25/12/2010
Responsabilità in tema di appalti per lavori
straordinari
“In tema di appalto il committente deve adeguare
la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza:
a) scegliere (c.d. "culpa in eligendo")
l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico,
accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita
dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità
tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività
commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa;
b) non ingerirsi nell'esecuzione dei lavori.
Risponderà quindi, a titolo di colpa il
committente che non rispetti tali regole”
Cassazione penale sez. III, 20 gennaio
1991, Giur. it. 1993,II, 171.
Immobili non adibiti ad abitazione - Indennità
per la perdita dell'avviamento commerciale -
Per l'attribuzione al conduttore dell'indennità
di avviamento è irrilevante accertare se egli in concreto riceva
danno dal rilascio dell'immobile locato (che sia stato effettivamente utilizzato
per l'esercizio di attività comportanti contatti diretti con il
pubblico degli utenti e dei consumatori), essendo tale danno presunto dalla
legge in via assoluta nell'an e nel quantum.
(Cass. Sezione III, sentenza 2 maggio 2002 n.6256.)
Forma scritta ad substantiam - Perdita del documento
-
Nel caso di contratto per il quale sia richiesta ad
substantiam la forma scritta, ove il contraente abbia smarrito
il documento che gli forniva la prova, per l'ammissibilità della
prova testimoniale che la condotta della parte si presenti immune dai caratteri
dell'imprudenza e della negligenza. Chi invoca, pertanto, a proprio favore
un documento che assume essere andato perduto deve dimostrare l'esistenza
del documento, il suo contenuto e la perdita verificatasi senza sua colpa.
La dimostrazione della perdita incolpevole, in particolare, deve emergere
da una prova specificamente dedotta e non può essere desunta per
implicito dalle condizioni personali e soggettive della parte. Sono, quindi,
necessarie la prospettazione e l'esistenza di un fatto positivo, consistente
nella prestazione della diligenza del buon padre di famiglia nella custodia
del documento, cioè di una condotta spoglia di elementi di imprudenza
e negligenza.
(Cass. Sezione II, sentenza 6 maggio 2002 n. 6480)
Copie fotografiche e fotostatiche di scritture.
L'art.2719 del codice civile prescrive che le copie fotografiche
quindi anche quelle fotostatiche, delle scritture hanno la stessa efficacia
delle autentiche se la loro conformità con l'originale è
attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente
disconosciuta.
(Cass. Sezione IV, sentenza 22 maggio 2002 n. 2003.)
Responsabilità del notaio e visure
catastali -
Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di
un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della
libertà e disponibilità del bene e, più in generale,
delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce,
salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti (che non
può ritenersi pertanto concessa implicitamente neanche da una sola
di esse, né può essere ricavata per facta concludentia)
obbligo
derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi,
fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché
l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento
della volontà delle parti e di direzione della
compilazione dell'atto, ma si estende a quelle attività preparatorie
e successive necessarie perché sia assicurata la serietà
e certezza dell'atto giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine
ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato
pratico voluto dalle parti dell'atto.
(Cass. Civ. 13 giugno 2002, n. 8470)
Simulazione del contratto di locazione
E' onere della parte che adduce la simulazione offrire,
in linea col disposto dell'art. 2697 cod. civ., la prova del contratto
dissimulato (nella specie, locazione ad uso abitativo, invece della simulata
locazione ad uso foresteria) attraverso la dimostrazione della sussistenza
degli elementi che positivamente lo connotano.
(Cass. Civ. 14 giugno 2002, n. 8585)
Azione di reintegrazione da spoglio - Autori
materiali e morali
L'amministrazione di un condominio che compia un atto
di impossessamento violento o clandestino in base ad autorizzazione o
delibera assembleare, deve considerarsi autore materiale dello spoglio,
mentre autore morale dello stesso deve essere considerata la collettività
condominiale rappresentata dall'assemblea, per cui l'azione di reintegrazione
può essere proposta sia contro il condominio, sia contro l'amministratore,
quale autore materiale dello spoglio.
(Cass. Civ. 24 maggio 2002, n. 7621)
Difetti gravi dell'opera - Denuncia - Termine
di 1 anno - Decorrenza - Dal giorno della conoscenza della loro gravità.
Il termine annuale per la denuncia dei vizi posto dall'art.
1669 cod. civ. in materia di appalto ha inizio non già da quando
il committente abbia compiuto la constatazione obiettiva dei vizi medesimi,
bensì dal momento in cui abbia conseguito un apprezzabile grado
di conoscenza del nesso causale tra i vizi e l'imperfetta esecuzione dell'opera.
La relativa indagine si risolve in un apprezzamento di fatto riservato
al giudice del merito e, come tale, incensurabile in sede di legittimità
se sorretto da congrua motivazione.
(Cass. Civ. 14 novembre 2002 n. 16008)
PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO CIRCOLARE
L’assegno non può essere assimilato al denaro,
sotto forma di banconota, che è l’unico che ha valore solutorio,
anche in assenza di una volontà del creditore. L’invio al creditore
di un assegno circolare in luogo della somma di denaro, configura non solo
la violazione dell’articolo 1277 del C.c. e dell’articolo 1197 (rappresentando
una datio in solutum), ma anche dell’articolo 1182 del C.c. (secondo
cui l’obbligazione avente a oggetto denaro deve essere adempiuta al domicilio
del creditore), in quanto implica la sostituzione del creditore con la
sede dell’istituto bancario presso cui l’assegno circolare è riscuotibile.
Affinché la consegna dell’assegno circolare possa avere effetto
liberatorio, occorre che vi sia in proposito il consenso del creditore.
