VIGILANZA ARMATA 13/06/2008 14.42
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"La delibera dell'assemblea, che istituisce un
servizio di vigilanza armata, (per la tutela della incolumità dei partecipanti
al condominio) ancorché presa con voto unanime degli intervenuti, non opera nei
confronti dei condomini assenti all'assemblea e non può essere fatta valere per
ripartire, anche a loro carico, le spese del servizio di vigilanza. Infatti, la
delibera suddetta è volta a perseguire una finalità che è estranea alle
attribuzioni dell'assemblea (conservazione e gestione delle cose comuni, ai
sensi dell'art.1135 del Cod. civ.)."
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