29/06/2010
ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA
Con l'entrata in vigore della Legge n. 73 del 22 maggio 2010, di conversione del decreto-legge 40/2010, vengono ampliate le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia libera, realizzabili senza alcun titolo abilitativo o con semplice comunicazione, e per i quali non è più necessario aspettare 30 giorni prima di iniziare i lavori.
Possono essere eseguiti, senza alcun titolo abilitativo:
a)
gli interventi di manutenzione ordinaria; d) i movimenti di terra pertinenti all’attività agricola; e) le serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
Possono, invece, essere eseguiti previa comunicazione al Comune (senza D.I.A.):
a) interventi di manutenzione straordinaria*, compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b)
le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad
essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un
termine non superiore a novanta giorni; d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Alla Comunicazione devono essere comunque allegate le eventuali autorizzazioni
obbligatorie (es. autorizzazione allo scarico, autorizzazione paesaggistica o
eventuali pareri di altri Enti) e, limitatamente agli interventi di cui alla
lettera a) i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la
realizzazione dei lavori.
Il tecnico deve inoltre asseverare, sotto
la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici
approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e
regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
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