12/02/2011
VIDEOSORVEGLIANZA Corte di cassazione - Sezione V penale – Sentenza 26 novembre 2008 n. 44156
Non commette violazione della normativa sulla privacy chi, per proteggere la propria abitazione da ladri e malviventi utilizza un sistema di videocamere che, in piccola parte, riprende anche porzioni esterne dell'abitazione dei vicini. La circostanza che l'impianto di video sorveglianza dell'imputato riprendesse anche «aspetti della vita privata dei suoi vicini» non costituiva un'ingerenza nella loro privacy perchè «l'angolazione delle telecamere consentiva la visuale solo incidentale di piccole porzioni del balcone e di un davanzale non interessandosi affatto del tipo e della estensione di tale visuale».
La massima
L'assemblea non ha poteri sull'incolumità di persone e cose L'assemblea di un condominio approvava l'installazione di un impianto di videosorveglianza relativo alle aree comuni del piazzale antistante al fabbricato e degli androni delle scale. Uno dei comproprietari impugnava le deliberazioni, deducendo la violazione dei diritti individuali costituzionalmente garantiti alla riservatezza, alla libertà personale, alla protezione di dati personali. Non solo. Il ricorrente poneva anche il problema del quorum, ritenendo necessaria l'unanimità dei consensi. Il Tribunale di Salerno (ordinanza del 14 dicembre 2010) ha sospeso la deliberazione del condominio relativamente all'installazione di un impianto di videosorveglianza, soprattutto in virtù dell'assoluta carenza del dato normativo ad hoc ed unicamente in applicazione dei principi generali che sovrintendono alla protezione dei dati personali e del condominio negli edifici. Pertanto, l'assemblea di condominio non può validamente perseguire i «fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro», in quanto lo scopo della tutela dell'incolumità delle persone e delle cose dei condomini esula dalle attribuzioni dell'organo assembleare; ciò perché l'installazione della videosorveglianza non è finalizzata a servire i beni in comunione.
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