29/06/2010

 

 

ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA

 

 


 

 

Con l'entrata in vigore della Legge n. 73 del 22 maggio 2010, di conversione del decreto-legge 40/2010, vengono ampliate le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia libera, realizzabili senza alcun titolo abilitativo o con semplice comunicazione, e per i quali non è più necessario aspettare 30 giorni prima di iniziare i lavori.

 


 

Possono essere eseguiti, senza alcun titolo abilitativo:

 

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo;

d) i movimenti di terra pertinenti all’attività agricola;

e) le serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

 

 


 

 

Possono, invece, essere eseguiti previa

comunicazione al Comune (senza D.I.A.):

 

a) interventi di manutenzione straordinaria*, compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;

d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Alla Comunicazione devono essere comunque allegate le eventuali autorizzazioni obbligatorie (es. autorizzazione allo scarico, autorizzazione paesaggistica o eventuali pareri di altri Enti) e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

Per gli interventi di
manutenzione straordinaria, alla comunicazione di inizio lavori deve essere allegata una relazione tecnica e progetto firmati da un progettista abilitato, i dati identificativi dell’impresa che realizzerà i lavori e la
dichiarazione del tecnico di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente.

Il tecnico deve inoltre asseverare, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

Per tutti gli interventi resta l’obbligo di rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le altre norme di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, relative all'efficienza energetica e del Codice dei beni culturali e del paesaggio).  Infine, l’interessato deve provvedere, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.