(Cass. Civile Sez. III sent. 10 febbraio 2003,
n. 1939)
Clausola penale - riduzione - accertamento
del giudice di merito
L'apprezzamento sulla eccessiva entità della clausola
penale, nonché sulla misura equitativa della sua riduzione, a norma
dell'art. 1384 del Cc, rientra nel potere discrezionale del giudice del
merito, incensurabile in cassazione se correttamente motivato.
(Cass. Civile Sez. II sent. 30 maggio 2003, n.
8806)
Clausola penale - riduzione - condizioni -
poteri del giudice del merito - interesse del creditore all'adempimento
Nell'ipotesi di clausola penale eccessiva, la riduzione
è consentita, ai sensi dell'articolo 1384 del Cc, avuto riguardo
all'interesse del creditore all'adempimento quale poteva prevedersi al
momento della stipulazione della clausola, dovendosi escludere che l'entità
concreta del pregiudizio subito dal creditore costituisca un parametro
decisivo, atteso che proprio la stipulazione della clausola esclude la
rilevanza dell'effettivo pregiudizio: il tutto al fine di impedire che
detta clausola si traduca in una pena privata e la penale possa tradursi
in un abuso del diritto del creditore. (Nella specie, in cui il giudice
aveva fatto riferimento <all'interesse reciproco delle parti> la Suprema
corte ha affermato che la circostanza non significava affatto che egli
non avesse tenuto conto dell'interesse del creditore all'adempimento e
che erroneamente il ricorrente pretendeva che il giudice del merito avrebbe
dovuto tener conto dell'effettivo pregiudizio subito dal creditore a seguito
dell'inadempimento).
(Cass. Civile Sez. II Sent. 30 maggio 2003, n.
8806)
Pozzi, cisterne, fossi e tubi - obbligo del
rispetto delle distanze
La previsione di cui all'articolo 889 del Cc, che prescrive
le distanze per l'installazione di tubi d'acqua, gas e simili, trova applicazione
solo in caso di opere che per loro natura comportino il pericolo d'infiltrazioni
o di fughe dannose per il vicino. Esattamente, pertanto, il giudice del
merito ritiene inapplicabile tale disposizione dopo avere accertato l'inesistenza
di emissioni nocive o tossiche da parte di sfiatatoi posti a distanza inferiore
a quella legale. (nella specie, si trattava di sfiatatoi installati presso
un distributore di carburante che svolgevano la sola funzione di aspirare
aria dall'ambiente esterno al momento dell'erogazione del carburante).
(Cass. Civile Sez.II Sent. 3 giugno 2003,
n. 8832)
Clausola penale - riduzione della penale -
potere discrezionale del giudice del merito ......
L'articolo 1834 del Cc. attribuisce al potere discrezionale
del giudice l'apprezzamento sull'eccessività della clausola penale
e sulla misura della sua riduzione equitativa, rimettendo allo stesso di
valutare l'effettiva incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio delle
prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente
da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito.
(Cass, Civile Sez. I Sent. 10 luglio 2003, n. 10848)
APPALTO - Responsabilità dell'appaltatore
- Nel caso di vizi dell'opera - Presupposti.
In materia di appello la responsabilità dell'assuntore
del lavoro inerente alla garanzia per vizi e difformità dell'opera
eseguita, prevista dagli artt. 1667 e seguenti del Cc., può configurarsi
unicamente quando lo stesso, nell'intervenuto completamento dei lavori,
consegni alla controparte un'opera realizzata nel mancato rispetto dei
patti o non a regola d'arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione
dei lavori o di ritardo o di rifiuto della consegna del risultato di questi,
a carico dell'appaltatore può contrattualmente operare la comune
responsabilità per inadempimento contrattuale ex articoli 1453 e
seguenti del codice civile.
(Cass. Civile Sez. II Sent. 19 giugno 2003, n.
9849)
APPALTO - Nullità dell'appalto - Azione
di indebito arricchimento edilizia - Azione di indebito arricchimento promossa
dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo - Ammissibilità
-
Nel caso di azione di indebito arricchimento promossa
dall'appaltatore che, a causa della nullità del contratto d'appalto,
in quanto avente a oggetto la realizzazione di un'opera senza la prescritta
concessione edilizia e contrario, quindi, a norme imperative, non abbia
ricevuto, in tutto o in parte, il corrispettivo pattuito, la locupletazione
del committente non può essere esclusa in ragione della precarietà
del suo diritto dominicale sull'immobile abusivamente costruito, cioè
della possibilità di provvedimenti autorizzativi della demolizione
dello stesso, dovendosi comunque tener conto dell'impiego che egli ne abbia
eventualmente fatto nonostante quella precarietà e delle utilità
economiche così ricavatene.
(Cass. Civile Sez. II Sent. 22 agosto 2003, n.
12347)
ASSICURAZIONI - Ripartizione del rischio tra
più assicuratori - Necessità del consenso dell'assicurato
- Sussiste -
In difetto del consenso dell'assicurato, l'accordo tra gli
assicuratori circa la ripartizione tra loro del rischio non è opponibile
all'assicurato stesso, che resta estraneo al patto e conserva il diritto
di richiedere all'unico assicuratore col quale ha concluso il contratto
il pagamento dell'intera indennità assicurativa, vertendosi in ipotesi
del tutto diversa da quella della coassicurazione disciplinata dall'articolo
1119 del C.c., nella quale il limite dell'obbligazione di ciascun assicuratore
presuppone che della ripartizione del rischio tra più assicuratori
il terzo contraente sia pienamente consapevole e che abbia aderito a una
tipologia contrattuale comportante gli effetti limitativi propri della
coassicurazione disciplinata dal codice civile.
(Cass. Civile Sez. III Sent. 5 giugno 2003,
n. 9199)
Distanze delle vedute rispetto al fondo del vicino.
