12/09/2010
APERTURE E VARCHI DA SPAZIO
PRIVATO
" Il proprietario di
diversi vani siti al piano terreno può metterli in comunicazione
tra loro al fine di accedervi dall'atrio comune."
" Il proprietario di
locali siti al piano terreno ed adibiti a deposito di merci e derrate può
usare l'androne ed il cortile comune per il passaggio e lo scarico quando
non sia vietato dal regolamento condominiale."
" L'apertura di una
porta sul cortile comune è lecita, purché non sia di conseguenza
impedito agli altri condomini di usare di uguale diritto ."
" A norma dell'art.
1102, è concesso al condomino di mettere in comunicazione vani
di sua proprietà con l'entrata o l'androne comune.
" Il cortile si presume
di proprietà comune a tutti i condomini: compreso il condomino proprietario
di una quota avente l'accesso dalla strada, se il contrario non risulta
dal titolo. Pertanto detto proprietario può aprire una porta tra
i suoi locali ed il cortile."
" Il proprietario del
solaio di copertura o del tetto ha la facoltà di aprire, su questi,
abbaini e lucernari, costruiti a regola d'arte, per dare aria e luce a
locali sottostanti di sua proprietà, senza il consenso del condominio,
purché ciò non leda altri diritti."
" E' consentita al
condomino l'apertura di una porta dal proprio appartamento su altra scala,
purché l'incremento del traffico su quest'ultima non limiti apprezzabilmente
il godimento degli altri condomini e l'opera non arrechi pregiudizio alla
stabilità, alla sicurezza o al decoro del fabbricato. L'apertura
di accessi rappresenta una consentita intensificazione dell'uso ella cosa
comune, e non una innovazione."
" E' lecito ad un condomino
aprire un accesso sul cortile per dare accesso ad un locale di sua proprietà,
anche quando ciò non sia possibile fare per locali analoghi di proprietà
degli altri condomini perché non confinanti con il cortile."
" E' legittima l'apertura
di un varco tra vani contigui di due diversi edifici condominiali eseguita
dal proprietario dei vani medesimi."
"Il comproprietario
di una strada, può legittimamente aprirvi l'accesso per una propria
autorimessa."
"L'apertura di nuovi
accessi e finestre in un cortile può essere lecita soltanto quando
il cortile sia condominiale e non quando appartenga ad una unità
immobiliare."
"La realizzazione,
nel muro perimetrale dell'edificio condominiale, di un varco che metta
in comunicazione l'appartamento ed il giardino, entrambi facente parte
del condominio è un atto rivolto ad una maggiore utilizzazione
della cosa (ed è quindi lecita) purché l'apertura nel muro
non rechi pregiudizio alla stabilità ed al decoro architettonico
dell'edificio."
"E' legittima, e non
costituisce spoglio, l'apertura di una porta nell'androne condominiale
per dare un altro accesso ad un locale avente anche l'ingresso dalla
strada."
E' legittima
l'apertura di un secondo ingresso sulla scala, ove non limiti il godimento
degli altri condomini e non arrechi pregiudizio all'edificio e al suo decoro
architettonico."
" L'apertura di accessi
da una proprietà esclusiva al cortile comune rappresenta una intensificazione
legittima dell'uso della cosa comune e non una innovazione."
" L'apertura di un
varco, con l'installazione di porte o di cancelli nel muro comune per creare
un nuovo ingresso per un'unità immobiliare, di massima, può
ritenersi consentita, non integrando un abuso della cosa comune, suscettibile
a ledere i diritti degli altri condomini, essendo irrilevante che tale
utilizzazione del muro comporti una più comoda fruizione dell'unità immobiliare interessata."
" L'apertura
di una porta, da parte di un condomino, nel muro comune dell'andito d'ingresso
dell'edificio, non altera l'entità materiale del bene né
modifica la sua destinazione, ma integra una consentita modificazione della cosa comune a norma dell'art. 1102 del Cod. civ. Infatti, detta modificazione della cosa comune risponde allo scopo dell'uso più intenso
e proficuo del bene, di cui all'art. 1102; non si tratta di una innovazione,
perché la destinazione della cosa comune non viene mutata né
la cosa comune viene ad essere trasformata."
" In tema di condominio di edifici l'apertura di un varco
su un muro comune che metta in comunicazione il terreno di proprietà
esclusiva di un singolo condomino con quello comune non dà luogo
alla costituzione di una servitù (che richiederebbe il consenso
di tutti condomini) quando il terreno comune viene già usato
come passaggio pedonale e carrabile, sempre che l'opera realizzata non
pregiudichi l'eguale godimento della cosa comune da parte degli altri condomini,
vertendosi in una ipotesi di uso della cosa comune a vantaggio della cosa
propria che rientra nei poteri di godimento inerenti al condominio."
" All'apertura tra due vani di un medesimo edificio, realizzata
allo scopo di dare aria e luce ad uno di essi attraverso l'altro, non é
applicabile la disciplina dettata dagli artt. 901 - 904, codice civile,
giacché tale apertura non costituisce estrinsecazione del diritto
di proprietà, ossia manifestazione di una facultas
del diritto di dominio, ma ponendo in essere una vera e propria incursione
sulla sfera di godimento della proprietà altrui, ha sostanza,
struttura e funzioni di uno ius in re aliena, acquisibile
perciò mediante usucapione o destinazione del padre di famiglia,
sempre che l'apertura si concreti in opere visibili e permanenti, strutturalmente
destinate ad un inequivoco e stabile assoggettamento del vano, sì
da rivelare all'esterno l'imposizione di un peso a suo carico per l'utilità
dell'altro."
Aperture lucifere – Luci –
Differenze – Acquisto della servitù
Le aperture lucifere che si trovano all’interno di un
edificio condominiale, o comunque all’interno di un complesso immobiliare
integrante una proprietà condominiale, a differenza di quelle
che si aprono sul fondo aperto altrui, sono sprovviste di quella connotazione
di precarietà e di mera tolleranza che caratterizza le luci contemplate
negli articoli 901 e 904 del codice civile, con la conseguenza che esse
sono sottratte alla disciplina di tali norme e che in ordine a esse è
ipotizzabile, in favore di chi ne beneficia, la possibilità di
acquisto della relativa servitù per usucapione o per destinazione
del padre di famiglia.
Apertura di un varco di accesso nel muro condominiale Massima: "La realizzazione da parte di un condomino di un varco di accesso, praticato in un muro condominiale, al fine di mettere in comunicazione lo spazio interno, anche comune, dallo stesso delimitato, con altri immobili confinanti, di proprietà esclusiva, deve ritenersi illegittima ai sensi dell'art. 1102 c.c., nei casi in cui il suolo, o il fabbricato, cui si sia dato accesso con le suddette modalità, costituisca un'unità immobiliare estranea al condominio, ancorché appartenente a taluno dei condomini. (Cass. Sezione II, 25 ottobre 2006 – 19 dicembre 2007, n. 26796)
IMMOBILIARE DI ALTRO EDIFICIO E CONDOMINIO.
(Cass. sez. II, sentenza 09.06.2010 n. 13874)
|