15/07/2010

LA SICUREZZA NEL CONDOMINIO

(riguardo al portiere)

 



Il condominio è costituito da una realtà fisica nella quale vivono e si muovono una pluralità di persone, residenti e non residenti, costituita da spazi aperti, spazi coperti e da spazi chiusi, collegati tra loro da androni, vetrate, scale, ascensori, porte e serviti da impianti tecnologici quali:
- elettrici come illuminazione, forza motrice ascensori, forza motrice impianto di riscaldamento;
- idraulici come tubazioni di adduzione di acqua e di scarico acque reflue;
- fognari quale sistema di adduzione delle acque reflue alla fognatura esterna comunale;
- di riscaldamento come sistema di tubazioni centralizzate o autonome per singola proprietà destinate alla distribuzione del fluido scaldante;
- di sollevamento come ascensori e montacarichi;
Di massima è possibile, affidare alle Ditte di manutenzione, con gli appositi contratti e con il rilascio delle certificazioni previste dalle normative vigenti, la sorveglianza degli impianti e quindi trasferire ai titolari di esse la responsabilità  che incombe sull'amministratore del condominio. L'amministratore, quindi, per tutelarsi e tutelare il condominio, avrà cura di tenere sempre aggiornati i vari contratti di manutenzione vigilando sul preciso adempimento da parte dei contraenti delle condizioni e clausole ivi riportate.
 

Decreto Legislativo n.81 del 2008

Il condominio deve redigere il documento di valutazione dei rischi di cui di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 solamente nel caso di presenza di lavoratori che non rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati. Con riferimento ai lavoratori (portieri e pulitori) che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati, invece, l’articolo 3, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che per tali lavoratori trovino applicazione le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 (rispettivamente, informazione e formazione dei lavoratori).

L’obbligo di informazione previsto dall’articolo 36 a carico del condominio nei confronti di lavoratori che rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati si considera adempiuto se effettuato a mezzo di una comunicazione contenente i requisiti del predetto articolo 36.

Al riguardo, si precisa che vengano fornite informazioni sui “rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attivitā di impresa in generale”, e che il contenuto di tali informazioni debba essere di facile comprensione sia per i lavoratori italiani che  per quelli immigrati.

Nel caso di contemporanea presenza di lavoratori dipendenti e di imprese e/o lavoratori autonomi affidatari di lavori, servizi o forniture, il condominio deve considerarsi “datore di lavoro” esclusivamente riguardo ai primi. In tale situazione, con riferimento alle imprese e/o ai lavoratori autonomi, invece, sul condominio graveranno gli obblighi di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

 

Nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l’amministratore č necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha giā chiarito, successivamente all’emanazione del d.lgs. n. 626/94, con la circolare 5 marzo 1997, n. 28, che il datore di lavoro nei condomini, ai fini dell’applicazione degli obblighi attualmente previsti nel citato art. 3, comma 9, va individuato nella persona dell’amministratore condominiale pro-tempore.

Se, quindi, devono essere affidati lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, l'amministratore dovrà valutare l'idoneità delle imprese appaltatrici, e fornire le informazioni necessarie sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro coordinando la effettuazione di tutte le misure necessarie per la prevenzione degli infortuni.

Se poi i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria dovessero comportare l'impiego di almeno 100 uomini giorno o l'incarico a più Imprese, dovrà essere applicato quanto disposto dal Decreto Legislativo 81/96 con la nomina del tecnico responsabile della progettazione, della esecuzione dei lavori e della sicurezza e la comunicazione agli uffici competenti.