Nel caso in cui il parapetto di un terrazzo sia posto,
rispetto al fondo del vicino, ad una distanza inferiore a quella prevista
dall'art. 905 Cc., possono essere considerati correttivi idonei a portare
la veduta a distanza legale soltanto quelli che, comportando un arretramento
effettivo, permanente e controllabile dall'esterno, escludono in modo assoluto
ogni possibilità di accesso alla porzione del manufatto eccedente
la distanza prescritta, con conseguente inidoneità della recinzione
realizzata con semplici vasi di terracotta e rete metallica.
(Cass. Civile Sez. II Sent. 25 luglio 2005, n. 15557)
Responsabilità del notaio..........
Non sussiste danno da risarcire ad opera del notaio incaricato
della stipula della vendita di un immobile il quale non abbia effettuato
le visure ipotecarie nel caso in cui il compratore abbia pagato l'intero
prezzo in epoca anteriore alla stipula.
(Cass. Civile Sez. II Sent. 25 agosto 2005, n.17282)
Accertamento redditi dei fabbricati (commi 342 e 343
Finanziaria 2005)
Il comma 342 stabilisce che i poteri di accertamento,
rettifica e liquidazione degli uffici delle imposte non si applicano nei
confronti di redditi derivanti da locazione di fabbricati dichiarati in
misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone
di locazione risultante dal contratto ridotto del 15% e il 10% del valore
catastale del'immobile.
In caso di omessa registrazione del contratto di locazione
di immobili, si presume ai sensi del comma 343, salva documentata prova
contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi
di imposta antecedenti. inoltre ai fini della determinazione del reddito
si presume, quale importo del canone, il 10% del valore catastale dell'immobile.
(comma 346 Finanziaria 2005)
Il comma 346 dispone la nullità di tutti i contratti
di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento
di unità immobiliare ovvero di loro porzioni, se, ricorrendone i
presupposti, non sono registrati.
Efficacia delle Circolari nel settore tributario
Le circolari, come è stato affermato dalla dottrina prevalente,
non possono né contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere
considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie, che come tali
vincolano tutti i soggetti dell'ordinamento, essendo dotate di efficacia
esclusivamente interna nell'ambito dell'amministrazione all'interno della quale
sono emesse; e, in secondo luogo, con particolare riferimento all'ordinamento
tributario, il quale come è noto, è soggetto alla riserva di legge. OMISSIS. Le
circolari in materia tributaria non vincolano il contribuente che resta
pienamente libero di non adottare un comportamento ad esse uniforme malgrado
l'atteggiamento dei pubblici funzionari che sembrano avvalorarne gli effetti
cogenti inducendo in errore i cittadini. Le circolari proprio per questa loro
natura non vincolante nei confronti di chicchessia non possono essere impugnate
innanzi al giudice tributario. Restano quindi impugnabili non le circolari ma
gli atti della pubblica amministrazione che si basano sulle circolari.
Liberamente estratti dalle sentenze della C. Costituzionale del
14/06/2007, n. 191 e dalla C. Cassazione del 9/10-211.2007, n. 23031
PAGAMENTI IN NERO ESEGUITI DAL CONDOMINIO
Si precisa che l'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art.21, 1°
comma del D.P.R. 26/10/72 n. 633, deve emettere fattura contestualmente
alla maturazione di ciascun importo dovuto, seguendo la regola della
competenza e non già la regola della cassa, riservata ai
professionisti. " L'appaltatore o venditore come è tenuto all'adempimento della
propria obbligazione tributaria verso il fisco, così è anche tenuto a chiedere
al compratore-condominio il rimborso dell'imposta (IVA) in occasione dei singoli
acconti. Qualora non avesse provveduto al momento dell'incasso dell'acconto o
del saldo alla rivalsa (IVA), non potrà a posteriori riversare sul
compratore-condominio gli effetti dannosi del proprio comportamento fiscalmente
irregolare." (Cass.8.11.2000, n. 14532)"
"Ai sensi dell'art.6, comma 3, D.P.R. n.633/1972, le prestazioni di servizi si
considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; di conseguenza
è illegittima l'emissione di fatture effettuate in ritardo." (Comm.
tributaria Centrale sez. XIV del 15/04/1998, n. 1976)
Dall'anno 2007 esiste da parte del Condominio, quale sostituto
d'imposta, l'obbligo della ritenuta di acconto delle imposte del 4%
dell'imponibile, da versarsi entro il giorno 16 del mese successivo all'avvenuto
pagamento della relativa fattura. Esiste quindi una responsabilità del
condominio nel caso di omissione del predetto versamento all'erario.
SUCCESSIONI
(GOVERNO PRODI - LEGGE 24/XI/2006 n. 286 - LEGGE
27/XII N. 296)
DONAZIONI
(GOVERNO PRODI - LEGGE 24/XI/2006 n. 286 - LEGGE 27/XII
N. 296))
In diritto, la
locuzione latina dies a quo non computatur in termino, dies ad quem
computatur indica il principio secondo il quale nel computo dei termini a
giorni, il giorno iniziale (cosiddetto dies a quo) non si computa, mentre
va computato il giorno finale (cosiddetto dies ad quem).
Per esempio, un termine di 7 giorni che decorre dall'11 Settembre scadrà il 18
Settembre e non il 17 come accadrebbe se si dovesse computare anche il giorno
iniziale dal quale il termine comincia a decorrere.
Il codice civile italiano ha accolto tale principio all'articolo 2963, che
recita così:
COMPUTO DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE
1. I termini di prescrizioni contemplati dal presente codice e dalle altre leggi
si computano secondo il calendario comune.
2. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del
termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del
giorno finale.
3. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
4. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di
questo corrispondente al giorno del mese iniziale.
5. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo
giorno dello stesso mese.
Si tenga presente che, qualsiasi notificazione a mezzo del servizio postale si
considera fatta nella data della spedizione, mentre i termini che hanno inizio
dalla notificazione (compreso quello per presentare un eventuale ricorso)
decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto (comma aggiunto all'articolo 60
del Dpr 600/73, dall'articolo 37 comma 27 lettera f del D.L. 223 del 4 luglio
2006).
