11/09/2010 VERBALE D'ASSEMBLEA
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“Il verbale non deve essere redatto nel caso in cui l’assemblea sia andata deserta”. (Corte App. Milano 9.XI.1976; Trib. Genova 12.04.1977)
( Corte di Appello di Milano 18/9/1992 )
"Poiché la delibera condominiale deve risultare in
forma documentale, (art. 1136 ultimo comma cod. civ.) è
inammissibile la prova testimoniale volta a dimostrare una volontà
assembleare difforme da quella che risulta dal verbale."
" E' annullabile entro trenta giorni, su impugnazione dei condomini dissenzienti, la delibera il cui verbale dà atto del risultato della votazione in base al numero dei votanti senza indicare analiticamente i nomi dei partecipanti e il valore della loro proprietà in millesimi, specificazione necessaria onde verificare la validità della costituzione dell'assemblea ai sensi dell'art. 1136 cod. civ., nonché il nome e il valore della quota proporzionale dei condomini assenzienti e dissenzienti, necessaria onde verificare la validità della delibera adottata sia in relazione ai "quorum", se le quote sono disuguali, sia in relazione ad un eventuale conflitto di interessi tra condomino e condominio."
"Il verbale dell'assemblea condominiale offre una prova presuntiva dei fatti che afferma essersi in essa verificati, per modo che spetta al condomino che impugna la deliberazione assembleare contestando la rispondenza a verità di quanto riferito nel relativo verbale, di provare il suo assunto."
"Il verbale di un'assemblea condominiale contenente l'indicazione delle spese occorrenti per la conservazione o l'uso delle parti comuni costituisce prova scritta idonea per ottenere decreto ingiuntivo pur in mancanza dello stato di ripartizione delle medesime, necessario per l'ulteriore fine di ottenere anche la clausola di provvisoria esecuzione del provvedimento, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ.."
“Non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l’indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l’altro, l’elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l’indicazione, nominatim, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell’edificio da essi rappresentato, nonché di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dal’’art. 1136 c.c..”
(Cass. 10 agosto 2009 n. 18192) (Cass. 19 novembre 2009 n. 24456)
“Il verbale redatto nel corso di un assemblea condominiale non può essere sempre inficiato per il solo fatto che manchi l'indicazione del numero totale dei partecipanti. Infatti una simile omissione non preclude la possibilità di controllo "aliunde" della regolarità delle delibere.”
(Cass. 9 novembre 2009 n. 24132) “E’ fondamentale, al fine della possibilità di verificare il rispetto dei quorum deliberativi, che nel verbale di assemblea siano riportati i nomi di tutti i partecipanti all’assemblea ed in relazione alle singole votazioni il nome ed i millesimi quanto meno dei dissenzienti di modo che a contrario sia possibile risalire ai favorevoli e verificare il rispetto delle maggioranze richieste dalla legge.” (Cass. 19 novembre 2009 n. 24456)
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