D.M. COMUNICAZIONI 11 NOV. 2005


Il Ministro delle comunicazioni

omissis

decreta

Art. 1 - Scopo

1. Il presente decreto disciplina gli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellitare, per favorirne la diffusione con conseguente riduzione della molteplicità di antenne individuali, per motivi sia estetici che funzionali, fermo restando quanto prescritto al comma 1 dell'art. 209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) impianti centralizzati, gli impianti condominiali, centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione sonora, televisiva e dati associati;
b) segnali, quelli di radiodiffusione sia terrestre che satellitare;
c) segnali terrestri primari, quelli televisivi con campo mediano elettromagnetico (di picco nel caso analogico, integrato sulla propria banda nel caso digitale) superiore al minimo di pianificazione del servizio, come definito nelle Raccomandazioni ITU-R;
d) segnali terrestri secondari, quelli di radiodiffusione terrestre che non rientrano nei casi di cui alla precedente lettera c);
e) segnali satellitari, quelli autorizzati alla diffusione al pubblico via satellite;
f) altri segnali, segnali per i servizi interattivi, necessari per l'utilizzo di sistemi interattivi evoluti;

Art. 3 - Caratteristiche generali

1. Gli impianti centralizzati sono realizzati in modo da ottimizzare la ricezione delle stazioni emittenti radiotelevisive ricevibili e annullare o minimizzare l'esigenza del ricorso ad antenne individuali.
2. A condizione di non interferenza è prevista la realizzazione di un impianto che consenta i servizi interattivi.
3. Le condizioni recate nei successivi articoli del presente decreto consentono la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di impianti che rispettino quanto previsto dai commi 1 e 2.

Art. 4 - Divieti di discriminazione

1. Gli impianti centralizzati non determinano condizioni discriminatorie tra le stazioni emittenti i cui programmi siano contenuti in segnali terrestri primari e satellitari.
2. L'impianto centralizzato non determina condizioni discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze.

Art. 5 - Qualità di ricezione

1. La qualità di ricezione di ciascun programma contenuto in un segnale primario
non subisce significativi degradi, secondo quanto previsto nel successivo art. 6.

Art. 6 - Criteri realizzativi

1. L'impianto centralizzato è dotato di apparati e componenti tecnici idonei a conseguire gli obiettivi prescritti nel presente decreto.
2. La direttiva 2004/108/CE, le pertinenti norme tecniche di impianto del CENELEC o, in assenza, del CEI o internazionali ed, ove applicabile, la direttiva 1999/5/CE sono i riferimenti per la conformità di progettazione, installazione e manutenzione degli impianti centralizzati.

Art. 7 - Individuazione dei segnali

1. L'installazione di ogni impianto centralizzato è preceduta dalla individuazione di almeno tutti i segnali primari terrestri ricevibili nel luogo considerato e da quelli satellitari prescelti.

Art. 8 - Distribuzione dei segnali

1. L'impianto centralizzato permette la distribuzione all'utenza di tutti i segnali accertati in base a quanto previsto all'art. 7.

Art. 9 - Documentazione tecnica

L'impianto è corredato dalla documentazione tecnica attestante la conformità a quanto previsto nel presente decreto.

Art. 10 - Efficacia

1. Il presente decreto si applica a tutti gli impianti centralizzati di nuova installazione.
2. Gli impianti centralizzati già installati sono adeguati alle disposizioni del presente decreto in occasione del primo intervento di manutenzione straordinaria.