Le spese per la manutenzione
ordinaria e straordinaria dell'esercizio
dell'impianto
di riscaldamento centralizzato condominiale
e del condizionamento, debbono essere
ripartite in base all'apposita tabella
millesimale prevista dal regolamento condominiale.
La legge
n.10 del 9/01/1991 ha
stabilito che la delibera per
la trasformazione dell'impianto
centralizzato di
riscaldamento in impianti autonomi
può essere adottata, dall'assemblea,
a maggioranza delle quo- te millesimali,
ossia con 501 millesimi del
valore senza alcuna maggio- ranza
numerica purchè ne venga dimostrato
il vantaggio in termini
di risparmio energetico. La realizzazione
degli impianti autonomi dovrà essere poi
realizzata in conformità delle prescrizioni della
legge citata.
In fatto di distacco
dall'impianto centralizzato di riscaldamento di
uno o più condomini con la realizzazione di impianti di riscaldamento
autonomo, la Corte
di Cassazione ha precisato, in alcune ultime sentenze,
che il distacco è consentito
quando
dal condomino o dai condomini interessati
al distacco venga fornita la
prova che da questo non deriva
danno od inconveniente all'impianto centralizzato ed
agli altri condomini.
L'amministratore deve ogni
anno presentare il rendiconto delle spese per l'esercizio e la manutenzione
ordinaria e straordinaria del riscaldamento e del condizionamento in
un'assemblea. All'assemblea partecipano con diritto d'intervento e di voto,
anche i conduttori, convocati dai
rispettivi proprietari, tranne che sugli
interventi di carattere straordinario.
La
progettazione, l'installazione, il periodo di esercizio e la manutenzione
degli impianti termici degli edifici trovano la loro disciplina nel
D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993
e successive modifiche ed integrazioni.
Questa norma prima di tutto ordina che gli impianti di riscaldamento debbano
essere gestiti in maniera tale da non superare le temperature sancite
dall'art. 4 dello stesso DPR, ovvero 20 gradi (circa, c'e' comunque una
certa tolleranza).
Per quanto riguarda invece orari e periodo di accensione, il territorio
italiano viene diviso in sei zone climatiche:
Zona A: 6 ore giornaliere dal I dicembre al 15 marzo;
Zona B: 8 ore giornaliere dal I dicembre al 31 marzo;
Zona C: 10 ore giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
Zona D: 12 ore giornaliere dal I novembre al 15 aprile;
Zona E: 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
Zona F: nessuna limitazione.
Tali valori, e' bene precisarlo, sono i valori massimi di servizio. Al di
fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in
presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e,
comunque, con durata giornaliera non superiore alla metą di quella prevista
a pieno regime.
E', inoltre, consentito il frazionamento dell'orario giornaliero in due o
pił sezioni, con attivazione dell'impianto compresa tra le ore 5 e le ore
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