ACQUA POTABILE ED AUTOCLAVE



11/06/2008 00.03


"La ripartizione delle spese per l'acqua potabile deve avvenire in base ai consumi e non per millesimi". 
 (App. Roma, sent. n. 2116 del 2 maggio 1959)


"Il diniego dell'assemblea di installare una elettropompa per il sollevamento d'acqua sino ai piani in cui l'erogazione è carente viola il diritto dei proprietari danneggiati di godere del normale flusso dell'acqua. L'installazione della pompa è infatti riferibile a un servizio essenziale e non può quindi esimere alcun condomino dal pagamento della relativa spesa anche se in effetti alcuni condomini non se ne avvantaggiano".
(App. Roma, sent. n. 878 del 30 gennaio 1962)


"E' conforme alla Legge il criterio che le spese relative all'acqua erogata devono essere ripartite in proporzione della quantità d'acqua usufruita"
(Tribunale Roma sent. n.2258 del 7 marzo 1966)


"Non sono innovazioni gravose o voluttuarie le opere seguenti, in quanto volte alla sicurezza dei beni, ovvero di utilità intrinseca ed immediata: 
 la sostituzione del portone di ingresso con altro di metallo; la messa in opera per il portone di ingresso di serratura elettrica e del dispositivo di chiusura; la messa sotto traccia dei cavi dell'energia elettrica e del telefono; l'impianto citofonico; la trasformazione della fornitura e distribuzione dell'acqua potabile dal metodo a luce tassata a quello a contatore;"
(Trib. Roma 7-2-1969)


"La sostituzione dell'impianto idrico a cassoni, con impianto con erogazione diretta è lavoro di straordinaria amministrazione e non un'innovazione". 
(Trib. Roma, sent. n.6083 del 12 aprile 1975)


Un'autoclave, diretta a consentire l'utilizzazione costante dell'impianto idrico di edificio condominiale, costituisce parte integrante dell'impianto medesimo; pertanto, le spese relative all'installazione di detta autoclave restano soggette agli stessi criteri di ripartizione fissati per l'impianto idrico, mentre la circostanza che l'edificio sia composto di più piani, serviti in misura differente dalla pompa dell'autoclave, non è di per sé sufficiente a giustificare una diversa ripartizione secondo il criterio della proporzionalità all'uso (artt. 1123 e 1124 cod. civ.)". 
(Cassazione, sent. n. 7172 del 29 novembre 1983)


"La messa in opera di un impianto di autoclave, per l'impianto idrico comune, può essere ordinata dal giudice, quale provvedimento d'urgenza, a norma dell'art. 700 c.p.c., quando un condomino lamenti mancanza di acqua per le esigenze domestiche. La spesa relativa deve essere ripartita in base ai criteri vigenti per l'impianto idrico".
(Pret. Taranto 26-3-1985)


"I condomini, carenti di acqua potabile, hanno il diritto ad installare per i loro usi un autoclave autonoma, ai sensi dell'art. 1102 c.c., fintantoché l'installazione suddetta non comporti per gli altri condomini una sensibile riduzione del flusso idrico". 
(Cassazione, sent. n.1911 del 23 febbraio 1987)


"L'installazione, ad opera di due condomini, di un'autoclave per il sollevamento dell'acqua (in una zona altrimenti non utilizzabile dell'androne condominiale) avente caratteristiche tali che anche gli altri condomini ne possano usufruire, non costituisce innovazione."

(Cassazione, sent. n.2746 del 6 giugno 1989) 


"Nell'edificio condominiale l'utilizzazione delle parti comuni con impianti a servizio esclusivo di un appartamento  esige non solo il rispetto delle regole dettate dall'art.1102 cod. civ. ma anche l'osservanza delle norme del codice in tema di distanze onde evitare la violazione del diritto di altri condomini sulla parte di immobile di loro esclusiva proprietà. Tale disciplina tuttavia non opera nell'ipotesi dell'istallazione di impianti che devono considerarsi indispensabili ai fini di una reale abitabilità dell'appartamento intesa nel senso che rispetti l'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini e lo sviluppo delle moderne concezioni in tema d'igiene, salvo l'apprestamento di accorgimenti idonei ad evitare danni alle unità immobiliari altrui."
(Cass. sez. II, del 6-12-1990, n. 11695) 
             
 


 

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