ACQUA POTABILE ED AUTOCLAVE
"La ripartizione delle spese per l'acqua potabile deve
avvenire in base ai consumi e non per millesimi".
"Il diniego dell'assemblea di installare una elettropompa
per il sollevamento d'acqua sino ai piani in cui l'erogazione è
carente viola il diritto dei proprietari danneggiati di godere del normale
flusso dell'acqua. L'installazione della pompa è infatti riferibile
a un servizio essenziale e non può quindi esimere alcun condomino
dal pagamento della relativa spesa anche se in effetti alcuni condomini
non se ne avvantaggiano".
"E' conforme alla Legge il criterio che le spese relative
all'acqua erogata devono essere ripartite in proporzione della quantità
d'acqua usufruita"
"Non sono innovazioni gravose o voluttuarie le opere seguenti,
in quanto volte alla sicurezza dei beni, ovvero di utilità intrinseca
ed immediata:
"La sostituzione dell'impianto idrico a cassoni, con impianto
con erogazione diretta è lavoro di straordinaria amministrazione
e non un'innovazione".
Un'autoclave, diretta a consentire l'utilizzazione costante
dell'impianto idrico di edificio condominiale, costituisce parte integrante
dell'impianto medesimo; pertanto, le spese relative all'installazione di
detta autoclave restano soggette agli stessi criteri di ripartizione fissati
per l'impianto idrico, mentre la circostanza che l'edificio sia composto
di più piani, serviti in misura differente dalla pompa dell'autoclave,
non è di per sé sufficiente a giustificare una diversa ripartizione
secondo il criterio della proporzionalità all'uso (artt. 1123 e
1124 cod. civ.)".
"La messa in opera di un impianto di autoclave, per l'impianto
idrico comune, può essere ordinata dal giudice, quale provvedimento
d'urgenza, a norma dell'art. 700 c.p.c., quando un condomino lamenti mancanza
di acqua per le esigenze domestiche. La spesa relativa deve essere ripartita
in base ai criteri vigenti per l'impianto idrico".
"I condomini, carenti di acqua potabile, hanno il diritto
ad installare per i loro usi un autoclave autonoma, ai sensi dell'art.
1102 c.c., fintantoché l'installazione suddetta non comporti per
gli altri condomini una sensibile riduzione del flusso idrico".
"L'installazione, ad opera di due condomini, di un'autoclave per il sollevamento dell'acqua (in una zona altrimenti non utilizzabile dell'androne condominiale) avente caratteristiche tali che anche gli altri condomini ne possano usufruire, non costituisce innovazione." (Cassazione, sent. n.2746 del 6 giugno 1989)
"Nell'edificio condominiale l'utilizzazione delle parti
comuni con impianti a servizio esclusivo di un appartamento esige
non solo il rispetto delle regole dettate
dall'art.1102 cod. civ. ma anche l'osservanza delle norme
del codice in tema di
distanze onde evitare la violazione del diritto di altri
condomini sulla parte di immobile di loro esclusiva proprietà. Tale
disciplina tuttavia non opera nell'ipotesi
dell'istallazione di impianti che devono considerarsi
indispensabili ai fini di una reale abitabilità dell'appartamento
intesa nel senso che rispetti l'evoluzione delle esigenze generali dei
cittadini e lo sviluppo delle moderne concezioni in tema d'igiene, salvo
l'apprestamento di accorgimenti idonei ad evitare danni alle unità
immobiliari altrui."
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