13/06/2008 14.41 
 
 

VIGILANZA ARMATA

13/06/2008 14.42

 


 

"La delibera dell'assemblea, che istituisce un servizio di vigilanza armata, (per la tutela della incolumità dei partecipanti al condominio) ancorché presa con voto unanime degli intervenuti, non opera nei confronti dei condomini assenti all'assemblea e non può essere fatta valere per ripartire, anche a loro carico, le spese del servizio di vigilanza. Infatti, la delibera suddetta è volta a perseguire una finalità che è estranea alle attribuzioni dell'assemblea (conservazione e gestione delle cose comuni, ai sensi dell'art.1135 del Cod. civ.)."
(Cass. Sez. Il, 20 aprile 1993, n. 4631)