17/07/2010

 REGOLAMENTO CONDOMINIALE
 

Il regolamento   è  la  legge  interna   del  condominio  e  le  sue disposizioni  sono vincolanti per i condomini,  ne è obbligatoria la formazione quando il numero dei condomini è superiore a dieci. 
Il regolamento deve contenere le norme circa l'uso delle cose comuni e la   ripartizione delle spese secondo  gli  obblighi di ogni condomino per la manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa comune. Le spese vanno ripartite secondo le  tabelle  millesimali  richiamate dal regolamento che di solito riguardano la proprietà,  le scale,  l'ascensore, il portiere ed il riscaldamento.
Le  norme  del  regolamento  condominiale contrattuale o quello deliberato successivamente  all'unanimità, possono  derogare  in  generale le norme del c.c. ma non possono menomare i diritti dei singoli condomini quali risultano dagli atti di  acquisto e dalle convenzioni ed anche non possono derogare agli articoli del c.c. indicati   dall'ultimo  comma  dell'art.1138  c.c. ed a quanto previsto dall'art.72 disposizioni  di  attuazione del  c.c. 
Il  regolamento contrattuale è quello  predisposto dal proprietario originario e deve essere richiamato  negli atti di acquisto delle singole unità immobiliari.
Le  norme  di  natura  contrattuale  contenute  nel  regolamento,  a differenza di quelle regolamentari che pure vi sono contenute  e che  possono  essere  modificate con  una  deliberazione   maggioritaria (art.1136 c.c.), possono  essere  modificate  solamente  con l'unanimità dei consensi dei partecipanti al condominio.
Quindi le  norme  del   regolamento  possono derogare quelle del c.c. ma non  possono in  alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino,  quali  risultino dagli  atti di  acquisto   e  dalle  convenzioni, ed  anche  non possono modificare le norme del  codice civile  ( art.1138 c.c.) che  riguardano   l'impossibilità    del   singolo condomino  di   sottrarsi    al   pagamento   delle   spese   condominiali mediante rinunzia,  che   riguardano l'indivisibilità  delle  cose  comuni,  che riguardano le innovazioni   utili,  la   nomina   e   la  revoca  dell'amministratore e la sua rappresentanza,  che riguardano diverse  maggioranze  per  l'approvazione  delle  deliberazioni   rispetto  a   quelle  previste  dall'art.1136 c.c., che  riguardano la posizione dei condomini dissenzienti ri- spetto alle  liti, che riguardano la validità e l'efficacia delle assemblee e la loro impugnazione, che riguardano la possibilità  dell'amministratore  di   sospendere  al condomino  moroso l'utilizzazione dei servizi   comuni   suscettibili   di   utilizzazione   separata,   che  riguardano  le  deleghe, che  riguardano  le  convocazioni  straordinarie  dell'assemblea  e   quelle riguardanti la revisione delle tabelle millesimali  per conseguenza   di errore  o  di mutata condizione di parti dell'edificio.