Autocertificazione
Definizione
Per autocertificazione si intende una dichiarazione (fatta nei modi che di
seguito andremo a descrivere) che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio
interesse su stati, fatti e qualità personali che utilizza nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione, con i concessionari e i gestori di pubblici servizi.
Questa è regolamentata dal
D.P.R. nr. 445 del 28 dicembre 2000.
A CHI E COSA SI PUO' AUTOCERTIFICARE
A Chi si può autocertificare:
Pubblica Amministrazione
Concessionari e gestori servizi pubblici (quindi le aziende che hanno in
concessione servizi come i trasporti, l'erogazione di energia, il servizio
postale, le reti telefoniche ecc., nonché le aziende municipalizzate, l'ENEL, le
Poste (ad eccezione del Banco Posta), la RAI, le Ferrovie dello Stato, La
Telecom, Le Autostrade ecc.
Soggetti Privati (a discrezione di quest'ultimi).
Nota: I tribunali non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione.
Cosa si può autocertificare:
- Luogo e data di nascita
- Residenza
- Cittadinanza
- Godimento dei diritti civili e politici
- Stato civile (celibe, coniugato, vedovo o stato libero)
- Stato di famiglia
- Esistenza in vita
- Nascita del figlio
- Decesso del coniuge, dell'ascendente, del discendente
- Iscrizioni in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
- Appartenenza a ordini professionali
- Titolo di studio ed esami sostenuti
- Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici
di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto
- Possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi
altro dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- Stato di disoccupazione
- Qualità di pensionato e categoria di pensione
- Qualità di studente
- Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore,
curatore, e simili
- Iscrizioni presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
-Tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi
comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa
- Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- Qualità di vivenza a carico
- Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri
dello stato civile
- Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver
presentato domanda di concordato
- Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, tutti gli stati, le qualità
personali, e i fatti, non compresi nel precedente elenco, possono essere
comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà.
Nota: la richiesta di questi certificati da parte delle amministrazioni
costituisce violazione dei doveri di ufficio. Al posto dei certificati,
amministrazioni e servizi pubblici devono accettare le autocertificazioni o
acquisire i dati direttamente, facendosi indicare dall'interessato gli elementi
necessari per trovarli (ad esempio per il diploma di scuola secondaria il
cittadino deve indicare l'Istituto e l'anno in cui si è diplomato).
LE DICHIARAZIONI CHE SOSTITUISCONO GLI ATTI NOTORI
Si possono dichiarare stati, fatti e qualità personali che siano a diretta
conoscenza dell'interessato non compresi nell' elenco "cosa si può certificare"
sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 4 Legge 15/68, e art. 2 comma 1 Legge
403/98).
COSA NON SI PUO' AUTOCERTIFICARE
Certificati medici
Certificati sanitari
Certificati veterinari
Certificati di origine
Certificati di conformità all'Ue
Marchi
Brevetti (art. 10 comma 1, D.P.R. 403/98)
I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche per la
pratica di attività sportive non agonistiche sono sostituiti da un unico
certificato di idoneità alla pratica non agonistica rilasciato dal medico di
base con validità di un intero anno scolastico (art. 10 comma 2, D.P.R. 403/98)
.
FIRMA AUTENTICATA ......... COME E QUANDO
L'autenticazione dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, s'intende soddisfatta nei seguenti modi:
tramite la sottoscrizione in presenza dell'impiegato addetto;
tramite la procedura semplificata allegando fotocopia non autenticata del
documento di identità del sottoscrittore.
Le autocertificazioni relative ai certificati dell' elenco "cosa si può
certificare" possono essere rese in carta semplice e senza necessità di
autenticazione della firma.
E' necessaria l'autentificazione della firma, da parte del notaio, cancelliere,
segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro
dipendente incaricato dal Sindaco, se l'istanza, l'autocertificazione o la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è presentata a privati ovvero
se i predetti atti sono presentati alla pubblica amministrazione ed ai
concessionari o gestori di servizi pubblici al fine della riscossione da parte
di terzi di benefici economici (pensioni o contributi).
MODALITA' DI CONSEGNA
Tutte le domande e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione
o ai concessionari e gestori di servizi pubblici possono essere inviate anche
per fax, allegando fotocopia di un documento d'identità e per e-mail
identificandosi con la carta d'identità elettronica.
VALIDITA' TEMPORALE
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà per i casi indicati dagli artt. 2 e 4 della Legge 15/98
hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art. 6 comma 1,
D.P.R. 403/98).
A tal proposito rammentiamo che i certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni
hanno validità illimitata, mentre le restanti certificazioni hanno validità di
sei mesi dalla data del rilascio (art. 2 comma 3, Legge 127/97).
Detrazione 36% in caso di
compravendita 25/03/2009 (Risoluzione
77/E del 24.3.2009)
Trasferimento del
diritto alle residue quote del 36% in caso di cessione pro-quota di immobile
interessato da lavori.
Un recente documento di prassi
dell'Agenzia delle Entrate chiarisce, in caso di vendita totale o parziale
di immobile interessato da lavori di ristrutturazione che godono della
detrazione del 36% delle spese, chi possa usufruire delle residue rate non
godute in relazione alle agevolazioni in parola.
Nella fattispecie presa in esame dalla risoluzione, la n. 77/E
del 24.3.2009, una delle due persone fisiche comproprietarie
dell'immobile, sul quale sono stati effettuati interventi
agevolati, intende cedere il proprio 50% all'altra, che diviene
in questo modo proprietaria esclusiva dell'immobile.
L'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia richiama prima di tutto la disposizione di legge,
contenuta nell'art. 1, comma 7, della L. 449/1997 la quale
prevede che «In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla
quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1, le
detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto
o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di
imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica
dell'unità immobiliare».
