VERANDA


 

Con la sentenza n. 42318 del 18/09/2009, la Corte di Cassazione ha affermato, sulla base di consolidata giurisprudenza, che «la realizzazione di una veranda, anche mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica od altri elementi costruttivi, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta a permesso di costruire» (cfr. Cassazione n. 35011/2007).


Nella fattispecie una tenda collegata alla parete dell'immobile preesistente mediante intelaiatura in acciaio e tamponamenti in materiale plastico (o in vetro) è da qualificarsi quale veranda, che richiede il permesso di costruire ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 380/2001, e la cui mancanza comporta le sanzioni di cui all'art. 44 del D.P.R. medesimo.

La corte ha ribadito che in materia edilizia una veranda è da considerarsi in senso tecnico giuridico un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee con la successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile (cfr. Cassazione n. 14329/09). Inoltre per il riconoscimento della precarietà e della relativa esclusione della modifica dell'assetto del territorio, non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l'agevole rimovibilità, ma le esigenze temporanee alle quali l'opera eventualmente assolva (cfr. Cassazione n. 22054/2009).

Infine l'opera in oggetto non può neppure essere considerata pertinenza dell'immobile, in quanto ne costituisce un vero e proprio ampliamento, infatti: «non può ricondursi alla nozione di pertinenza urbanistica l'ampliamento di un manufatto, atteso che questo, per la relazione di congiunzione fisica con la struttura principale, costituisce parte integrante di essa quale elemento che attiene all'essenza dell'immobile e lo completa per la realizzazione dei bisogni cui è destinato».