ACQUA CALDA CENTRALIZZATA
"In tema di ripartizione delle spese del servizio di fornitura
dell'acqua calda, i criteri stabiliti dall'art. 1123 primo e secondo comma
cod. civ. possono essere derogati, secondo quanto prescrive espressamente
l'indicata norma, soltanto da una convenzione sottoscritta da tutti i condomini
interessati"
"Qualora il regolamento condominiale preveda una ripartizione
delle spese di acqua calda per il 70% a contatore e per il 30% a millesimi,
deve ritenersi nulla la delibera assembleare che decida la ripartizione
solo a millesimi, adducendo il fatto che i contatori sono stati tolti nel
corso dell'esercizio senza previa lettura"
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