Secondo l'amministrazione finanziaria, che richiama anche
precedenti interpretazioni fornite, per la corretta applicazione
della norma citata occorre distinguere due diverse casistiche.
Cessione dell'intera unità immobiliare
La norma di legge va interpretata nel senso di ritenere che
l'acquirente può subentrare al venditore nel diritto di
usufruire delle residue rate di detrazione non godute nel caso
di cessione dell'intera unità immobiliare. In questo senso si
era già espressa la Circ. Agenzia Entrate 95/E del 12.5.2000,
par. 2.1.13
A questo caso possono esserne peraltro assimilati altri due:
- se il trasferimento riguarda una porzione immobiliare
autonomamente accatastata l'acquirente
potrà subentrare al cedente nel diritto alla detrazione
spettante, in proporzione alla misura dell'unità immobiliare
ceduta;
- se il trasferimento, come nel caso esaminato dalla risoluzione
n. 77/E in commento, realizza il consolidamento della proprietà
dell'intero immobile in capo all'acquirente.
Dunque in tale ultimo caso spetterà all'acquirente il diritto di
detrarre le quote di 36% rimanenti.
Cessione di porzione dell'unità immobiliare
Nel caso invece di trasferimento di una quota di proprietà
dell'immobile da parte del proprietario esclusivo, non è idoneo
a determinare un corrispondente trasferimento del diritto alla
detrazione in favore dell'acquirente pro-quota, atteso
che tale passaggio può verificarsi solo in presenza della
cessione dell'intero immobile o delle fattispecie a questa
assimilabili, sopra illustrate.
Mutamento
destinazione d'uso: DIA se compatibile
E' possibile modificare la
destinazione d'uso di un immobile tramite opere ed interventi edilizi
realizzati sulla base di una semplice denuncia di inizio attività
qualora la nuova destinazione rientri tra quelle «compatibili», cioè
funzionalmente omogenee dal punto di vista urbanistico. Questa la
conclusione raggiunta dalla Corte di Cassazione, III sezione penale, con
la sentenza n. 9894 del 5.3.2009.
Permesso di
costruire per la piscina
La sentenza di Cassazione n. 12478
del 20.3.2009 ha fornito utili indicazioni sul titolo abilitativo
necessario per la realizzazione di manufatti interrati. In particolare
la Corte, ribadendo quanto già espresso con la precedente pronuncia n.
26197 del 29.4.2003, ha affermato che costituiscono lavori edilizi
necessitanti il preventivo rilascio del permesso di costruire non solo
quelli per la realizzazione di manufatti che si elevano al di sopra del
suolo, ma anche quelli in tutto o in parte interrati e che trasformano
in modo durevole l'area impegnata dai lavori stessi.
Novità circa
il 55% per il risparmio energetico
Per l'agevolazione del
55% non serve più la certificazione energetica per gli
interventi di sostituzione, intera o parziale, dei
soli impianti di climatizzazione invernale eseguiti
a partire dal 15 agosto 2009.
L'art. 31 della L.
23.7.2009, n. 139, recante «Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di
energia» (cosiddetto «collegato energia»), in vigore
dal 15.8.2009, ha modificato, semplificandoli, gli
adempimenti burocratici per otenere la predetta
agevolazione.
Quindi, non dovrà essere redatta la certificazione
energetica per gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del
sistema di distribuzione, nonché per gli interventi di
sostituzione intera o parziale di impianti di
climatizzazione invernale non a condensazione sostenute
entro il 31.12.2009. (detrazione dall'imposta lorda del 55%
della spesa fino ad un massimo di € 30.000 in tre
anni di pari importo).
Per comodità si riporta il comma 24 dell'art. 1 della L.
244/2007, coordinato con le modifiche apportate dalla L.
99/2009:
«24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:
(Omissis)
c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla
sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole
unità immobiliari, e ai commi 346 e 347 del medesimo
articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui
all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge
27 dicembre 2006, n. 296.»
e quindi i contribuenti che hanno ultimato i lavori
prima del 15/8 dovranno presentare sia l'allegato A che
l'allegato E, mentre gli altri contribuenti che
ultimeranno i lavori a partire dal 15/8 dovranno
presentare all'Enea il solo allegato E attraverso il sito di
invio http://finanziaria2009.acs.enea.it.
Altezza e distanza tra le costruzioni
Cassazione: la sola
violazione delle altezze non comporta la demolizione.
Secondo la Cassazione le norme che disciplinano solo l'altezza
in sè degli edifici tutelano oltre che l'interesse pubblico di
ordine igienico ed estetico, esclusivamente il valore economico
della proprietà dei vicini.
Pertanto, se violate, fanno sorgere in favore del danneggiato il
diritto alla riduzione in pristino.
Non rivestendo invece tale carattere le norme che hanno come
scopo principale la tutela di interessi generali urbanistici,
quali la limitazione del volume, dell'altezza e della densità
degli edifici, le esigenze dell'igiene, della viabilità, la
conservazione dell'ambiente ed altro, la tutela accordata rimane
limitata al risarcimento del danno eventualmente subito.
Cassazione sentenza n. 1073 del
16.1.2009
Il cliente non paga per il consulente
Non è punibile il
contribuente che sia incorso in violazioni imputabili al professionista,
anche in mancanza di una sentenza penale definitiva a carico del
professionista stesso. La Corte di Cassazione, con la sentenza 25136,
conferma che l'esonero da sanzioni opera anche al di fuori della fattispecie
disciplinata nell'articolo 1, legge 423/1995. Nel caso in oggetto, un
contribuente era rimasto vittima della condotta illecita del professionista
incaricato della consulenza tributaria e contabile, il quale non aveva
presentato la dichiarazione, né aveva provveduto a versare le imposte. A
fronte dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria, la parte ha
chiesto l'esonero da sanzioni. Il Fisco ha però osservato che difettavano le
condizioni previste all'articolo 1, della legge 423, che prevede
l'annullamento delle sanzioni solo in presenza di sentenza di condanna
irrevocabile.
