VERBALE DELL'ASSEMBLEA
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L’art. 1136 cod. civile ultimo comma precisa che “delle deliberazioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall’amministratore”. Esso viene redatto dal segretario, seguendo le indicazioni del presidente nominato dall’assemblea dei condomini ed è considerabile quale atto privato che ha valore di mezzo di prova, circa le comunicazioni espresse e le decisioni che da esso risultano, fino a che non ne sia dimostrata la sua falsità con una prova contraria. Il verbale dell’assemblea redatto durante lo svolgimento dell’assemblea stessa, vista la sua importanza circa l’efficacia delle delibere adottate ed ivi trascritte, dovrebbe comporsi di tre distinte parti. A) La prima parte con l’indicazione del luogo, della data e dell’ora della riunione a cui si dovranno necessariamente andare ad aggiungere gli argomenti posti all’o.d.g.; B) La seconda parte con l’indicazione del nominativo del presidente e del segretario e con l’elencazione dei condomini convocati, le modalità di convocazione ed infine con l’indicazione dei condomini presenti di persona e per delega con le rispettive quote millesimali. Il presidente constaterà la regolarità della convocazione e della costituzione dell’assemblea ed i quorum presenti a seconda degli argomenti posti all.o.d.g.; C) La terza parte del verbale conterrà lo svolgimento dell’assemblea con le eventuali delibere adottate per ogni punto all’O.D.G., le eventuali dichiarazioni dei singoli condomini e l’elencazione dei condomini favorevoli, contrari o astenuti alla votazione con l’indicazione delle loro quote espresse in millesimi per verificare il rispetto delle maggioranze prescritte dall’art. 1136 c.civile, in assenza delle quali le delibere sarebbero annullabili. A conclusione dell’assemblea si dovrà procedere alla lettura del verbale a alla successiva dichiarazione di chiusura della seduta indicando l’ora da parte del Presidente con anche la sottoscrizione del segretario. In caso di delibere particolarmente “pesanti” (innovazioni e delibere contrattuali), sarebbe meglio che tutti i condomini presenti sottoscrivessero il verbale. Il verbale dell’assemblea quindi deve rappresentare la descrizione di quanto è avvenuto in una determinata riunione e da esso devono risultare tutte le condizioni di validità delle deliberazioni, senza incertezze o dubbi, non essendo consentito fare ricorso a presunzioni per colmarne le lacune. Il verbale deve pertanto contenere l'elenco nominativo dei partecipanti intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, perché tale individuazione è indispensabile per la verifica della esistenza dei quorum prescritti dall'art. 1136 c.c..".
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