ABBAINI E SOFFITTE
"Le spese necessarie per la conservazione
dei fianchi e delle coperture degli abbaini e gronde relative devono essere
sostenute da tutti i condomini e non dai soli proprietari degli abbaini
stessi, in misura proporzionale alla quota di comproprietà di ciascuno»
"Il proprietario del solaio di copertura o del tetto ha
la facoltà di aprire, su questi, abbaini e lucernari, costruiti
a regola d'arte, per dare aria e luce a locali sottostanti di sua proprietà,
senza il consenso del condominio, purché ciò non leda altri
diritti"
«Così come il
proprietario del solaio può aprire nel tetto abbaini per dare aria
e luce ai locali sottostanti, quando l'abbaino sia costruito a regola d'arte
e non pregiudichi la funzione di copertura del tetto, né leda altrimenti
il diritto degli altri condomini, egualmente egli è tenuto alla
manutenzione ed alla riparazione di tali aperture»
" Il proprietario di una soffitta, abusivamente trasformata
in appartamento, deve essere considerato condomino a tutti gli effetti,
a condizione che, per l'abuso edilizio, sia stata richiesta la concessione
in sanatoria ai sensi della legge n.47/1985."
"Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto
comune può aprire su esso abbaini e finestre - non incompatibili
con la sua destinazione naturale - per dare aria e luce alla sua proprietà,
purchè le opere siano a regola d'arte e non ne pregiudichino la
funzione di copertura, nè ledano i diritti degli altri condomini
sul medesimo."
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