D.P.R. n. 59 del 2 aprile 2009

(Gazzetta Ufficiale n.132 del 10 giugno 2009)


Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della

direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”

 

Il decreto definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, in riferimento alla climatizzazione estiva ed invernale, e alla preparazione dell'acqua calda sanitaria. Le nuove norme si applicano in assenza di differenti disposizioni regionali ed entrano in vigore a partire dal 25 giugno 2009.

 
Il D.P.R  introduce le seguenti novità che riguardano:

  • art. 3 - comma 1: adozione norme UNI TS 11300
  • art. 3 - comma 2: linee guida per la certificazione energetica da emanare art. 4 - comma 3: obbligo di verifica della prestazione energetica estiva (Epe, invol)
  • art. 4 - comma 4: chiarimenti per porte e vetrine per il rispetto della trasmittanza limite
  • art. 4 - comma 5: valore limite del rendimento termico utile degli impianti più restrittivo
  • art. 4 - comma 18: definizione di valori limite di trasmittanza termica periodica Yie
  • art. 6 - commi 1-2: chiarimento sui provvedimenti regionali già adottati art. 7 - comma 1: validazione dei software di calcolo con strumento nazionale di riferimento

Il testo pubblicato in Gazzetta contiene nuove disposizioni sugli impianti termici centralizzati, che superano la rigidità del divieto di trasformazione degli impianti termici centralizzati in impianti autonomi previsto nella prima stesura.

 

9. In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, non possono essere realizzati interventi finalizzati alla trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa.

 

Infatti il nuovo  testo prevede che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4 e, comunque, nel caso in cui sia presente un impianto di riscaldamento centralizzato di potenza di almeno 100 kW – è “preferibile” il mantenimento di impianti termici centralizzati, ove esistenti.

Tuttavia cause tecniche o di forza maggiore possono giustificare la dismissione della caldaia centralizzata e la sua sostituzione con impianti di riscaldamento autonomi.

Dette cause dovranno essere dichiarate in una relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni di legge per il contenimento del consumo energetico.

 

10. In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione dell’impianto termico devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi, devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al comma 15 dell’allegato I, del decreto legislativo.


Contabilizzazione del calore


Il dpr pubblicato in Gazzetta stabilisce inoltre che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, in caso di installazione o di ristrutturazione dell’impianto termico, debbano essere realizzati gli interventi necessari per permettere, “ove tecnicamente possibile”, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. Anche in questo caso, tuttavia, potranno essere segnalati gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione di tali interventi, ovvero l’adozione di altre “soluzioni impiantistiche equivalenti”, che andranno evidenziate nella relazione tecnica sopra citata.


Periodicità dei controlli


Infine il provvedimento conferma – segnala ancora Confedilizia – le disposizioni transitorie in materia di periodicità minima dei controlli sugli impianti di riscaldamento, che rimane fissata: a) a un anno, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido (indipendentemente dalla potenza) nonché per gli impianti uguali o superiori a 35 kW; b) a due anni, per gli impianti inferiori a 35 kW (le cosiddette “caldaiette” presenti nelle abitazioni) con anzianità di installazione superiore agli otto anni e per gli impianti a camera aperta (caldaie di tipo B) installati nei locali abitati; c) a quattro anni, per gli impianti inferiori a 35 kW con meno di otto anni di anzianità.