ACQUA CALDA CENTRALIZZATA


"In tema di ripartizione delle spese del servizio di fornitura dell'acqua calda, i criteri stabiliti dall'art. 1123 primo e secondo comma cod. civ. possono essere derogati, secondo quanto prescrive espressamente l'indicata norma, soltanto da una convenzione sottoscritta da tutti i condomini interessati"
(Cassazione, sent. n. 1253 del 14 febbraio 1985)


"Qualora il regolamento condominiale preveda una ripartizione delle spese di acqua calda per il 70% a contatore e per il 30% a millesimi, deve ritenersi nulla la delibera assembleare che decida la ripartizione solo a millesimi, adducendo il fatto che i contatori sono stati tolti nel corso dell'esercizio senza previa lettura" 
(Trib. Milano, sent. n. 4275 dei 28 gennaio 1988)