La Cassazione ha osservato come la previsione richiamata
dall'Amministrazione non esaurisca la casistica dell'esonero da sanzioni. In
base all'articolo 6 del decreto legislativo 472/97, infatti, il contribuente
non è punibile quando il pagamento del tributo non è stato eseguito per un
fatto denunciato all'autorità giudiziaria. Poiché, in virtù del principio di
non contestazione, risultava acclarato in atti che il soggetto passivo aveva
presentato denuncia a carico del professionista, e poiché la disposizione
del 1997 non richiede l'esistenza di un giudicato penale, le sanzioni sono
state conseguentemente annullate.
Cassazione
sentenza n. 1073 del 16.1.2009
Domanda di condono edilizio: rigetto per
inesattezze
Omissioni
o inesattezze dolosamente presenti nell'istanza di sanatoria ne comportano
il rigetto automatico. Consiglio di Stato.
La domanda per l'ottenimento del condono edilizio è da
considerare «dolosamente infedele» quando siano state riscontrate
omissioni ed inesattezze preordinate a trarre in inganno il Comune su
elementi essenziali dell'abuso (consistenza dell'abuso,
qualificazione giuridica dell'illecito, data della sua commissione,
entità dell'oblazione). Per tali tipologie di violazioni l'art. 40, comma 1,
della L. 47/1985, esclude la possibilità del condono e di formazione del
silenzio-assenso.
Con queste motivazioni il Consiglio
di Stato, con la sentenza n. 7491
del 30/11/2009, ha escluso la possibilità di sanatoria relativa ad una
istanza in cui l'inesattezza denunciata era attinente al tempo della commissione
dell'abuso, non consentendo di collocare temporalmente la realizzazione
dell'abuso stesso entro la data individuata dalla legge come presupposto
ineludibile per l’attribuzione del condono.
Con la stessa pronuncia la Corte ha poi rilevato come, secondo un indirizzo
giurisprudenziale pacifico, anche per le concessioni edilizie in sanatoria
risultano applicabili i principi in materia di legittimazione
all'impugnazione da parte dei proprietari dei fondi confinanti incisi dalla
sanatoria dell'illecito, se non conforme a legge. Tale legittimazione
sussiste per il fatto stesso che il terzo si trova in una situazione di
stabile collegamento con la zona interessata dalla costruzione oggetto di
sanatoria, a prescindere da ogni indagine sulla sussistenza di un
ulteriore specifico interesse.
La Giurisprudenza ha infatti da sempre ha riconosciuto al proprietario od al
possessore dell'immobile od al semplice residente o domiciliatario nella
zona interessata il richiesto stabile collegamento, idoneo a radicare in
tale soggetto una posizione d'interesse all’impugnazione di una concessione
edilizia in sanatoria. Dalla sussistenza di una siffatta posizione deriva
poi che rientra nella loro inviolabile sfera di autonomia ogni
considerazione circa l'«interesse diretto», concreto ed attuale
all'azione per il ripristino dello stato originario dei luoghi, sul quale
il Giudice di
merito non può esercitare alcun tipo di sindacato.
Distanze delle vedute
rispetto al fondo del vicino.
Nel caso in cui il parapetto di un terrazzo sia posto, rispetto al fondo
del vicino, ad una distanza inferiore a quella prevista dall'art. 905 Cc.,
possono essere considerati correttivi idonei a portare la veduta a distanza
legale soltanto quelli che, comportando un arretramento effettivo,
permanente e controllabile dall'esterno, escludono in modo assoluto ogni
possibilità di accesso alla porzione del manufatto eccedente la distanza
prescritta, con conseguente inidoneità della recinzione realizzata con
semplici vasi di terracotta e rete metallica.
(Cass. Civile Sez. II Sent. 25 luglio 2005, n. 15557)
D.Lgs.
N. 122 DEL 20/06/2005 (nuove norme sulla
fidejussione e la tutela di chi acquista casa
Nel recente passato si è spesso verificato che
numerose società o imprese edili abbiano
venduto immobili “sulla carta”, incassando
cospicui anticipi, senza poi onorare la consegna
del bene promesso (di regola attraverso un
contratto preliminare di compravendita
volgarmente definito compromesso, termine non
tecnico ma di utilizzo universale) in genere a
causa del fallimento della società o
dell’impresa costruttrice – promittente
venditrice.
Pertanto, posto che di regola le società e le
imprese edili e/o immobiliari per poter
procedere all’edificazione di edifici fanno un
massiccio ricorso al prestito bancario
concedendo, per converso, ipoteca sull’erigendo
complesso immobiliare inteso nella sua interezza
e momentanea indivisibilità, appare ovvio che,
in caso di tracollo finanziario dell’impresa
costruttrice sono gli Istituti di credito
mutuanti gli unici a possedere una garanzia del
proprio credito costituita, appunto,
dall’ipoteca che permette alle banche di essere
preferite all’esito delle procedure esecutive
e/o concorsuali, a detrimento della gran parte
dei creditori e, sicuramente dei promissari
acquirenti.
Fino all’entrata in vigore del D.Lgs. 122/05, il
promissario acquirente che stipulava un
contratto preliminare di compravendita con un
costruttore non era certo né di divenire
proprietario dell’immobile oggetto del
contratto, né di vedersi restituire gli acconti
e la caparra versati, laddove l’imprenditore o
la società edificatrici incappassero in gravi
difficoltà finanziarie tali da culminare nel
fallimento o, comunque, in un’actio
espropriativa.
