17/07/2010
REGOLAMENTO CONDOMINIALE
Il regolamento è la
legge interna del condominio
e le sue disposizioni sono vincolanti per i condomini,
ne è obbligatoria la formazione quando
il numero dei condomini è superiore a dieci.
Il regolamento deve contenere le norme circa l'uso delle
cose comuni e la ripartizione delle spese secondo gli
obblighi di ogni condomino per la manutenzione ordinaria e straordinaria
della cosa comune. Le spese vanno ripartite secondo le tabelle
millesimali richiamate dal regolamento che di solito riguardano la
proprietà, le scale, l'ascensore, il portiere ed il
riscaldamento.
Le norme del
regolamento condominiale contrattuale o quello deliberato
successivamente all'unanimità,
possono
derogare in generale le norme
del c.c. ma non possono menomare i
diritti
dei singoli condomini quali risultano dagli atti
di acquisto e dalle convenzioni ed anche non
possono derogare agli articoli del c.c. indicati
dall'ultimo comma dell'art.1138 c.c. ed a quanto previsto dall'art.72 disposizioni di attuazione del c.c.
Il regolamento contrattuale
è quello predisposto dal
proprietario originario e deve essere richiamato
negli atti di acquisto delle singole unità immobiliari.
Le norme di
natura contrattuale contenute nel regolamento,
a differenza di quelle regolamentari che
pure vi sono contenute e che possono essere modificate
con una deliberazione maggioritaria (art.1136 c.c.),
possono essere modificate solamente
con l'unanimità dei consensi
dei
partecipanti al condominio.
Quindi le norme del regolamento
possono derogare quelle del c.c. ma non
possono in alcun modo menomare
i diritti di ciascun condomino, quali risultino
dagli atti di acquisto e dalle convenzioni,
ed anche non possono modificare
le norme del codice civile
( art.1138 c.c.) che riguardano
l'impossibilità del singolo
condomino di sottrarsi
al pagamento delle spese
condominiali mediante rinunzia,
che riguardano l'indivisibilità
delle cose comuni,
che riguardano le innovazioni utili,
la nomina e
la revoca dell'amministratore e la
sua rappresentanza, che riguardano diverse
maggioranze per l'approvazione delle
deliberazioni rispetto a
quelle previste dall'art.1136 c.c., che riguardano
la posizione dei condomini dissenzienti ri-
spetto alle liti, che riguardano la validità
e l'efficacia delle assemblee e la
loro impugnazione, che riguardano la
possibilità dell'amministratore di
sospendere al condomino moroso l'utilizzazione
dei servizi comuni suscettibili di
utilizzazione separata,
che riguardano le deleghe,
che riguardano le convocazioni straordinarie
dell'assemblea e quelle riguardanti la
revisione delle tabelle millesimali per conseguenza
di
errore o di
mutata condizione di parti dell'edificio.