RISCALDAMENTO
(condizionamento)



 

 
 

Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria  dell'esercizio dell'impianto di riscaldamento centralizzato condominiale e del condizionamento, debbono essere ripartite in base all'apposita tabella millesimale  prevista dal  regolamento condominiale.
La   legge   n.10   del  9/01/1991   ha    stabilito   che   la   delibera  per  la  trasformazione dell'impianto centralizzato di  riscaldamento  in  impianti autonomi   può   essere   adottata,   dall'assemblea,  a maggioranza   delle  quo- te  millesimali,  ossia con   501 millesimi del  valore senza  alcuna   maggio- ranza   numerica purchè  ne   venga  dimostrato  il  vantaggio  in  termini  di risparmio   energetico. La realizzazione  degli  impianti autonomi  dovrà  essere poi   realizzata   in  conformità delle prescrizioni della legge citata.
In  fatto  di  distacco  dall'impianto  centralizzato di riscaldamento  di  uno o più condomini con la realizzazione di impianti di riscaldamento autonomo, la Corte di Cassazione ha precisato, in alcune ultime sentenze,  che il  distacco  è consentito quando  dal  condomino  o  dai  condomini interessati  al  distacco venga fornita  la  prova   che  da questo   non deriva   danno  od inconveniente all'impianto  centralizzato ed  agli  altri condomini.
L'amministratore deve  ogni anno presentare il rendiconto delle spese per l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria del riscaldamento e del condizionamento in  un'assemblea. All'assemblea partecipano con diritto d'intervento e di voto, anche i  conduttori, convocati  dai   rispettivi   proprietari, tranne  che  sugli   interventi di carattere straordinario.
 

La progettazione, l'installazione, il periodo di esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici trovano la loro disciplina nel D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Questa norma prima di tutto ordina che gli impianti di riscaldamento debbano essere gestiti in maniera tale da non superare le temperature sancite dall'art. 4 dello stesso DPR, ovvero 20 gradi (circa, c'e' comunque una certa tolleranza).

Per quanto riguarda invece orari e periodo di accensione, il territorio italiano viene diviso in sei zone climatiche:

Zona A: 6 ore giornaliere dal I dicembre al 15 marzo;
Zona B: 8 ore giornaliere dal I dicembre al 31 marzo;
Zona C: 10 ore giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
Zona D: 12 ore giornaliere dal I novembre al 15 aprile;
Zona E: 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
Zona F: nessuna limitazione.



Tali valori, e' bene precisarlo, sono i valori massimi di servizio. Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con durata giornaliera non superiore alla metą di quella prevista a pieno regime.

E', inoltre, consentito il frazionamento dell'orario giornaliero in due o pił sezioni, con attivazione dell'impianto compresa tra le ore 5 e le ore 23.