26/12/2010 

 

 

A PROPOSITO DEL TENTATIVO DI FARE RINASCERE

IL FASCICOLO DEL FABBRICATO NELLA REGIONE LAZIO,

SEPPURE PER GLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

 

REGIONE LAZIO

 

LEGGE REGIONALE  11 AGOSTO 2009  N.21

(c.d. PIANO CASA)

 

OMISSIS

 

 

Art. 28
(Modifiche alla legge regionale 12 settembre 2002, n. 31
“Istituzione del fascicolo del fabbricato” e successive modifiche)


1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 31/2002 e successive modifiche sono aggiunte,  in fine, le seguenti parole: “finalizzate, tra 1'altro, a concordare agevolazioni economiche a favore dei proprietari degli edifici;”
2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 31/2002 le parole da: “, con le modificazioni” a:”nel tempo” sono sostituite dalle seguenti: “. La valutazione delle condizioni di sicurezza e staticità dell'edificio è effettuata, altresì, tenendo conto delle modificazioni e adeguamenti dell'edificio, conosciuti o conoscibili con 1'ordinaria diligenza da parte del proprietario.”.
3. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 31/2002 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Qualora il proprietario non dia seguito all'ulteriore fase di approfondimento conoscitivo, il professionista incaricato ne dà immediata comunicazione ai competenti uffici comunali, specificando il grado di rischio per la sicurezza dell'edificio.”.
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 31/2002 è inserito il seguente:
“1 bis. L'acquisizione presso gli uffici regionali della documentazione tecnico-amministrativa
necessaria alla predisposizione del fascicolo avviene senza oneri per il richiedente. Gli enti locali possono prevedere analoghe forme di agevolazione.”.
5. Il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 31/2002 è sostituito dal seguente:
“4
. Al fine di consentire la redazione del fascicolo del fabbricato, la Regione e i comuni prevedono forme di incentivo o di agevolazione per i proprietari in condizioni economiche o sociali disagiate. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i requisiti per 1'accesso alle forme di incentivo o agevolazione nonché le modalità di concessione.”.
6. Dopo 1'articolo 7 della l.r. 31/2002 e inserito il seguente:“Art. 7 bis
(Sanzioni)
1. La violazione dell'obbligo di redazione del fascicolo del fabbricato comporta 1'applicazione a carico degli obbligati di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 5.000 euro.”.

 

 

OMISSIS

 

 

NUOVA FINE DEL RINATO “ Fascicolo del Fabbricato”

 

La Corte costituzionale con ordinanza n.202 del 10/02/2010 ha riconosciuto che la Regione Lazio con altra Legge del 3/02/2010 n. 1, ha modificato gli articoli della LEGGE REGIONALE  11 AGOSTO 2009  N.21,  che riproponevano l’Istituzione del Fascicolo del Fabbricato e quindi ha dichiarato estinto il ricorso del P.d.C.M. contro la nuova istituzione del F.d.F., in quanto non più previsto perché stralciato dalla legge.