USUCAPIONE
"Il condomino, per usucapire la cosa di proprietà
comune, non deve dimostrare l'interesse del possesso, ma deve fornire la
prova di avere sottratto la cosa all'u- so comune per il periodo utile
all'usucapione e, cioè, di una condotta univoca- mente diretta arivelare
che nel condominio si è verificato un mutamento di fatto nel titolo
del possesso, e non la prova del mero non uso della cosa da parte degli
altri condomini."
"Il godimento di una porzione comune dell'edificio
da parte del singolo condo- mino (nella specie, di un terrazzo di copertura
da parte del proprietario dell'ap- partamento dell'ultimo piano) può
integrare possesso idoneo all'acquisto per usu- capione della porzione
medesima solo quando presenti connotati di esclusività ed incompatibilità
con il compossesso degli altri partecipanti, e non anche, per- tanto, per
il mero fatto che si traduca in un'utilizzazione di detto bene più
inten- sa o diversa da quella praticata dagli altri condomini (nella specie,
avendo il sud- detto proprietario dell'attico portato luce ed acqua sul
terrazzo, mediante colle- gamento con le proprie utenze)"
"Le aperture lucifere che si trovano all'interno di un
edificio condominiale o co- munque all'interno di un complesso immobiliare
integrante una proprietà condo- miniale (nella specie porta a vetri
collocata tra una chiostrina di proprietà esclu- siva ed una scala
di proprietà condominiale che da quella riceva luce), a diffe- renza
di quelle che si aprono su un fondo aperto altrui ed alle quali fa riferimen-
to l'art. 900 c.c., sono prive di quella connotazione di precarietà
e mera tolleran- za che caratterizza le luci contemplate negli artt. da
901 a 904 c.c., con la con- seguenza che sono sottratte alla disciplina
disposta da tali norme e che in ordine ad esse, è ipotizzabile,
in favore di chi ne beneficia, la possibilità di acquisto del- la
relativa servitù per usucapione o per destinazione del padre di
famiglia, e così la tutela possessoria dello stato di fatto su cui
si basa l'eventuale esistenza della servitù medesima."
"Il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui
quota indivisa del bene
"Non è consentita al condomino l'occupazione di
una parte del bene comune, tale da portare, col concorso degli altri requisiti
di legge, alla usucapione della parte occupata. Infatti l'uso della cosa
comune è sottoposto dall'art.1102 c.c. ai due limiti fondamentali
consistenti nel divieto, per ciascun partecipante, di alte- rarne la destinazione
e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso."
" Il condomino che deduce di avere usucapito la cosa comune
deve provare di averla sottratta all'uso comune per il periodo utile all'usucapione
e cioè deve di- mostrare una condotta diretta a rivelare in modo
inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo
del possesso, costituita da atti univocamente rivolti contro i compossessori,
e tale da rendere riconoscibile a costoro l'inten- zione di non possedere
più come semplice compossessore, non bastando al ri- guardo la prova
del mero non uso da parte degli altri condomini, stante l'impre- scrittibilità
del diritto in comproprietà.
" Un condomino può usucapire la quota degli altri
condomini senza che sia necessaria una vera e propria interversione del
titolo del possesso mediante comportamento oppositivo, esercitando il potere
di fatto sul bene in termini di esclusività, ma non è dufficiente
che gli altri condomini si siano astenuti dall'uso del bene comune, occorrendo
che colui che opponga all'azione di reintegrazione dagli altri promossa
nei suoi confronti un proprio possesso esclusivo alleghi e dimostri d'aver
goduto del bene stesso in modo inconciliabile con la possibilità
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