VIDEOSORVEGLIANZA



 
 
 

12/02/2011

VIDEOSORVEGLIANZA


Corte di cassazione

 - Sezione V penale –

Sentenza 26 novembre 2008 n. 44156

 

Non commette violazione della  normativa sulla privacy chi, per proteggere la propria  abitazione da ladri e malviventi utilizza un sistema di  videocamere che, in piccola parte, riprende anche porzioni  esterne dell'abitazione dei vicini. La circostanza che  l'impianto di video sorveglianza dell'imputato riprendesse anche  «aspetti della vita privata dei suoi vicini» non costituiva  un'ingerenza nella loro privacy perchè «l'angolazione delle  telecamere consentiva la visuale solo incidentale di piccole  porzioni del balcone e di un davanzale non interessandosi  affatto del tipo e della estensione di tale visuale».

 

 

La massima


Non integra la condotta di cui all’ art. 615 bis c.p. la ripresa delle aree comuni, giacché non può ritenersi in alcun modo indebitamente invasiva della sfera privata dei condomini e, quindi, è incompatibile con una tutela penale della riservatezza l’indiscriminata esposizione alla vista altrui di un’
area che costituisce pertinenza domiciliare e che non è deputata a manifestazioni di vita privata esclusive, anche ove risultasse che manifestazioni di vita privata in quell’area siano state in concreto, inopinatamente, realizzate e perciò riprese.
La condotta di cui all’ art. 615 bis c.p. sussisterebbe solo nel caso di riprese a limitate zone di proprietà esclusiva, ad es. balcone, davanzali (nel caso di specie non si configura il reato di cui all’art. 615 bis poiché manca l’elemento soggettivo poichè l’impianto è stato istallato per ragione di sicurezza di tutti i condomini).

 


L'assemblea non ha poteri sull'incolumità di persone e cose

L'assemblea di un condominio approvava l'installazione di un impianto di videosorveglianza relativo alle aree comuni del piazzale antistante al fabbricato e degli androni delle scale. Uno dei comproprietari impugnava le deliberazioni, deducendo la violazione dei diritti individuali costituzionalmente garantiti alla riservatezza, alla libertà personale, alla protezione di dati personali. Non solo. Il ricorrente poneva anche il problema del quorum, ritenendo necessaria l'unanimità dei consensi.

Il Tribunale di Salerno (ordinanza del 14 dicembre 2010) ha sospeso la deliberazione del condominio relativamente all'installazione di un impianto di videosorveglianza, soprattutto in virtù dell'assoluta carenza del dato normativo ad hoc ed unicamente in applicazione dei principi generali che sovrintendono alla protezione dei dati personali e del condominio negli edifici.

Pertanto, l'assemblea di condominio non può validamente perseguire i «fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro», in quanto lo scopo della tutela dell'incolumità delle persone e delle cose dei condomini esula dalle attribuzioni dell'organo assembleare; ciò perché l'installazione della videosorveglianza non è finalizzata a servire i beni in comunione.