ABBAINI E SOFFITTE





"Le spese necessarie per la conservazione dei fianchi e delle coperture degli abbaini e gronde relative devono essere sostenute da tutti i condomini e non dai soli proprietari degli abbaini stessi, in misura proporzionale alla quota di comproprietà di ciascuno»
(Trib. Torino, sent. 9 marzo 1950)


"Il proprietario del solaio di copertura o del tetto ha la facoltà di aprire, su questi, abbaini e lucernari, costruiti a regola d'arte, per dare aria e luce a locali sottostanti di sua proprietà, senza il consenso del condominio, purché ciò non leda altri diritti" 
(Cass. 24-2-1964, n. 131) 


«Così come il proprietario del solaio può aprire nel tetto abbaini per dare aria e luce ai locali sottostanti, quando l'abbaino sia costruito a regola d'arte e non pregiudichi la funzione di copertura del tetto, né leda altrimenti il diritto degli altri condomini, egualmente egli è tenuto alla manutenzione ed alla riparazione di tali aperture»
(Trib. Milano, sent. 28 febbraio 1991)


" Il proprietario di una soffitta, abusivamente trasformata in appartamento, deve essere considerato condomino a tutti gli effetti, a condizione che, per l'abuso edilizio, sia stata richiesta la concessione in sanatoria ai sensi della legge n.47/1985."
(Trib. Roma Sez.III 17.10.1997)


"Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune può aprire su esso abbaini e finestre - non incompatibili con la sua destinazione naturale - per dare aria e luce alla sua proprietà, purchè le opere siano a regola d'arte e non ne pregiudichino la funzione di copertura, nè ledano i diritti degli altri condomini sul medesimo."
(Cass. 12-02-1998, n.1498)