26/12/2010
A PROPOSITO DEL TENTATIVO DI FARE RINASCERE
IL FASCICOLO DEL FABBRICATO NELLA REGIONE LAZIO,
SEPPURE PER GLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
REGIONE LAZIO
LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2009 N.21
(c.d. PIANO CASA)
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OMISSIS
Art. 28
(Modifiche alla legge regionale 12 settembre 2002, n. 31
“Istituzione del fascicolo del fabbricato” e successive modifiche)
1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 31/2002 e successive
modifiche sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “finalizzate, tra
1'altro, a concordare agevolazioni economiche a favore dei proprietari degli
edifici;”
2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 31/2002 le parole da: “, con le
modificazioni” a:”nel tempo” sono sostituite dalle seguenti: “. La valutazione
delle condizioni di sicurezza e staticità dell'edificio è effettuata, altresì,
tenendo conto delle modificazioni e adeguamenti dell'edificio, conosciuti o
conoscibili con 1'ordinaria diligenza da parte del proprietario.”.
3. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 31/2002 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: “Qualora il proprietario non dia seguito all'ulteriore fase di
approfondimento conoscitivo, il professionista incaricato ne dà immediata
comunicazione ai competenti uffici comunali, specificando il grado di rischio
per la sicurezza dell'edificio.”.
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 31/2002 è inserito il seguente:
“1 bis. L'acquisizione presso gli uffici regionali della documentazione
tecnico-amministrativa
necessaria alla predisposizione del fascicolo avviene senza oneri per il
richiedente.
Gli enti locali possono prevedere analoghe forme di agevolazione.”.
5. Il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 31/2002 è sostituito dal seguente:
“4.
Al fine di consentire la redazione del fascicolo del fabbricato, la Regione e i
comuni prevedono forme di incentivo o di agevolazione per i proprietari in
condizioni economiche o sociali disagiate.
Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i requisiti per 1'accesso
alle forme di incentivo o agevolazione nonché le modalità di concessione.”.
6. Dopo 1'articolo 7 della l.r. 31/2002 e inserito il seguente:“Art. 7 bis
(Sanzioni)
1. La violazione dell'obbligo di redazione del fascicolo del fabbricato comporta
1'applicazione a carico degli obbligati di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.500 euro a 5.000 euro.”.
OMISSIS
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NUOVA FINE DEL RINATO “ Fascicolo del Fabbricato”
La Corte costituzionale con ordinanza n.202 del 10/02/2010 ha riconosciuto che
la Regione Lazio con altra
Legge del 3/02/2010 n. 1,
ha modificato gli articoli della
LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2009 N.21, che riproponevano l’Istituzione del
Fascicolo del Fabbricato
e quindi ha dichiarato estinto il ricorso del P.d.C.M. contro la nuova
istituzione del F.d.F., in quanto non più previsto perché stralciato dalla
legge.
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