodo di proroga  dell’incarico  l’amministratore può  ordinare  lavori di straordinaria manutenzione purché siano urgenti ed improrogabili e che sia data notizia ai condomini nella prima

assemblea successiva ai lavori.

f)Anche se il mandato dell’amministratore è scaduto l’assemblea può deliberare l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e autorizzare l’amministratore in proroga a sottoscrivere il relativo contratto d’appalto.

g)L’amministratore uscente ha diritto di percepire il proprio compenso pattuito sino al momento in cui viene sostituito nell’incarico.

h)L’amministratore dimissionario deve convocare l’assemblea per la nomina del suo successore, in un tempo congruo a permettere ai condomini di scegliere con serenità il suo successore.