Negli articoli 1-11 del Decreto in parola,
vengono previste alcune garanzie che
l’imprenditore o la società costruttrice deve
obbligatoriamente fornire all’acquirente.
Per il D.Lgs. 122/05 si definisce acquirente la
persona fisica che prometta di acquistare o
acquisti effettivamente un immobile da
costruire, vale a dire un immobile per cui è già
stata richiesta ed ottenuta la concessione
edilizia presso il Comune all’uopo competente ma
che sia ancora da edificare o che, comunque, sia
ancora in uno stato tale da non permettere il
rilascio del certificato di agibilità.
L’articolo 1 del D.Lgs. consente l’applicabilità
del decreto non solo a chi abbia stipulato con
il cèostruttore un contratto preliminare e/o
definitivo di compravendita, ma anche ad ogni
persona fisica che abbia posto in essere un
contratto di qualsiasi tipologia, incluso,
expressis verbis, quello di leasing, purché
permetta l’acquisto o il trasferimento non
immediato della proprietà o di un diritto reale
di godimento (es: uso usufrutto abitazione
servitù) su un bene immobile da costruire.
Il D.Lgs trova altresì applicazione quando
l’acquirente acquisti o prometta di acquistare
per sé o per un proprio parente di primo grado (es:
figli e/o genitori).
Infine, il D.Lgs. 122/05 si applica anche ai
soci di cooperative di edificazione che abbiano
ottenuto l’assegnazione della proprietà o di
altro diritto reale di godimento su immobili da
costruire, nonché a chiunque, pur non essendo
socio, abbia comunque conseguito un analogo
diritto nei confronti di una cooperativa
edificatrice.
Secondo il D.Lgs. 122/05 è costruttore ogni
imprenditore (termine che devesi intendere nel
senso di ricomprendere nella sua accezione non
solo l’imprenditore individuale ma la figura
dell’imprenditore intesa in senso lato, come
individuo o organismo societario che esercita in
forma organizzata attività di natura
imprenditoriale) e/o cooperativa che vendano o
promettano di vendere o stipulano qualunque
altro contratto, anche di leasing, CON UNA
PERSONA FISICA, finalizzato alla cessione della
proprietà o di ogni altro diritto reale di
godimento avente ad oggetto un immobile da
costruire.
La legge, fedele alla sua ratio che ne prevede
un’applicazione ad ampio raggio, prevede che le
garanzie ivi previste trovino concretizzazione
sia nel caso in cui l’immobile da costruire sia
alienato direttamente da chi lo edifica sia da
un imprenditore committente che lo fa costruire
ad un’appaltatrice o da terzi.
L’articolo 2 del decreto prevede che tutte le
volte in cui un costruttore (sia esso un
imprenditore o una cooperativa) trasferisca non
immediatamente ad una persona fisica un diritto
di proprietà o altro diritto reale di godimento
su un immobile da costruire, lo stesso è
obbligato, a pena di
nullità che può essere fatta valere solo
dall’acquirente, a procurare il
rilascio e consegnare all’acquirente stesso una
fideiussione per un importo pari alle somme già
riscosse ( o al valore di ogni altro
corrispettivo incamerato, si pensi ad una
permuta).
Se prima del perfezionarsi del trasferimento
definitivo del bene (proprietà o altro diritto
reale di godimento), vengono conferiti altri
acconti al costruttore questi dovrà adeguare la
garanzia prestata, integrandola fino al
raggiungimento dell’esposizione dell’acquirente.
Per la parte del prezzo che dovrà essere
corrisposta a mezzo di prestito bancario (mutuo)
o facendo riferimento a contributi pubblici
l’obbligo di cui all’art. 2 non opera.
L’articolo 2 è fondamentale per due motivi.
In primis consente all’acquirente che
interagisce con un costruttore di non subire
l’alea dell’eventuale tracollo finanziario dello
stesso con conseguente perdita dell’immobile e
del prezzo versato o, almeno di parte di esso.
Infatti, nell’ipotesi in cui il costruttore
versi in una situazione di crisi di cui all’art.
1, il promissorio acquirente o un equipollente,
potendo contare su una garanzia a lui personale
potrà escutere la fideiussione recuperando,
almeno, l’esborso effettuato in prospettiva
dell’acquisto immobiliare.
In secondo luogo è importante sottolineare come
la sanzione per il mancato rispetto dell’obbligo
di rilasciare fideiussione sia addirittura la
nullità, ma una nullità particolare, sicuramente
non a tempo, potendo essere fatta valere senza
limiti temporali, ma
non prospettabile da chiunque bensì solo ed
esclusivamente dall’acquirente.
A mente dell’art. 3 del decreto la fideiussione
deve coprire quanto riscosso dal costruttore
presso l’acquirente oltre agli interessi legali
maturati dalla dazione delle somme fino al
verificarsi della c.d. situazione di crisi vale
a dire in tutti quei casi in cui il costruttore
sia sottoposto o sia stato sottoposto
all’esecuzione immobiliare del bene oggetto del
contratto o al fallimento, amministrazione
controllata, concordato preventivo, liquidazione
coatta amministrativa.
Resta da domandarsi quando un immobile possa
considerarsi sottoposto ad esecuzione
immobiliare anche se appare corretto, a mio
avviso, far coincidere questo momento con quello
in cui viene trascritto il pignoramento che
colpisce l’unità immobiliare da costruire ed
oggetto di contratto che comporta il
trasferimento della proprietà o di altro diritto
reale di godimento.
La situazione di crisi al verificarsi della
quale l’acquirente nel senso di cui al D.Lgs.
122/05 è legittimato ad escutere la fideiussione
a proprio favore, si può considerare integrata
quando:
è stato trascritto il pignoramento immobiliare
sul bene, è stata pubblicata (depositata) la
sentenza dichiarativa del fallimento o del
provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa, è stata presentata domanda di
ammissione al concordato preventivo, è stata
pubblicata la sentenza che dichiara lo stato di
insolvenza o se anteriore, del decreto che
dispone l’amministrazione controllata o la
liquidazione coatta amministrativa.
