D.M. COMUNICAZIONI 11 NOV. 2005
Il Ministro delle comunicazioni omissis decreta Art. 1 - Scopo 1. Il presente decreto disciplina gli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellitare, per favorirne la diffusione con conseguente riduzione della molteplicità di antenne individuali, per motivi sia estetici che funzionali, fermo restando quanto prescritto al comma 1 dell'art. 209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Art. 2 - Definizioni 1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
Art. 3 - Caratteristiche generali 1. Gli impianti centralizzati sono realizzati in modo
da ottimizzare la ricezione delle stazioni emittenti radiotelevisive ricevibili
e annullare o minimizzare l'esigenza del ricorso ad antenne individuali.
Art. 4 - Divieti di discriminazione 1. Gli impianti centralizzati non determinano condizioni
discriminatorie tra le stazioni emittenti i cui programmi siano contenuti
in segnali terrestri primari e satellitari.
Art. 5 - Qualità di ricezione 1. La qualità di ricezione di ciascun programma
contenuto in un segnale primario
Art. 6 - Criteri realizzativi 1. L'impianto centralizzato è dotato di apparati
e componenti tecnici idonei a conseguire gli obiettivi prescritti nel
presente decreto.
Art. 7 - Individuazione dei segnali 1. L'installazione di ogni impianto centralizzato è preceduta dalla individuazione di almeno tutti i segnali primari terrestri ricevibili nel luogo considerato e da quelli satellitari prescelti. Art. 8 - Distribuzione dei segnali 1. L'impianto centralizzato permette la distribuzione all'utenza di tutti i segnali accertati in base a quanto previsto all'art. 7. Art. 9 - Documentazione tecnica L'impianto è corredato dalla documentazione tecnica attestante la conformità a quanto previsto nel presente decreto. Art. 10 - Efficacia 1. Il presente decreto si applica a tutti gli impianti
centralizzati di nuova installazione.
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