La fideiussione può essere escussa dalla data
del verificarsi dello stato di crisi e previo
invio di una dichiarazione sottoscritta
dall’acquirente in cui egli rappresenta la
propria volontà di recedere dal sodalizio
contrattuale in essere con il costruttore e
purché, nel caso delle procedure concorsuali,
l’organo della procedura (curatore, liquidatore)
non abbia comunicato la volontà di subentrare
nel contratto.
La fideiussione è senza il beneficio della
preventiva escussione, cioè l’acquirente potrà
pretendere ed ottenere l’importo garantito
semplicemente inviando al fideiussore
raccomandata con ricevuta di ritorno in cui
venga domandata la restituzione della somma
riscossa dal costruttore il cui importo deve
essere comprovato da idonea documentazione.
L’acquirente non deve quindi previamente tentare
di proporre azione esecutiva infruttuosa contro
il costruttore per poter accedere alla
fideiussione, derogandosi, in tal guisa all’art.
1944 c.c.
Se per avventura il costruttore non abbia
onorato il pagamento del premio o della
commissione dovuti per il mantenimento in essere
della fideiussione tale inadempimento non potrà
essere opposto dal fideiussore all’acquirente
che, pertanto, dovrà essere pagato al semplice
ricorrere delle condizioni di legge entro trenta
giorni dal ricevimento della raccomandata di cui
sopra.
Ovviamente tale norma è molto gravosa per le
banche o le società che prestano fideiussione
che potrebbero essere costrette a pagare pur non
avendo incassato dal costruttore il previo
pagamento della garanzia.
Questa considerazione induce gli istituti
preposti a non prestare garanzia fideiussorie
con facilità con la conseguenza che,
probabilmente, molti imprenditori verranno
accuratamente controllati dal sistema bancario
prima di accedere al mercato, evento che da un
lato potrebbe portare all’eliminazione dal
mercato dei costruttori economicamente meno
solidi e soprattutto affidabili, ma dall’altro
potrebbe favorire il fiorire di contratti
miranti ad aggirare gli obblighi di legge, se
del caso concedendo sconti sul prezzo di
compravendita all’acquirente, inconsapevole di
esporsi in tal guisa ai rischi commerciali ed
economici cui è sottoposta l’impresa
costruttrice.
L’acquirente, in quel caso, condividerà i rischi
dell’imprenditore senza saperlo.
Quando la proprietà o altro diritto reale di
godimento vengono trasferiti (o assegnati) in
via definitiva dal costruttore all’acquirente,
la fideiussione, che non ha più ragion d’essere
si estingue.
L’articolo 4 prevede inoltre che il costruttore,
all’atto del trasferimento della proprietà
dell’immobile all’acquirente contragga e
consegni al medesimo una polizza assicurativa
indennitaria decennale a beneficio
dell’acquirente stesso e con effetto e
decorrenza dalla ultimazione dei lavori,
predisposta a copertura di tutti i danni
materiali e diretti dell’immobile compresi i
danni a terzi conseguenti a rovina di edificio,
totale o parziale, gravi difetti di costruzione
determinati da vizio del suolo o dell’edificio,
purché manifestatisi dopo la stipula del
definitivo.
DIREZIONE LAVORI
. RESPONSABILITA'
Non può invocare la buona fede il
direttore dei lavori che non controlli
effettivamente e costantemente lo svolgimento
delle opere anche riguardo alla loro conformità
alle leggi urbanistiche ed al progetto
autorizzato con il permesso di costruire. E'
quanto ha rilevato la Corte di Cassazione con la
sentenza n. 36567 del 24 settembre 2008.
Nella fattispecie la Corte ha preso in esame il
caso di una sopraelevazione con la costruzione
di nuove aperture ed abbaini che configuravano
la realizzazione di una mansarda, a fronte di
lavori assentiti relativi alla costruzione di un
locale di sgombero, sottotetto o volume tecnico.
La contestazione avanzata dal direttore dei
lavori in ordine alla sua mancata consapevolezza
che i lavori configuravano abusi non è stata
ritenuta ammissibile, poiché la legge
attribuisce espressamente al direttore dei
lavori l'obbligo di curare la corrispondenza
dell'opera al progetto.
Inoltre ha rilevato la Corte che tra le
fondamentali e primarie verifiche a carico del
direttore dei lavori vi è quella della corretta
impostazione di colmo e falde, che
costituiscono un momento decisivo e fondamentale
dell'esecuzione dell'intervento in modo conforme
al permesso di costruire.
La distanze legali vanno osservate anche tra i
diversi corpi di fabbrica del medesimo edificio.
L'articolo 9 del
D.M. 1444/1968, laddove prescrive la distanza di
dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, va
rispettata in tutti i casi, trattandosi di norma volta ad
impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il
profilo igienico-sanitario, e pertanto non è eludibile in
funzione della natura giuridica dell'intercapedine.
Lo ha chiarito il TAR Lombardia (BS) Sez. I, con la
pronuncia 2461/2010.
Nella sentenza si afferma che le distanze tra costruzioni
sono predeterminate con carattere cogente in via generale ed
astratta, in considerazione delle esigenze collettive
connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza, di modo che
al giudice non è lasciato alcun margine di discrezionalità
nell'applicazione della disciplina in materia di equo
contemperamento degli opposti interessi.
Inoltre, essendo la norma finalizzata a stabilire un'idonea
intercapedine tra edifici nell'interesse pubblico, e non a
salvaguardare l'interesse privato del frontista alla
riservatezza, non può dispiegare
alcun effetto distintivo la circostanza che si tratti di
corpi di uno stesso edificio ovvero di edifici distinti.
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